CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24267/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabrian. 670/2018 depositata il 18/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 33976/2018Numero sezionale 5552/2026Numero di raccolta generale 24267/2026Data pubblicazione 30/07/2026La Fondazione U.A.L.S.I. Onlus impugnava dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Catanzaro la cartella di pagamento n.03020130008720400000, con la quale veniva intimato il pagamentodell’importo di euro 1.764.604,91 per carichi di natura tributaria,comprensivi di imposte, interessi e sanzioni, relativi agli anni d’imposta1997 e 1998. La cartella traeva origine dall’iscrizione a ruolo conseguentealla definizione del precedente contenzioso concernente gli avvisi diaccertamento n. 81504T600039/2002 e n. 600188/2002, già oggetto digiudizi conclusisi, secondo la prospettazione delle parti, con decisioni dellaCorte di cassazione richiamate nell’atto impositivo. La contribuentededuceva, tra l’altro, la nullità o inesistenza della notificazione dellacartella, la mancata indicazione della data di consegna del ruolo, ladecadenza dai termini di riscossione, il difetto di motivazione dell’atto,l’erronea applicazione del computo degli interessi e la mancatasottoscrizione della cartella. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eccependopreliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimentoalle contestazioni concernenti la quantificazione delle somme iscritte aruolo e chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confrontidell’Agenzia delle entrate, ovvero l’autorizzazione alla chiamata in causadell’ente impositore; nel merito, contestava le doglianze dellacontribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro, consentenza n. 1835/04/14, depositata il 23 settembre 2014, accoglieva ilricorso limitatamente alla censura relativa alla mancata specificazione,nella cartella, degli interessi e delle modalità del loro calcolo, annullandol’atto in parte qua, e rigettava per il resto l’impugnazione. Avverso taledecisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo, da un lato,l’erroneità della statuizione che aveva disatteso l’eccezione di carenza dilegittimazione passiva e la richiesta di integrazione del contraddittorio o dichiamata in causa dell’ente impositore, e, dall’altro, l’insussistenza di unNumero registro generale 33976/2018Numero sezionale 5552/2026Numero di raccolta generale 24267/2026Data pubblicazione 30/07/2026obbligo di indicazione analitica delle modalità di calcolo degli interessinella cartella. [OSCURATO:PERSONA] U.A.L.S.I. Onlus si costituiva nel giudizio diappello, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Calabria, con sentenza n. 670/2018, depositata il18 aprile 2018, rigettava l’appello, ritenendo nulla la cartella di pagamentoche non indichi chiaramente il metodo di calcolo degli interessi ereputando infondata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passivadell’agente della riscossione, sul rilievo che la questione non atteneva alladebenza degli interessi, ma alle modalità del relativo calcolo, da esplicitarenella cartella anche eventualmente previa richiesta all’ufficio. Avverso lasentenza d’appello l’Agenzia delle entrate – Riscossione, subentrata aEquitalia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ladichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 25 del medesimo decreto eall’art. 100 cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionaleritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passivadell’agente della riscossione. La ricorrente deduce che la cartella dipagamento costituisce espressione del ruolo formato dall’ente impositore eche l’agente della riscossione, non partecipando alla formazione del ruoloné conoscendo i presupposti di fatto e di diritto della pretesa iscritta, nonpotrebbe essere ritenuto responsabile di eventuali carenze motivazionaliinerenti alla determinazione degli interessi iscritti a ruolo. Si sostiene,pertanto, che le contestazioni concernenti gli interessi IVA e IRPEG nonriguarderebbero un vizio proprio dell’attività dell’agente della riscossione,ma profili riferibili all’ente creditore, unico titolare della situazioneNumero registro generale 33976/2018Numero sezionale 5552/2026Numero di raccolta generale 24267/2026Data pubblicazione 30/07/2026sostanziale dedotta in giudizio e unico soggetto in grado di fornire ildettaglio del calcolo.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, in relazione agli artt. 10 e 14 deld.lgs. n. 546 del 1992, all’art. 269 cod. proc. civ. e all’art. 100 cod. proc.civ., per avere il giudice d’appello negato all’agente della riscossione lapossibilità di chiamare in causa l’ente impositore. La ricorrente assumeche, poiché la controversia non avrebbe riguardato esclusivamente laregolarità o la validità degli atti esecutivi, l’agente della riscossioneavrebbe tempestivamente e legittimamente chiesto, sin dal primo grado,l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Catanzaro, ovvero l’autorizzazione alla chiamata incausa dell’ente creditore, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999,onde evitare di rispondere delle conseguenze della lite su profili ascrivibiliall’attività dell’ente impositore.Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si censura, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della l. n. 241del 1990, per avere la Commissione tributaria regionale ritenutoinsufficiente la motivazione della cartella in relazione al calcolo degliinteressi. La ricorrente deduce che l’obbligo motivazionale sarebbe statosoddisfatto mediante il richiamo, nella cartella, agli atti presupposti e, inparticolare, alle decisioni della Corte di cassazione dalle quali era derivatal’iscrizione a ruolo, nonché agli avvisi di accertamento già conosciuti dallacontribuente, sicché la motivazione per relationem avrebbe consentito allaverificare gli importi richiesti; si aggiunge che le pronunce richiamate dallasentenza impugnata sarebbero riferibili a fattispecie non sovrapponibili aquella in esame, anche in considerazione della pregressa emissione degliNumero registro generale 33976/2018Numero sezionale 5552/2026Numero di raccolta generale 24267/2026Data pubblicazione 30/07/2026avvisi di accertamento e della partecipazione della contribuente ai relativigiudizi.Così sintetizzati i motivi, va preliminarmente scrutinata la questione,rilevabile d’ufficio, concernente l’ammissibilità del ricorso propostodall’Agenzia delle entrate – Riscossione con il patrocinio di un avvocato dellibero foro, anziché dell’Avvocatura dello Stato.Dall’intestazione del ricorso risulta che l’Agenzia delle entrate –Riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi epassivi delle società del [OSCURATO:PERSONA], ha proposto l’impugnazione percassazione conferendo procura speciale ad un difensore appartenente allibero foro. Non risulta, tuttavia, indicata nel ricorso, né allegata odocumentata, la sussistenza di una situazione di conflitto, di unadichiarazione di indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato ad assumere ilpatrocinio ovvero di una specifica e motivata delibera dell’ente chegiustificasse il ricorso ad un patrocinatore esterno nel giudizio dilegittimità.L’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225del 2016, dispone che l’Agenzia delle entrate – Riscossione è autorizzataad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43del r.d. n. 1611 del 1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque subase convenzionale. In mancanza di una diversa disciplina speciale, ilpatrocinio dell’ente dinanzi alla Corte di cassazione è dunque regolatodalla richiamata previsione normativa e dal Protocollo stipulato conl’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la difesa dell’Agenzia èconvenzionalmente affidata all’Avvocatura, salvo il caso di conflitto o didichiarazione di indisponibilità, ovvero salvo che intervenga l’appositamotivata delibera dell’ente prevista dall’art. 43, quarto comma, del r.d. n.1611 del 1933.Questa Corte ha recentemente ribadito che, in difetto dell’indicazione edella documentazione di tali presupposti, la procura speciale rilasciataNumero registro generale 33976/2018Numero sezionale 5552/2026Numero di raccolta generale 24267/2026Data pubblicazione 30/07/2026dall’Agenzia delle entrate – Riscossione ad un avvocato del libero foro èinvalida e il ricorso per cassazione proposto dall’ente deve esseredichiarato inammissibile. In particolare, è stato affermato che, ove nonrisulti indicata e allegata la sussistenza dei presupposti che legittimanol’ente pubblico ad avvalersi, nel giudizio di legittimità e in via di eccezionerispetto alla regola convenzionale, di un difensore diverso dall’Avvocaturadello Stato, deriva l’invalidità della procura e, conseguentemente,l’inammissibilità della costituzione o dell’impugnazione propostadall’Agenzia delle entrate – Riscossione (Cass. n. 1733 del 2026).Nel caso in esame, il ricorso per cassazione è stato proposto direttamentedall’Agenzia delle entrate – Riscossione con il ministero di un avvocato dellibero foro, senza che nell’atto sia dato conto dell’indisponibilitàdell’Avvocatura dello Stato, dell’esistenza di un conflitto di interessi odell’adozione di una motivata delibera interna idonea a giustificare ilricorso al patrocinio esterno. Ne consegue l’invalidità della procuraspeciale conferita al difensore e, per l’effetto, l’inammissibilità del ricorso.La declaratoria di inammissibilità del ricorso assorbe l’esame dei tre motividi impugnazione, rispettivamente concernenti la legittimazione passivadell’agente della riscossione, la mancata integrazione del contraddittorio ochiamata dell’ente impositore e la sufficienza della motivazione dellacartella quanto agli interessi.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia edell’attività difensiva svolta dalla controricorrente. Sussistono, altresì, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delleentrate – Riscossione.Numero registro generale 33976/2018Numero sezionale 5552/2026Numero di raccolta generale 24267/2026Data pubblicazione 30/07/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della FondazioneU.A.L.S.I. Onlus, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro13.900,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 percento, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]