CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA(-d-a-t-O avviso alle parti; -\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge per mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, I in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra questi non figura la censura mossa dai ricorrente, che attiene, invece, alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen, non oggetto della istanza di applicazione della pena. All'evidenza il motivo di ricorso, pertanto, esula dall'ambito di quelli consentiti. 2. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 dei 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.