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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13821/2023

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to la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9437del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D26 B832W) DI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R13 F839E) FOLLESA Damiano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E26 D969F) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al ricorso, dagli avvocatiAlessandro Lanata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69E02 D969A) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L13 D969S) -ricorrenti- nei confronti di MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: 8018550588) rappresentato e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ge- novan. 38/2018, pubblicata in data 11 gennaio 201 8 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di non avere rice- vuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 7 n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specia lizza- zione universitaria, hannoagito in giudizio (per quanto ancora rileva nella presenta sede) nei confronti del Ministero dell’Istru- zione, dell’Università e della Ricerca, per ottenere il risarci- mento del danno derivante dalla mancata attuazione delle sud- dette direttive comunitarie.

Le loro domandesono state accolte dal Tribunale di Genova .

La Corte di Appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, le ha invece rigettate.

Avverso tale decisione ricorrono il Piastra, il [OSCURATO:PERSONA] e il Follesa, sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricercaresiste con controricorso.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. , per l’adunanza came- rale dell’11 gennaio 2022.

Con ordinanza n. 4576 in data 11 febbraio 2022, il Collegio ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in data 7 luglio 2022, in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176(e successive proroghe e modificazioni).

A tale ultima udienza –in vista della quale il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositatoconclusioni scritte – è stata rin- viata la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della decisionedelle Sezioni Unite di questa Corte in ordine al la questione contro- versa dei requisiti di specialità della procura rilasciata per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Dopo la pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite relati- vamente a tale questione, è stata quindi fissata nuova adu- nanza in camera di consiglio per la data odierna, essendo la Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 7 modalità di trattazione ormai regolata dalla normativa intro- dotta dal decreto legislativon. 149 del 2022.

I ricorrenti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione 1.Si premette che la procura difensiva dei ricorrenti deve rite- nersi regolare, in base ai principi di diritto affermati dalle Se- zioni Unite di questa Corte, con Sentenza n. 36057 del 9/12/2022, secondo i quali «in tema di procura alle liti, a se- guito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a pre- scindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equi- parata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giu- dizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo asso- lutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte confe- rente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti».

Nella specie, deve escludersi che laprocura difensiva rilasciata dai ricorrenti al loro difensore (comunque in data successiva alla sentenza impugnata e in data anteriore a quella di reda- zione del ricorso) abbia un contenuto tale da far emergere,in modo assolutamente evidente, la sua non riferibilità al giudizio di cassazione; la relativa collocazione topografica in allegato al ricorso, per esservi materialmente congiunta, è quindi suffi- ciente per affermarne la regolarità.

Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 7 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 4.

Error in procedendo.

Specializzazioni a valenza comunitaria».

Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione e/o falsa appli- cazionedegli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e dell’ art. 2 909 c.c. , in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 4.

Giudicato endopro- cessuale.

Definitività della statuizione di primo grado relativa alla fondatezza della domanda».

Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione e/o falsa applica- zionedelle norme di cui all’ art. 1 0 1 c.p.c. , nonché all’ art. 111 Cost.in relazione all’art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 .

Violazione del principio del contraddittorio».

Con il quarto motivo si denunzia « V iolazione e/o falsa applica- zionedelle norme di cui agli art t . 11 5 e 167 c.p.c. in relazione all’art. 360co.

I nn. 3 e 5».

Con il quintomotivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76 degli art t . 291 e 297 del Trattato CEE, come modificato dall’articolo 2 del Trat- tato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, dell’art. 3 Cost. in relazione a ll’ art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3». 3.I motivi del ricorso riguardano tutti la questione della sussi- stenza del diritto alla remunerazione previsto dalle [OSCURATO:PERSONA]- ropee per la frequenza degli specifici corsi di specializzazione frequentati dai ricorrenti (rispettivamente: “Medicina dello Sport”, per il Piastra; “Igiene e [OSCURATO:PERSONA]”, per il [OSCURATO:PERSONA]; “[OSCURATO:PERSONA] e delle Assicurazioni” e “Medicina dello Sport”, per il Follesa), trattandosi di corsi non espressamente inclusi negli elenchi allegati a tali direttive.

