CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 33038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la ordinanza del 1/02/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino 1'8 settembre 2021 e divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2021 deducendo di non avere avuto conoscenza del procedimento e della sentenza sino a quando non gli fu notificato l'ordine di carcerazione conseguente alla sua condanna. 2. Con il ricorso presentato dal suo difensore, Essoussi chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione dell'art. 24, comma 6-sexies d.l. 2020 n. 137 convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, e vizio della motivazione per avere dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione rilevando il mancato rispetto dalla disposizione menzionata ma sulla base di una interpretazione restrittiva della stessa. Si osserva che la Corte di appello si è limitata a rilevare la mancanza di sottoscrizione di conformità sulle copie informatiche immagine degli allegati, ma ha trascurato che le copie sono state trasmesse assieme alla istanza debitamente sottoscritta dal difensore con firma digitale come richiesto dalla norma sicché l'stanza non può considerarsi radicalmente inammissibile, perché la mancata sottoscrizione dei soli allegati non determina automaticamente inammissibilità dell'istanza. Si argomenta che anche la mancanza di sottoscrizione della procura speciale non produce automaticamente l'inammissibilità dell'istanza perché questa, ritualmente presentata da un difensore munito di procura speciale, può essere depositata in un momento diverso da quello di presentazione dell'istanza, come desumibile dall'art. 122 cod. proc. pen. — che non impone al difensore di depositare congiuntamente procura speciale e l'istanza, poiché prescrive solo che «la procura è unita agli atti» (art. 122, comma 1, ultimo periodo cod. proc. pen.) — secondo una linea che è stata seguita, per analoga questione, anche dalla Corte di cassazione quando ha stabilito che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, sicché la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art.122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508). [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata richiama precedenti decisioni di questa Corte secondo le quali l'art. 24, commi 6-bis e ss. del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, poiché riferita a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati, si applica anche all'istanza di rescissione del giudicato sebbene questa abbia natura di impugnazione straordinaria (Sez.4, n. 44103 del 04/11/2021, Sclifos, Rv. 282168; Sez. 2, n. 43230 del 7/10/2022, n.m.). Nella stessa ordinanza si dà atto che la legge 30 dicembre 2022 n. 199, nel convertire il d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, ha aggiunto (art. 5 -quínquies) al d. Igs. n.150/2022 l'ad 87 -bis, che consente il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. o all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento e riduce le cause di inammissibilità indicate al comma 7, escludendo dalle stesse l'invio di una p.e.c. da un indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al difensore e — per quel che specificamente riguarda il caso in esame — la mancanza di sottoscrizione digitale del difensore (per attestazione di conformità all'originale) sulle copie informatiche degli allegati. Tuttavia, al contempo, l'ordinanza rileva che la nuova disposizione, avendo carattere processuale, si applica, per il principio tempus regit actum, solo ai casi successivi, mentre l'istanza in oggetto è stata inviata il 20/01/ 2022 nella vigenza della anteriore formulazione dell'art. 24, comma 6 -sexies, lett. b), d.l. n. 137/2020. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Questa Corte di cassazione, pronunciandosi sulle diverse cause di inammissibilità previste dal comma 6 -sexies della legge n. 176 del 2020, ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità dell'atto si giustifichi solo se la violazione delle prescrizioni formali introdotte ha effettivamente reso incerta l'identificazione del mittente, mediante l'identità digitale delineata dall'indirizzo p.e.c. ufficialmente attribuito al difensore e l'autenticità della sottoscrizione (Sez. 6, n. 40540 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282306; Sez. 6, n. 40540 del 2021; Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490; Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 282151). Viene così adottata una interpretazione in linea con il principio per il quale il diritto di accedere al processo deve essere concreto e effettivo, sicché le autorità interne devono evitare formalismi che conducano a un sostanziale diniego di giustizia in violazione del diritto fondamentale di accesso a un Tribunale assicurato dall'art. 6, § 1 della Convenzione (Corte EDU, sentenze del 9/06/2022, Xavier c. Francia, del 28/10/2021, Succi c. Italia e del 15/09/2016, Trevisanato c. Italia). In particolare, in casi simili a quello in esame, la Corte di cassazione ha