CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 24952/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che ha confermato la pronuncia di primo grado del Giudice di Pace di condanna alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova dichiarativa non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge, Considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla mancata escussione del teste in relazione all'art. 495 comma quarto cod. proc. pen. è manifestamente infondato atteso che la revoca dell'ordinanza ammissiva della testimonianza non prevede una motivazione a pena di nullità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il con.$1iere estensore [OSCURATO:PERSONA]