Risulta peraltro decisiva ed assorbente di ogni altra censura la fondatezza del secondo motivo del ricorso, con il quale si de- duce l’avvenuta formazione di un giudicato interno sul punto.

Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 7

4. Come emerge dalla stessa decisione impugnata (ed è co- munque pacifico), in primo grado le domande degli attuali ri- correnti, in relazione ai corsi di specializzazione dagli stessi fre- quentati (e sopra indicati), erano state accolte integralmente.

Il tribunale aveva, a tal fine, accertato che si trattava di corsi corrispondenti a quelli previsti dalle Direttive europee invocate dagli attori e, di conseguenza, che per essi era dovuta l’equa remunerazione stabilita dalle stesse direttive.

Nel secondo motivo del ricorso è riprodotta una parte della mo- tivazione della decisione di primo grado,nella quale è presente un’affermazione generalizzata –cioè valida per la posizione di tutti i medici per i quali la domanda venne riconosciuta fondata, in tutto o in parte e, dunque, anche per quelli qui ricorrenti –in ordine alla sussistenza del presupposto in iuredella corrispon- denza dei corsi agli elenchi.

Ciò emerge, in primo luogo, dall’inciso in cui è stata ritenuta sussistente la responsabilità dello Stato «per non aver assicu- rato [sottinteso: una adeguata remunerazione], in relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1, 3 e relativo allegato della direttiva 82/76/CEE…», nonché dalla successiva affermazione in cui si allude alla ne- cessità di prova, per i medici specializzati, della «mera fre- quenza di un corso ricadente negli elenchi predetti».

In en- trambe le suddette affermazioni –riportate a pag. 13 del ricorso –si coglie l’espressa riconduzione, da parte del giudice di primo grado, anche delle specializzazioni frequentate dai ricorrenti a quelle espressamente previste negli elenchi di cui alle direttive.

Emergedagli atti, altresì, che l’appello dell’amministrazione – in relazione alla sentenza di primo grado – aveva investito esclusivamente la questione della legittimazione passiva del M.I.U.R. in relazione al pagamento della remunerazione, non- ché quella relativa alla prescrizione del relativo diritto (en- trambe tali eccezioni sono state rigettate e non sono state Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 7 avanzate specifiche censure in proposito), mentre, solo con la comparsa conclusionaledel giudizio di secondo grado, il Mini- stero convenuto aveva altresì contestato che alcuni dei medici avessero in realtà «conseguito specializzazioni non menzionate negli elenchi a valenza comunitaria».

Trattandosi di uno dei fatti costitutivi dei diritti sostanziali azio- nati in giudizio, oggetto di espresso accertamento e di specifica decisione da parte del giudice di primo grado, deve ritenersi che il punto della decisione stessa dovesse essere oggetto di tempestiva impugnazione da parte dell’amministrazione soc- combente e che, in mancanza, su detto accertamento e su detta decisione si sia formato il giudicato interno.

Diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello,è dun- que irrilevante che, trattandosi di fatto costitutivo dei diritti fatti valere in giudizio, l’eventuale difetto di allegazione e prova in ordine alla sua sussistenza fosse rilevabile di ufficio: tale (pur corretta, in linea di principio) constatazione risulta infatti supe- rata dall’esistenza, in proposito, di una decisione del giudicedi primo grado sul punto, che avrebbe eventualmente dovuto es- sere oggetto di specifica contestazione in sede di impugna- zione, anche al fine di consentire alla parte appellata di pro- porre le sue puntuali difese sul punto , mentre non lo è stata, con conseguente formazione del giudicato interno.

Ne consegue che la decisione impugnata va cassata sul punto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la con- troversia può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’appello dell’amministrazione convenuta anche in relazione alle posizioni dei ricorrenti. 5.È accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazionee, decidendo nel merito, l’appello dell’amministrazione è rigettato anche in rela- zione alle posizioni dei ricorrenti.

Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 7 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate, sus- sistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’alterno andamento degli stessi e delle incertezze giurispru- denziali sussistenti in ordine alle questioni affrontate.