annullato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per riesame depositato a mezzo p.e.c. per la mancata sottoscrizione da parte del difensore dell'allegato costituito dall'ordinanza impugnata (Sez. 4, n. 43747 del 25/11/2021, Polidoro, n.m.) e altra declaratoria di inammissibilità per la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c. (Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, D., Rv. 283936) considerando gli allegati inessenziali, perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione. Si è così applicato il principio di conservazione degli atti processuali che indirizza verso un criterio interpretativo che salvaguardi, quando possibile, l'effetto dell'atto processuale e, quindi, l'efficienza del sistema, che è garantita dalla proporzione fra i mezzi e i fini processuali. [OSCURATO:PERSONA] e, per via diversa, il diritto dell'Unione indirizzano verso la ricerca di una coerenza dell'interpretazione giuridica anzitutto rispetto ai principi costituzionali — che costituiscono i principali fattori dell'unità dell'ordinamento — sicché acquistano nuova forza gli argomenti fondati sulle rationes delle norme: L'interpretazione alla luce della ratio, si fonda sull'argomento della razionalità, secondo il quale tra più significati possibili, deve preferirsi quello che corrisponde alla ratio sia della specifica norma sia del sistema (Corte cost. n. 692 del 1988, Sez. Un. civ. n. 6518 del 1987). Questo canone, in realtà, ha fondamento già nella tradizione giuridica che si compendia nell'art. 12 delle preleggi al codice civile dove si prevede che il «senso» da attribuire alla legge nella sua «applicazione» si trae al contempo dalla sua interpretazione letterale «e dalla intenzione del legislatore» In questa prospettiva l'interpretazione fondata sulla ratio e l'interpretazione sistematica si interpenetrano, sicché l'interpretazione letterale è necessaria ma non sufficiente per individuare il significato di un testo linguistico perché la considerazione del contesto nel quale si inserisce una disposizione normativa può anche condurre a una sua interpretazione (almeno apparentemente) antiletterale (Cass. civ., Sez. 5, n. 14376 del/06/2007, Publiemnne, Rv. 599325). Per questa via si inserisce nello spazio della interpretazione un principio di ragionevolezza — in termini di razionalità sistematica (coesione) e di efficienza strumentale (congruenza, pertinenza, proporzionalità) — che rende ammissibile una interpretazione che ricavi dalla disposizione legislativa un significato anche meno prossimo di altri a quello letterale, per pervenire a una risultato coeso con la sua ratio: la base della interpretazione sta nel problema ermeneutico da risolvere, sebbene la sua soluzione debba, comunque, sempre riferirsi al testo legislativo come reinterpretato nella sua collocazione nel sistema. 2.2. Premesso quel che precede, deve osservarsi che il testo dell'art. 24, comnna 6 -sexies, lett. b), legge 18 dicembre 2020, n. 176, vigente al momento della presentazione della istanza di rescissione indirizzerebbe verso il mero riscontro della mancanza di una sottoscrizione digitale di un allegato persino quando lo stesso sarebbe irrilevante o ultroneo rispetto al contenuto del diritto processuale azionato dalla parte. Ma lo scopo della norma sta nel garantire la certezza della genuinità degli atti che accompagnano l'impugnazione e una sua interpretazione teleologica conduce a valorizzare una ragionevole proporzione tra i mezzi impiegati e la ratio legis che circoscriva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione ai soli casi in cui l'allegato privo di sottoscrizione digitale sia un fondamentale corredo della impugnazione perché sarebbe irragionevole elidere il diritto dell'imputato a vedere riesaminata la pronuncia di condanna solo per una violazione meramente formale concernente aallegati non essenziali. In questo senso va inteso il successivo intervento chiarificatore del legislatore che, con l'art. 87-bis, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 202, ha escluso dai casi di inammissibilità elencati nel settimo comma quello relativo a «le copie informatiche per immagine [...] non [...] sottoscritte digitalmente», mantenendo solo il caso in cui sprovvisto di firma è l'atto principale. 2.3. Nella fattispecie, all'istanza sono allegati, oltre alla nomina del difensore e alla procura speciale, la sentenza della Corte di appello di Torino e l'ordine di carcerazione emesso il 570472022 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Torino. Tali allegati, come rilevato dalla Corte di appello, non sono stati trasmessi in copia informatica per immagine, né, come attestato dalla cancelleria, firmati digitalmente per conformità all'originale. Tuttavia, si osserva che trattasi di atti dei quali, se non già presenti nell'incarto processuale, la autenticità è agevolmente riscontrabile d'ufficio senza alcuna possibilità di lesione della certezza giuridica, sicché resta salvaguardato l'interesse protetto dalla normativa in esame. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Ov nan