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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20475/2023

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unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 9497/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Giornale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 28 gennaio 2019 n. 53; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti praticante procuratore legale abilitato al patrocinio, nel 2007 convenne dinanzi al Tribunale di Gela la società “[OSCURATO:PERSONA]: diffamazione a mezzo stampa Giornale di [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’onore ed alla reputazione patito in conseguenza di taluni articoli pubblicati dal quotidiano “[OSCURATO:PERSONA] di Sicilia”, edito dalla società convenuta.

La lite fu introdotta da [OSCURATO:PERSONA] senza avvalersi del ministero di un difensore, sul presupposto che ciò le fosse consentito dall’articolo 86 c.p.c..

2. Con sentenza 25 novembre 2011 n. 420 il Tribunale rigettò la domanda.

Ritenne il Tribunale che la causa proposta da [OSCURATO:PERSONA] fosse di valore indeterminabile, e che di conseguenza non potesse essere trattata da un praticante procuratore legale abilitato al patrocinio, in virtù dei limiti stabiliti dall’articolo 7 della legge 479 del 1999.

La sentenza fu appellata dalla soccombente.

3. Con sentenza 28 gennaio 2019 n. 53 la Corte d’appello di Caltanissetta rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che la statuizione concernente il difetto di ius postulandiin capo a [OSCURATO:PERSONA] non fu impugnata, e che tale vizio non potesse certo ritenersi “sanato” dalla circostanza che il Tribunale, dopo aver trattenuto la causa in decisione per decidere giustappunto la questione dello ius postulandiin capo all’attrice, la rimise sul ruolo per un supplemento di istruttoria.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi.

Ha resistito con controricorso la società Giornale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 156, 159 e 164 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo, costituita da eterogenee affermazioni legate da un filo logico unificatore di ardua identificabilità, si sostiene che: a) poiché la società convenuta in primo grado si costituì, essa “non ha subito alcun pregiudizio”; b) se un avvocato è privo di ius postulandi, “non esiste comminazione [sic] di nullità”; c) “il pregio del terzo comma dell’articolo 159 cpc è quello di legare il giudice alla nozione dell’interpretazione delle portate obiettivamente valide per tutti quegli atti che, diversamente, sarebbero nulli”; d) il giudice di merito avrebbe violato l’articolo 164 c.p.c. perché “non si capisce quale sia stato il logaritmo [sic] di verifiche da parte del giudice per come di seguito verrà detto”.

1.1. Nella parte in cui sostiene la tesi per cui il difetto di jus postulandi non darebbe luogo a nullità il motivo è ovviamente infondato, giusta la chiara ed inequivoca previsione di cui all’art. 83 c.p.c..

Nella parte restante il motivo è inammissibile ex art. 366 n, 4 c.p.c., per totale carenza di una chiara ed intelligibile censura avverso la sentenza impugnata.

2. Col secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’articolo 182 c.p.c..

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dovuto in prima udienza “accogliere la doglianza della ricorrente invitandola a sanare l’atto”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La censura contenuta nel secondo motivo fu già proposta come secondo motivo di appello e la Corte d’appello la rigettò in base all’ineccepibile rilievo che l’art. 182 c.p.c., nel testo invocato dalla ricorrente, si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, mentre il presente giudizio era iniziato in primo grado nel 2007.

Tale ratio decidendi non viene nemmeno presa in esame dal secondo motivo di ricorso.

3. Col terzo motivo la ricorrente invoca la “nullità della sentenza per violazione dell’articolo 127 c.p.c.”.

Nell’illustrazione del motivo null’altro si dice se non che in primo grado l’odierna ricorrente chiese al giudice di liquidare il danno secondo il suo apprezzamento in via equitativa.

3.1. Il motivo è dunque inammissibile per la radicale mancanza di una ragionata censura avverso il contenuto della sentenza impugnata.

4. Con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazione del d.m. 127/04”.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che “non è giustificabile la condanna alla rifusione delle spese in favore della controparte”, e che comunque tale condanna sarebbe dovuta avvenire in base alla tariffa di cui al d.m. 127 del 2004, e non già in base ai parametri di cui al d.m. 55 del 2014.

4.1. Nella parte in cui lamenta di essere stata condannata alle spese il motivo è inammissibile per mancanza di illustrazione.

In ogni caso correttamente la Corte d’appello ha applicato il principio della soccombenza.

4.2. Nella parte in cui lamenta l’erronea individuazione del parametro da applicare per la liquidazione delle spese il motivo è infondato, alla luce del consolidato principio secondo cui gli onorari di avvocato debbono liquidarsi in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono condotte a termine e conseguentemente, nel caso di successione di tariffe professionali, si deve applicare la tariffa sotto la quale la prestazione o l’attività difensiva si è esaurita (Sez. 2, Sentenza n. 11994 del 26/11/1998, Rv. 521130 -01).

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di Giornale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 9497/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Giornale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 28 gennaio 2019 n. 53; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti praticante procuratore legale abilitato al patrocinio, nel 2007 convenne dinanzi al Tribunale di Gela la società “[OSCURATO:PERSONA]: diffamazione a mezzo stampa Giornale di [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’onore ed alla reputazione patito in conseguenza di taluni articoli pubblicati dal quotidiano “[OSCURATO:PERSONA] di Sicilia”, edito dalla società convenuta. La lite fu introdotta da [OSCURATO:PERSONA] senza avvalersi del ministero di un difensore, sul presupposto che ciò le fosse consentito dall’articolo 86 c.p.c.. 2. Con sentenza 25 novembre 2011 n. 420 il Tribunale rigettò la domanda. Ritenne il Tribunale che la causa proposta da [OSCURATO:PERSONA] fosse di valore indeterminabile, e che di conseguenza non potesse essere trattata da un praticante procuratore legale abilitato al patrocinio, in virtù dei limiti stabiliti dall’articolo 7 della legge 479 del 1999. La sentenza fu appellata dalla soccombente. 3. Con sentenza 28 gennaio 2019 n. 53 la Corte d’appello di Caltanissetta rigettò il gravame. Ritenne la Corte d’appello che la statuizione concernente il difetto di ius postulandiin capo a [OSCURATO:PERSONA] non fu impugnata, e che tale vizio non potesse certo ritenersi “sanato” dalla circostanza che il Tribunale, dopo aver trattenuto la causa in decisione per decidere giustappunto la questione dello ius postulandiin capo all’attrice, la rimise sul ruolo per un supplemento di istruttoria. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. Ha resistito con controricorso la società Giornale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Ambo le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 156, 159 e 164 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo, costituita da eterogenee affermazioni legate da un filo logico unificatore di ardua identificabilità, si sostiene che: a) poiché la società convenuta in primo grado si costituì, essa “non ha subito alcun pregiudizio”; b) se un avvocato è privo di ius postulandi, “non esiste comminazione [sic] di nullità”; c) “il pregio del terzo comma dell’articolo 159 cpc è quello di legare il giudice alla nozione dell’interpretazione delle portate obiettivamente valide per tutti quegli atti che, diversamente, sarebbero nulli”; d) il giudice di merito avrebbe violato l’articolo 164 c.p.c. perché “non si capisce quale sia stato il logaritmo [sic] di verifiche da parte del giudice per come di seguito verrà detto”. 1.1. Nella parte in cui sostiene la tesi per cui il difetto di jus postulandi non darebbe luogo a nullità il motivo è ovviamente infondato, giusta la chiara ed inequivoca previsione di cui all’art. 83 c.p.c.. Nella parte restante il motivo è inammissibile ex art. 366 n, 4 c.p.c., per totale carenza di una chiara ed intelligibile censura avverso la sentenza impugnata. 2. Col secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’articolo 182 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dovuto in prima udienza “accogliere la doglianza della ricorrente invitandola a sanare l’atto”. 2.1. Il motivo è inammissibile. La censura contenuta nel secondo motivo fu già proposta come secondo motivo di appello e la Corte d’appello la rigettò in base all’ineccepibile rilievo che l’art. 182 c.p.c., nel testo invocato dalla ricorrente, si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, mentre il presente giudizio era iniziato in primo grado nel 2007. Tale ratio decidendi non viene nemmeno presa in esame dal secondo motivo di ricorso. 3. Col terzo motivo la ricorrente invoca la “nullità della sentenza per violazione dell’articolo 127 c.p.c.”. Nell’illustrazione del motivo null’altro si dice se non che in primo grado l’odierna ricorrente chiese al giudice di liquidare il danno secondo il suo apprezzamento in via equitativa. 3.1. Il motivo è dunque inammissibile per la radicale mancanza di una ragionata censura avverso il contenuto della sentenza impugnata. 4. Con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazione del d.m. 127/04”. Nella illustrazione del motivo si sostiene che “non è giustificabile la condanna alla rifusione delle spese in favore della controparte”, e che comunque tale condanna sarebbe dovuta avvenire in base alla tariffa di cui al d.m. 127 del 2004, e non già in base ai parametri di cui al d.m. 55 del 2014. 4.1. Nella parte in cui lamenta di essere stata condannata alle spese il motivo è inammissibile per mancanza di illustrazione. In ogni caso correttamente la Corte d’appello ha applicato il principio della soccombenza. 4.2. Nella parte in cui lamenta l’erronea individuazione del parametro da applicare per la liquidazione delle spese il motivo è infondato, alla luce del consolidato principio secondo cui gli onorari di avvocato debbono liquidarsi in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono condotte a termine e conseguentemente, nel caso di successione di tariffe professionali, si deve applicare la tariffa sotto la quale la prestazione o l’attività difensiva si è esaurita (Sez. 2, Sentenza n. 11994 del 26/11/1998, Rv. 521130 -01). 5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di Giornale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam
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