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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20458/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) a lui ascritta nella veste di amministratore di fatto della Euro costruzioni srl, dichiarata fallita il 14 dicembre 2010; mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A) e C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi in ordine a: l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto; l'applicazione di un aumento di pena per la continuazione fallimentare, non applicato dal Tribunale.

3. Il ricorso non è inammissibile, in quanto il primo motivo di ricorso coglie un grave difetto di motivazione su un punto decisivo, quale quello della qualifica di amministratore di fatto: la sentenza impugnata vi dedica brevissimi cenni, meramente assertivi.

Va allora rilevato che, non risultando periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione è maturato in data 14 giugno 2023, in quanto: - il reato è stato commesso il 14 dicembre 2010; - il termine massimo di prescrizione è pari ad anni dodici e mesi sei, sicché si giunge al 14 giugno 2023, non potendosi tenere conto né della recidiva semplice (perché non è circostanza aggravante ad effetto speciale, né della circostanza aggravante ex art. 219 comma primo, legge fall. perché il giudice di appello ha sostenuto che sarebbe stata esclusa già dal Tribunale e il punto non ha formato oggetto di impugnazione da parte del P.G. distrettuale); Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) a lui ascritta nella veste di amministratore di fatto della Euro costruzioni srl, dichiarata fallita il 14 dicembre 2010; mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A) e C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi in ordine a: l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto; l'applicazione di un aumento di pena per la continuazione fallimentare, non applicato dal Tribunale. 3. Il ricorso non è inammissibile, in quanto il primo motivo di ricorso coglie un grave difetto di motivazione su un punto decisivo, quale quello della qualifica di amministratore di fatto: la sentenza impugnata vi dedica brevissimi cenni, meramente assertivi. Va allora rilevato che, non risultando periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione è maturato in data 14 giugno 2023, in quanto: - il reato è stato commesso il 14 dicembre 2010; - il termine massimo di prescrizione è pari ad anni dodici e mesi sei, sicché si giunge al 14 giugno 2023, non potendosi tenere conto né della recidiva semplice (perché non è circostanza aggravante ad effetto speciale, né della circostanza aggravante ex art. 219 comma primo, legge fall. perché il giudice di appello ha sostenuto che sarebbe stata esclusa già dal Tribunale e il punto non ha formato oggetto di impugnazione da parte del P.G. distrettuale); Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è decorso il termine massimo di prescrizione del reato. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. C
Sentenza Cassazione n. 20458/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris