Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1101/2026
ECLI:EU:T:2026:151
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0069
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione, che si riunisce con cinque giudici)
25 febbraio 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Interpretazione – Nozione di “prodotti presentati in assortimenti” consistenti in più elementi costitutivi distinti – Nota 3 della sezione VI dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87»
Nella causa T‑69/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 12 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2025, nel procedimento
A GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] C,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione che si riunisce con cinque giudici),
composto da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, T. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e W. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA]
vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 30 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 50
ter
, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
vista la materia di cui all’articolo 50
ter
, primo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50
ter
, secondo comma, di detto Statuto,
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per A GmbH, da P. Kalski, direttore, e R. Schwerin, Rechtsanwalt;
–
per la Commissione europea, da A. Demeneix e B. Eggers, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU 1987, L 256, pag. 1
), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (
GU 2014, L 312, pag. 1
), e in particolare della nozione di «prodotti presentati in assortimenti» ai sensi della nota 3 della sezione VI di detto allegato.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A GmbH, società di diritto tedesco, e lo [OSCURATO:PERSONA] C (Ufficio doganale principale C, Germania), in merito alla classificazione doganale di un sistema di capsule contenente polvere di lega d’argento e mercurio liquido, destinati ad essere miscelati per formare un amalgama dentario d’argento utilizzato per l’otturazione di una cavità dentaria.
Contesto giuridico
Diritto internazionale
3
[OSCURATO:PERSONA] armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)] e approvato, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (
GU 1987, L 198, pag. 1
).
4
L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.
5
Le considerazioni generali contenute nelle note esplicative relative alla nota 3 della sezione VI del SA, nella loro versione applicabile alla controversia principale, sono così formulate:
«Questa nota fa riferimento ai prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte nella sezione VI. La nota si riferisce tuttavia solo agli assortimenti i cui elementi costitutivi sono riconoscibili come destinati, dopo la miscelazione, a costituire un prodotto delle sezioni VI o VII. Tali assortimenti devono essere classificati nella voce relativa a quest’ultimo prodotto, purché tali elementi costitutivi soddisfino le condizioni enunciate alle lettere da a) a c) della nota.
Come esempi di prodotti presentati in assortimenti si possono citare i cementi e altri prodotti di otturazione dentaria della voce 3006, talune vernici e vernici delle voci da 3208 a 3210 e i mastici, ecc., della voce 3214. (…)
Si noti che i prodotti presentati in assortimenti consistenti in più elementi costitutivi distinti, appartenenti in tutto o in parte alla sezione VI e riconoscibili come destinati ad essere utilizzati in successione senza essere miscelati, non rientrano nella nota 3 di questa sezione. Tali prodotti, se condizionati per la vendita al minuto, devono essere classificati in applicazione delle regole interpretative generali [regola 3 b) generalmente]; per quanto riguarda quelli che non sono confezionati per la vendita al minuto, i loro elementi costitutivi devono essere classificati separatamente».
Diritto dell’Unione
NC
6
La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC. Quest’ultima si basa sul SA. La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA e solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a tale nomenclatura.
7
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione stessa. Tale regolamento è applicabile a decorrere dal 1
o
gennaio dell’anno successivo.
8
Dal fascicolo a disposizione del Tribunale risulta che la versione della NC applicabile al procedimento principale è quella risultante dal regolamento di esecuzione n. 1101/2014, che ha modificato la NC con effetto dal 1
o
gennaio 2015.
9
Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nell’allegato I, parte prima, titolo I, sezione A, del regolamento di esecuzione n. 1101/2014, è previsto quanto segue:
«1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a)
La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;
b)
I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
(…)»
10
La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi» comprende una sezione VI, a sua volta intitolata «Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse».
11
La nota 1, lettera b), della sezione VI della NC prevede che «[c]on riserva delle disposizioni della precedente lettera A), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843, 2846 o 2852 è da classificare in una tale voce e non in un’altra voce di questa sezione».
12
La nota 2 della sezione VI della NC recita quanto segue:
«Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un’altra voce della nomenclatura».
13
La nota 3 della Sezione VI della NC così dispone:
«I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest’ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:
a)
per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
b)
presentati nello stesso tempo;
c)
riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri».
14
Tale sezione contiene i capitoli 28 e 30 della NC, intitolati, rispettivamente, «Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, elementi radioattivi, metalli delle terre rare o isotopi» e «Prodotti farmaceutici».
15
Il capitolo 28 della NC comprende la voce 2805, intitolata «Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio».
16
Il capitolo 28 della NC comprende anche la voce 2843, il cui titolo corrisponde alla seguente tabella:
2843.
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:
(…)
(…)
(…)
(…)
2843 90
altri composti; amalgami
2843 90 10
– – Amalgami
5,3.
—
17
Conformemente alla nota 4 del capitolo 30 della NC, è previsto quanto segue:
«Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:
(…)
f)
i cementi e gli altri prodotti per l’otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
(…)».
18
Il capitolo 30 della NC comprende la voce 3006, intitolata «Preparazioni e oggetti farmaceutici di cui alla nota 4 del presente capitolo». La sottovoce 30064000 è denominata «Cementi ed altri prodotti per l’otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea».
Linee guida
19
Le linee guida relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto (
GU 2013, C 105, pag. 1
; in prosieguo: le «linee guida»), elaborate dalla Commissione, stabiliscono in particolare quanto segue:
«Ai fini del[la regola 3, lettera b), delle regole generali], le merci che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni sono da considerare come “presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto”:
a)
sono composte da almeno due oggetti diversi che sono,
prima facie
, classificabili in voci diverse;
b)
essere composte da prodotti od oggetti presentati assieme per la soddisfazione di un bisogno specifico o per l’esercizio di una determinata attività: nonché
c)
sono condizionate in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento (per es. in astucci, scatole o panoplie).
(…)
Devono essere soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra.
Le suddette regole non si applicano agli "assortimenti" classificabili ai sensi delle RGI 1 e 6 quando il termine "assortimento" è parte del testo di un codice NC, per esempio:
(…)
o ai sensi di disposizioni specifiche, per esempio:
– nota 3 della sezione VI
(…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
20
Nel settembre 2015 la ricorrente nel procedimento principale, A, ha chiesto all’ufficio doganale principale C il rilascio di un’informazione tariffaria vincolante per un sistema di capsule contenente due elementi costitutivi, vale a dire polvere di lega e mercurio liquido, collocati in compartimenti distinti. Dalla decisione di rinvio risulta che tali compartimenti non possono essere dissociati senza distruggere la capsula che li contiene. Infatti, la separazione dei compartimenti comporta direttamente la miscela degli elementi costitutivi, dal momento che la barriera che li separa è danneggiata. Le capsule sono confezionate, unitamente alle istruzioni per l’uso, in un numero di unità destinate alla vendita al minuto. Esse sono destinate ad essere mescolate negli studi dentistici, in un’unica fase semplice grazie a piccole macchine, al fine di ottenere una porzione di amalgama d’argento pronta ad essere utilizzata per raggiungere una cavità dentaria.
21
Nella sua informazione tariffaria vincolante del 5 novembre 2015, l’ufficio doganale principale C, contrariamente a quanto richiesto da A, non ha classificato il sistema di capsule di cui trattasi nel procedimento principale nella sottovoce 30064000 della NC, soggetta a un’aliquota di dazi doganali del 0%, bensì nella sottovoce 28439010 della NC, soggetta a un’aliquota di dazio doganale del 5,3%.
22
A ha presentato opposizione contro tale decisione.
23
A seguito del rigetto dell’opposizione, A ha adito il Finanzgericht (Tribunale tributario, Germania), che non ha accolto il suo ricorso. Quest’ultimo ha concluso che il prodotto di cui trattasi rientrava nella voce 2843 della NC, e non nella voce 3006 della NC, in quanto era presentato in assortimento ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC.
24
A ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), che è il giudice del rinvio.
25
Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia principale dipenda dalla questione se il prodotto in esame possa costituire un «assortimento» ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC. In tal caso, la classificazione tariffaria dovrebbe essere effettuata in funzione del prodotto risultante dalla miscelazione di questi due elementi costitutivi. Tale prodotto finale rientrerebbe nella voce 2843 della NC, la quale prevale sulla voce 3006. Per contro, in assenza di un «assortimento» ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC, il prodotto finale ottenuto dopo una miscela non sarebbe determinante per la classificazione. Il sistema di capsule rientrerebbe allora nella sottovoce 30064000 della NC, e non nella voce 28439010 di quest’ultima, dal momento che la polvere di lega e il mercurio non costituiscono ancora un amalgama.
26
Il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se la nozione di «prodotti presentati in assortimenti» di cui alla nota 3 della sezione VI della NC debba essere oggetto di un’interpretazione distinta da quella di «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto», di cui alla regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC, come precisata dalle linee giuda. In particolare, esso si interroga sul fatto se il requisito previsto dalle linee guida, secondo cui un assortimento deve essere composto da almeno due articoli distinti o separabili, si applichi anche al concetto di «assortimenti» ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC. Il giudice del rinvio osserva che la questione di diritto sollevata nella causa principale deve essere distinta da quella decisa dalla Corte nella sentenza del 10 marzo 2016, VAD e van Aert (
C‑499/14
,
EU:C:2016:155
), che verteva sull’interpretazione della nozione di «assortimento di merci» ai sensi della regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC.
27
Il giudice del rinvio si chiede, poi, se la condizione relativa a una «presentazione simultanea» degli elementi costitutivi, enunciata alla nota 3, lettera b), della sezione VI della NC, implichi la possibilità di una presentazione separata di tali elementi costitutivi.
28
Infine, secondo il giudice del rinvio, si pone altresì la questione se il fatto che il termine «einige» (alcuni) sia utilizzato al plurale nella versione tedesca della nota 3 della sezione VI della NC implichi che, qualora un prodotto contenga due elementi distinti, entrambi debbano obbligatoriamente rientrare nella sezione VI o se sia sufficiente uno solo.
29
In tali circostanze, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione di “assortimento” di cui alla nota 3 della sezione VI della [NC] includa i sistemi a capsule in cui due elementi costitutivi – la polvere di lega e il mercurio liquido – destinati a essere mescolati per la produzione di otturazioni dentarie in amalgama d’argento si trovano in cavità distinte della capsula e non possono essere separati senza distruggere quest’ultima».
Sulla questione pregiudiziale
30
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «assortimento» di cui alla nota 3 della sezione VI della NC debba essere interpretata nel senso che include un sistema a capsule che comprende due elementi costitutivi, vale a dire la polvere di lega d’argento e il mercurio liquido, destinati a essere mescolati per la produzione di otturazioni dentarie in amalgama d’argento, che si trovano in cavità distinte che non possono essere separate senza distruggere la capsula che le contiene.
31
Al fine di rispondere a tale questione, occorre determinare, in primo luogo, se la nozione di «prodotti presentati in assortimenti», ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC, debba essere interpretata in modo diverso da quella di «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto», ai sensi della regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC, come precisata dalle linee guida.
32
A tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che né la NC né le note esplicative della NC definiscono la nozione di «prodotti presentati in assortimenti» di cui alla nota 3 della sezione VI della NC.
33
D’altra parte, occorre rilevare che, ai fini dell’applicazione della nota 3 della sezione VI della NC, la classificazione dei prodotti è determinata in funzione non dell’elemento costitutivo che conferisce loro il loro carattere essenziale, ma del prodotto ottenuto dalla miscelazione degli elementi costitutivi che rientrano, in tutto o in parte, nella sezione VI della NC. La nota 3 della sezione VI della NC costituisce quindi una disposizione specifica, che stabilisce le proprie condizioni di applicazione, distinte da quelle previste dalla regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC. Tale nota, in quanto regola speciale, prevale sulla regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC. (v.
supra
, punto 9).
34
Tale conclusione quanto al carattere autonomo della nozione di «prodotti presentati in assortimenti», ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC, è confermata dalle linee guida, le quali prevedono espressamente che la regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC non si applica in presenza di una disposizione speciale relativa agli «assortimenti». La nota 3 della sezione VI della NC figura tra gli esempi di disposizioni specifiche esplicitamente elencate in tali linee guida (v.
supra
, punto 19).
35
Ne consegue che la nozione di «prodotti presentati in assortimenti», ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC, deve essere interpretata in modo autonomo, alla luce delle condizioni specifiche da essa enunciate.
36
Pertanto, occorre precisare, in secondo luogo, le condizioni di applicazione della nota 3 della sezione VI della NC.
37
A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, affinché possano essere qualificati come «prodotti presentati in assortimenti», ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC, i prodotti devono consistere in più elementi costitutivi distinti. La nozione di «elementi costitutivi distinti» deve essere intesa nel senso che richiede che gli elementi costitutivi, vale a dire quelli che possono essere identificati come destinati a costituire il prodotto finito, siano fisicamente distinti gli uni dagli altri.