Per questi motivi La Corte: - acc oglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’appello dell’amministrazione in relazione alle posizioni dei ricorrenti; - condanna l’amministrazione controricorrente a pag are le spese del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9437del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D26 B832W) DI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R13 F839E) FOLLESA Damiano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E26 D969F) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al ricorso, dagli avvocatiAlessandro Lanata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69E02 D969A) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L13 D969S) -ricorrenti- nei confronti di MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: 8018550588) rappresentato e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ge- novan. 38/2018, pubblicata in data 11 gennaio 201 8 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di non avere rice- vuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 7 n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specia lizza- zione universitaria, hannoagito in giudizio (per quanto ancora rileva nella presenta sede) nei confronti del Ministero dell’Istru- zione, dell’Università e della Ricerca, per ottenere il risarci- mento del danno derivante dalla mancata attuazione delle sud- dette direttive comunitarie. Le loro domandesono state accolte dal Tribunale di Genova . La Corte di Appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, le ha invece rigettate. Avverso tale decisione ricorrono il Piastra, il [OSCURATO:PERSONA] e il Follesa, sulla base di cinque motivi. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricercaresiste con controricorso. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. , per l’adunanza came- rale dell’11 gennaio 2022. Con ordinanza n. 4576 in data 11 febbraio 2022, il Collegio ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in data 7 luglio 2022, in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176(e successive proroghe e modificazioni). A tale ultima udienza –in vista della quale il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositatoconclusioni scritte – è stata rin- viata la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della decisionedelle Sezioni Unite di questa Corte in ordine al la questione contro- versa dei requisiti di specialità della procura rilasciata per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Dopo la pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite relati- vamente a tale questione, è stata quindi fissata nuova adu- nanza in camera di consiglio per la data odierna, essendo la Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 7 modalità di trattazione ormai regolata dalla normativa intro- dotta dal decreto legislativon. 149 del 2022. I ricorrenti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1.Si premette che la procura difensiva dei ricorrenti deve rite- nersi regolare, in base ai principi di diritto affermati dalle Se- zioni Unite di questa Corte, con Sentenza n. 36057 del 9/12/2022, secondo i quali «in tema di procura alle liti, a se- guito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a pre- scindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equi- parata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giu- dizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo asso- lutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte confe- rente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti». Nella specie, deve escludersi che laprocura difensiva rilasciata dai ricorrenti al loro difensore (comunque in data successiva alla sentenza impugnata e in data anteriore a quella di reda- zione del ricorso) abbia un contenuto tale da far emergere,in modo assolutamente evidente, la sua non riferibilità al giudizio di cassazione; la relativa collocazione topografica in allegato al ricorso, per esservi materialmente congiunta, è quindi suffi- ciente per affermarne la regolarità. Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 7 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 4. Error in procedendo. Specializzazioni a valenza comunitaria». Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione e/o falsa appli- cazionedegli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e dell’ art. 2 909 c.c. , in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 4. Giudicato endopro- cessuale. Definitività della statuizione di primo grado relativa alla fondatezza della domanda». Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione e/o falsa applica- zionedelle norme di cui all’ art. 1 0 1 c.p.c. , nonché all’ art. 111 Cost.in relazione all’art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 . Violazione del principio del contraddittorio». Con il quarto motivo si denunzia « V iolazione e/o falsa applica- zionedelle norme di cui agli art t . 11 5 e 167 c.p.c. in relazione all’art. 360co. I nn. 3 e 5». Con il quintomotivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76 degli art t . 291 e 297 del Trattato CEE, come modificato dall’articolo 2 del Trat- tato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, dell’art. 3 Cost. in relazione a ll’ art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3». 3.I motivi del ricorso riguardano tutti la questione della sussi- stenza del diritto alla remunerazione previsto dalle [OSCURATO:PERSONA]- ropee per la frequenza degli specifici corsi di specializzazione frequentati dai ricorrenti (rispettivamente: “Medicina dello Sport”, per il Piastra; “Igiene e [OSCURATO:PERSONA]”, per il [OSCURATO:PERSONA]; “[OSCURATO:PERSONA] e delle Assicurazioni” e “Medicina dello Sport”, per il Follesa), trattandosi di corsi non espressamente inclusi negli elenchi allegati a tali direttive. Risulta peraltro decisiva ed assorbente di ogni altra censura la fondatezza del secondo motivo del ricorso, con il quale si de- duce l’avvenuta formazione di un giudicato interno sul punto. Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 7 4. Come emerge dalla stessa decisione impugnata (ed è co- munque pacifico), in primo grado le domande degli attuali ri- correnti, in relazione ai corsi di specializzazione dagli stessi fre- quentati (e sopra indicati), erano state accolte integralmente. Il tribunale aveva, a tal fine, accertato che si trattava di corsi corrispondenti a quelli previsti dalle Direttive europee invocate dagli attori e, di conseguenza, che per essi era dovuta l’equa remunerazione stabilita dalle stesse direttive. Nel secondo motivo del ricorso è riprodotta una parte della mo- tivazione della decisione di primo grado,nella quale è presente un’affermazione generalizzata –cioè valida per la posizione di tutti i medici per i quali la domanda venne riconosciuta fondata, in tutto o in parte e, dunque, anche per quelli qui ricorrenti –in ordine alla sussistenza del presupposto in iuredella corrispon- denza dei corsi agli elenchi. Ciò emerge, in primo luogo, dall’inciso in cui è stata ritenuta sussistente la responsabilità dello Stato «per non aver assicu- rato [sottinteso: una adeguata remunerazione], in relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1, 3 e relativo allegato della direttiva 82/76/CEE…», nonché dalla successiva affermazione in cui si allude alla ne- cessità di prova, per i medici specializzati, della «mera fre- quenza di un corso ricadente negli elenchi predetti». In en- trambe le suddette affermazioni –riportate a pag. 13 del ricorso –si coglie l’espressa riconduzione, da parte del giudice di primo grado, anche delle specializzazioni frequentate dai ricorrenti a quelle espressamente previste negli elenchi di cui alle direttive. Emergedagli atti, altresì, che l’appello dell’amministrazione – in relazione alla sentenza di primo grado – aveva investito esclusivamente la questione della legittimazione passiva del M.I.U.R. in relazione al pagamento della remunerazione, non- ché quella relativa alla prescrizione del relativo diritto (en- trambe tali eccezioni sono state rigettate e non sono state Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 7 avanzate specifiche censure in proposito), mentre, solo con la comparsa conclusionaledel giudizio di secondo grado, il Mini- stero convenuto aveva altresì contestato che alcuni dei medici avessero in realtà «conseguito specializzazioni non menzionate negli elenchi a valenza comunitaria». Trattandosi di uno dei fatti costitutivi dei diritti sostanziali azio- nati in giudizio, oggetto di espresso accertamento e di specifica decisione da parte del giudice di primo grado, deve ritenersi che il punto della decisione stessa dovesse essere oggetto di tempestiva impugnazione da parte dell’amministrazione soc- combente e che, in mancanza, su detto accertamento e su detta decisione si sia formato il giudicato interno. Diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello,è dun- que irrilevante che, trattandosi di fatto costitutivo dei diritti fatti valere in giudizio, l’eventuale difetto di allegazione e prova in ordine alla sua sussistenza fosse rilevabile di ufficio: tale (pur corretta, in linea di principio) constatazione risulta infatti supe- rata dall’esistenza, in proposito, di una decisione del giudicedi primo grado sul punto, che avrebbe eventualmente dovuto es- sere oggetto di specifica contestazione in sede di impugna- zione, anche al fine di consentire alla parte appellata di pro- porre le sue puntuali difese sul punto , mentre non lo è stata, con conseguente formazione del giudicato interno. Ne consegue che la decisione impugnata va cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la con- troversia può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’appello dell’amministrazione convenuta anche in relazione alle posizioni dei ricorrenti. 5.È accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazionee, decidendo nel merito, l’appello dell’amministrazione è rigettato anche in rela- zione alle posizioni dei ricorrenti. Ric. n. 9437/2018 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 7 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate, sus- sistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’alterno andamento degli stessi e delle incertezze giurispru- denziali sussistenti in ordine alle questioni affrontate. Per questi motivi La Corte: - acc oglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’appello dell’amministrazione in relazione alle posizioni dei ricorrenti; - condanna l’amministrazione controricorrente a pag are le spese del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi
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