38
Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che i due elementi costitutivi di cui trattasi, benché fisicamente separati a causa della loro confezione in due compartimenti distinti, sono inscindibilmente connessi, dal momento che è impossibile separare tali compartimenti senza distruggere la capsula che li contiene. Secondo tale giudice, questa circostanza potrebbe avere la conseguenza di escludere tali elementi costitutivi dalla nozione di «prodotti presentati in assortimenti», ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC.
39
Tuttavia, occorre constatare che non risulta né dal testo della nota 3 della sezione VI della NC né dalle note esplicative del SA che la nozione di «elementi costitutivi distinti», ai sensi di detta nota, implichi che tali elementi costitutivi debbano poter essere dissociati senza comportare la distruzione del dispositivo che li unisce.
40
In tal senso, l’indivisibilità degli elementi costitutivi non costituisce un criterio pertinente per determinare se il sistema di capsule in questione possa essere qualificato come «prodotti presentati in assortimenti» ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC. Il confezionamento di tali elementi in scomparti distinti, che costituiscono parti di un unico sistema, corrisponde al concetto di «elementi costitutivi distinti» previsto da detta nota 3, anche se tali scomparti non possono essere separati senza causare la distruzione del sistema.
41
Tale interpretazione è peraltro conforme alla finalità della nota 3 della sezione VI della NC, che mira a garantire una classificazione doganale, fondata sul prodotto derivato dalla miscela, quando gli elementi costitutivi distinti sono riconoscibili come destinati, una volta immessi in libera pratica, ad essere assemblati in un prodotto finito.
42
In secondo luogo, la nota 3 della sezione VI della NC subordina la qualificazione di «prodotti presentati in assortimenti» alla condizione che più elementi costitutivi distinti rientrino, in tutto o in parte, nella sezione VI.
43
Per quanto riguarda il dubbio espresso dal giudice del rinvio quanto alla necessità che, in presenza di due elementi costitutivi, questi ultimi rientrino entrambi nella sezione VI, occorre rilevare che tale dubbio trova la sua origine nel testo della versione in tedesco della nota 3 della sezione VI della NC, che utilizza i termini «einige oder alle» (alcuni o tutti). Infatti, in tale versione, il termine «einige» è un aggettivo numerale che designa una pluralità indeterminata, cosicché un’interpretazione puramente letterale potrebbe indurre a ritenere che, quando sono in discussione solo due elementi costitutivi, entrambi debbano rientrare nella sezione VI.
44
A tal riguardo, da un confronto tra le diverse versioni linguistiche della nota 3 della sezione VI della NC risulta che le versioni in lingua tedesca e finlandese utilizzano, rispettivamente, i termini «einige oder alle» e «jotkut tai kaikki», i quali, a causa dell’impiego del plurale, rinviano a taluni o a tutti gli elementi costitutivi. Per contro, nelle versioni in lingua greca, spagnola, francese, italiana, portoghese, rumena, svedese e inglese, e sono utilizzati, rispettivamente, i termini «olikos i merikos», «en su totalidad o en parte», «en totalité ou en partie», «in tutto o in parte», «no todo ou em parte», «in totalitate sau partial», «åtminstone någon» e «some or all of which», i quali rinviano ad una parte o all’insieme degli elementi costitutivi.
45
In tale contesto, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere interpretata in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 23 gennaio 2020, Bundesagentur für Arbeit,
C‑29/19
,
EU:C:2020:36
, punto
48
e giurisprudenza citata),
46
È pacifico che un’interpretazione della nota 3 della sezione VI della NC nel senso che richiede che, in presenza di due elementi costitutivi, questi ultimi rientrino entrambi in tale sezione priverebbe di portata utile il riferimento contenuto in detta nota ad assortimenti i cui elementi sono destinati, dopo una miscela, a costituire un prodotto delle sezioni VI o VII. Infatti, se, in una siffatta interpretazione, tutti gli elementi costitutivi dovessero rientrare nella sezione VI, la miscela di tali elementi potrebbe condurre solo all’ottenimento di un prodotto rientrante nella medesima sezione, cosicché il riferimento espresso alla sezione VII sarebbe privo di qualsiasi portata utile.
47
Ne consegue che la nota 3 della sezione VI della NC si applica se uno degli elementi costitutivi distinti rientra in tale sezione.
48
In terzo luogo, ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC, possono essere considerati «prodotti presentati in assortimenti», ai sensi di tale nota, solo gli assortimenti i cui elementi costitutivi sono riconoscibili come destinati, dopo la miscelazione, a costituire un prodotto delle sezioni VI o VII. Ciò si verifica nel caso di specie, dal momento che il prodotto finale ottenuto dopo la miscelazione, vale a dire l’amalgama dentario d’argento, può rientrare in voci diverse comprese nella sezione VI della NC, la quale comprende i capitoli da 28 a 38 della NC.
49
In quarto luogo, dalla formulazione della nota 3 della sezione VI della NC risulta che i prodotti presentati in assortimenti rientrano in tale nota solo se sono soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire quando gli elementi costitutivi, in primo luogo, a causa della loro confezione, sono nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere previamente ricondizionati, in secondo luogo, sono presentati contemporaneamente e, in terzo luogo, sono riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni dagli altri.
50
Per quanto riguarda la prima condizione, dalla struttura stessa del sistema di capsule risulta che i due elementi costitutivi del prodotto di cui trattasi nella causa principale sono destinati ad essere utilizzati insieme senza previo ricondizionamento. Tali elementi costitutivi, contenuti in dosi esatte in due compartimenti distinti, sono destinati ad essere miscelati, con l’ausilio di piccole macchine, al fine di ottenere un amalgama dentario d’argento.
51
Quanto alla seconda condizione, che costituisce l’oggetto dei quesiti del giudice del rinvio, essa è soddisfatta quando gli elementi costitutivi sono presentati simultaneamente al momento dello sdoganamento.
52
Per contro, tale condizione non implica affatto che gli elementi costitutivi debbano poter essere presentati separatamente.
53
Come risulta dal precedente punto 41, un’interpretazione secondo la quale la condizione relativa a una «presentazione simultanea» degli elementi costitutivi sarebbe subordinata alla possibilità di dissociarli fisicamente si rivelerebbe, del resto, contraria alla finalità della nota 3 della sezione VI della NC.
54
Ne consegue che la circostanza che gli elementi costitutivi del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale non possano essere presentati separatamente senza comportare la distruzione del sistema di capsule che li contiene, a causa del nesso inscindibile che unisce i suoi compartimenti, non può ostare a che tale prodotto sia qualificato come «prodotti presentati in assortimenti» ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC, poiché l’elemento determinante ai fini di una siffatta qualificazione è la presentazione simultanea, al momento dello sdoganamento, degli elementi costitutivi fisicamente distinti, indipendentemente dal fatto che essi siano inscindibilmente connessi.
55
Per quanto riguarda la terza condizione, dalla decisione di rinvio risulta che, al momento dello sdoganamento, i due elementi costitutivi del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale sono riconoscibili come complementari dal momento che, sebbene non siano ancora miscelati in modo da formare un amalgama dentario d’argento, il loro dosaggio corrisponde già precisamente a quello necessario per la fabbricazione di una porzione, di modo che tale condizione è soddisfatta.
56
Anche se, nel caso di specie, le condizioni di applicazione della nota 3 della sezione VI della NC sembrano prima facie soddisfatte per quanto riguarda il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale, spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che tutte le condizioni previste alla nota 3 siano soddisfatte per quanto riguarda i fatti della controversia di cui è investito.
57
Stando alle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta affermando che la nozione di «assortimento» ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC dev’essere interpretata nel senso che si applica ai sistemi a capsule che contengono due elementi costitutivi, vale a dire la polvere di lega e il mercurio liquido, destinati a essere mescolati per formare un amalgama dentario d’argento e posti in cavità distinte che non possono essere separate senza distruggere la capsula che le contiene.
Sulle spese
58
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, che si riunisce con cinque giudici)
dichiara:
La nozione di «assortimento» ai sensi della nota 3 della sezione VI dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, dev’essere interpretata nel senso che si applica ai sistemi a capsule che contengono due elementi costitutivi, vale a dire la polvere di lega e il mercurio liquido, destinati a essere mescolati per formare un amalgama dentario d’argento e posti in cavità distinte che non possono essere separate senza distruggere la capsula che le contiene.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 febbraio 2026.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.