CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quale emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato il ricorrente, con la concessione delle attenuanti generiche e con la diminuente del rito, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 21.000,00 di ammenda, oltre il resto, per i reati commessi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (non impugnante), di cui (capo a) agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 perché il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietario, in concorso con la Serrapica, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. (gestore della attività Bracery) committente, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, continuavano ed eseguivano, in assenza del permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo, le seguenti opere su immobile abusivo: installazione di fioriere, teli ombreggianti, opere di protezione di parapetti, integranti una modifica della destinazione urbanisticamente rilevante (da lastrico solare di mena copertura a terrazza a servizio del ristorante Bracery con aumento della superficie di somministrazione); (capo b) agli artt. 64 e 71, 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001, 81 cpv. e 110 cod. pen., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzavano le strutture in cemento armato e metalliche indicate al capo che precede, non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori del Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente; (capo c) agli artt. 83 e 95 del d.P.R. n.380 del 2001 e 2 L. REG. 7/1/1983 n. 9, 110 cod. pen., per aver eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente; (capo d) agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per aver eseguito le opere di cui al capo a) su area che, ai sensi dell'art. 136, per le sue caratteristiche paesaggistiche è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento (D.M. 27.10.1961), in assenza dell'autorizzazione prescritta dagli artt. 146 e ss. D.L.vo n° 42 del 2004; Accertato in Pompei in data 28 settembre 2018. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a cinque motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.) in ordine ai rilievi contenuti nell'atto di appello. Sostiene che il reato contestato al ricorrente era quello descritto nel capo di imputazione e consisteva, in sostanza, nella modificazione della destinazione d'uso del terrazzo di copertura dell'edificio sito in Pompei alla [OSCURATO:PERSONA] n. 55, con esclusione di qualunque altra eventuale condotta edificatoria abusiva che, pur se esistente, era comunque attribuibile al dante causa del [OSCURATO:PERSONA], ovvero a soggetti non meglio individuati, ovvero ad un epoca in cui il prevenuto non era ancora diventato proprietario dello stabile. Il giudice, dunque, pronunciava la condanna del ricorrente per aver modificato la destinazione d'uso del terrazzo di copertura, motivando tale decisione sulla scorta di considerazioni afferenti a condotte ulteriori e del tutto estranee rispetto a quelle indicate nel capo di imputazione: ciò, senza neanche disporre la formulazione delle nuove contestazioni nelle forme di cui agli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen. (nella misura in cui tali strumenti fossero applicabili ad un giudizio che si è svolto nelle forme del rito abbreviato) e rendendo, di conseguenza, la pronuncia gravata nulla ex art. 522 cod. proc. pen. Assume, allora, come la condanna sia stata disposta ai suoi danni in modo del tutto immotivato da parte del primo giudice, e poi da parte della Corte d'appello che si sarebbe limitata a richiamare l'orientamento giurisprudenziale che consentirebbe un mero riferimento alla motivazione della pronuncia di primo grado "per relationem", con ciò omettendo qualsivoglia argomentazione e riscontro alle questioni in fatto ed in diritto poste dall'appellante e formulate in modo preciso e puntuale nei motivi di appello. Inoltre, anche la sentenza impugnata avrebbe posto la sua attenzione su questioni relative alla legittimità urbanistica del manufatto intero, non oggetto della contestazione, la cui realizzazione non era da attribuirsi al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva acquistato il manufatto ín data successiva alla realizzazione dello stesso e dei suoi presunti abusi. Del resto, ben due sentenze della giustizia amministrativa avevano decretato in modo definitivo, la non abusività del manufatto, il cui lastrico di copertura era oggetto del presunto cambio di destinazione d'uso. La sentenza emessa dal Consiglio di stato in data 10 giugno 2021, n. 5056 metteva, infatti, una pietra tombale sulla questione della validità dei titoli relativi alla edificazione del manufatto e successivi lavori di manutenzione, e sulla sua non a busività. Da tutto ciò discenderebbe, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza ai sensi del combinato disposto per gli articoli 546 e 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché ai sensi dell'articolo 522 stesso codice. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen.) Afferma che alla lettera B) dell'atto di appello il ricorrente faceva rilevare il vizio assoluto di motivazione in ordine alla condanna per i reati edilizi e per il reato paesaggistico nonché l'omessa valutazione circa la ricorrenza degli elementi oggettivi richiesti dalla legge penale per la sussistenza di tali fattispecie. Osserva che la Corte di appello non si era minimamente esprimersi in ordine alla ricorrenza, in concreto, dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle singole fattispecie contestate. Entrambe le sentenze di merito sarebbero perciò irrimediabilmente viziate nella parte in cui hanno motivato in ordine la penale responsabilità (sicuramente per il reato paesaggistico e i reati edilizi) solo in modo apparente e senza alcun riferimento alle circostanze che in concreto avrebbero consentito al giudice di ritenere realizzate le contestate violazioni della legge. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per inosservanza di norme processuali (art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.) per avere il giudice di prime cure e la Corte d'appello, omesso qualunque valutazione in ordine ai documenti di prova forniti dagli imputati, dai quali emergeva che al ricorrente poteva essere riferita soltanto la condotta consistita nella mera pavimentazione del lastrico di copertura e, dunque, una condotta inidonea ad integrare la contestata modificazione della destinazione d'uso di tale parte dell'edificio. Dai documenti offerti, invero, emergeva con evidenza come le opere realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Serrapica sul terrazzo avessero costituito oggetto di due diverse CILA: quella presentata dal [OSCURATO:PERSONA], diretta a comunicare la mera pavimentazione del lastrico di copertura dell'edificio; quella presentata dalla Serrapica, in qualità di conduttrice del locale di proprietà Vagone e in qualità di legale rappresentante della ditta Bracery gerente attività di ristorazione, volta ad apporre coperture precarie al terrazzo, fioriere e opere di protezione dei parapetti. Orbene, la valorizzazione di tali elementi documentali, certamente almeno astrattamente inerenti alla condotta descritta nel capo di imputazione, avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure ad assolvere il [OSCURATO:PERSONA] dagli addebiti allo stesso mossi. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancanza di proporzionalità della pena come determinata. Argomenta che il giudice di primo grado ha determinato la pena calibrandola sulle violazioni della legge penale ascritte al ricorrente di più grave consistenza rispetto alla modificazione della destinazione d'uso del lastrico di copertura dell'appartamento di proprietà. A tal proposito, rileva come appaia del tutto immotivata ed illogica la decisione della Corte d'appello di concedere alla sola Serrapica, e non anche al [OSCURATO:PERSONA], in riforma della impugnata sentenza di primo grado, il beneficio della non menzione, atteso che entrambi gli imputati erano incensurati. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrete eccepisce l'illegittimità della costituzione di parte civile e, di conseguenza, l'illegittima condanna al risarcimento del danno per inesistenza della lesione di un diritto privato. Sostiene che su tale aspetto, la sentenza impugnata sarebbe totalmente priva di motivazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. La parte civile ha presentato conclusioni di replica ai motivi di impugnazione presentati dal ricorrente chiedendone l'inammissibilità o, comunque, il rigetto con condanna alle spese, come da nota presentata ed allegata alle conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in larga parte inammissibile, non è fondato. 2. I primi tre motivi di ricorso, essendo tra loro strettamente collegati, sono manifestamente infondati. E' necessario precisare che il capo di accusa contestava l'esecuzione di lavori compiuti su un immobile abusivo e faceva anche leva sull'abusività della condotta sul rilievo che i lavori avevano integrato la modifica della destinazione d'uso del bene paesaggisticamente tutelato. Va ricordato (e la sentenza di primo grado ne dava atto a pag. 5) che gli interventi edilizi ulteriori, che interessino manufatti abusivi, ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente e ciò anche quando detti interventi (ulteriori e successivi) siano riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche (Sez. 3, n. 21490 del 19/04/2006, Pagano, Rv. 234472 - 01). In altri termini, si realizza, in questi casi, una nuova e autonoma condotta criminosa per cui il contributo morale e/o materiale prestato per l'esecuzione di lavori su immobile originariamente abusivo integra le fattispecie di reato, di volta in volta, configurabili, con la conseguenza che l'intervento su una costruzione abusiva, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria integrante un nuovo reato identico a quello precedente e non attività irrilevante sotto il profilo penale.E' evidente che tale forma di responsabilità non è automatica, dovendo allinearsi alle regole che disciplinano il principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale, e tuttavia non è richiesto che colui il quale esegua gli interventi ulteriori sia stato necessariamente l'artefice di quelli precedenti abusivi ma esige soltanto che il soggetto attivo abbia la consapevolezza (che può essere sostenuta anche da un coefficiente soggettivo colposo) dell'abusività dell'immobile e contribuisca materialmente o moralmente ad eseguire sull'immobile abusivo interventi edilizi ulteriori. Nel caso di specie, l'imputazione contestava agli imputati che i lavori erano stati compiuti su un immobile abusivo e rimproverava loro di aver comunque prodotto una modifica della destinazione d'uso del bene, condotta che, ex se, giustificava l'affermazione di responsabilità, derivando da ciò l'assoluta irrilevanza delle pronunce del giudice amministrativo in ordine alla presente contestazione. Ne consegue come sia un fuor d'opera sostenere che, nel caso in esame, siano state violate le norme processuali che disciplinano la correlazione tra l'accusa contestata e la pronuncia resa, atteso che una tale violazione è predicabile solo quando si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (ex multis, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01), situazione, nella specie, non sussistente perché il capo d'imputazione faceva espresso riferimento a lavori (indicandone il tipo) eseguito su immobile abusivo. In ogni caso, la Corte d'appello ha chiarito che, dalla documentazione agli atti dell'[OSCURATO:PERSONA], al ricorrente era stato rilasciato il permesso a costruire n. 1010/2007 (oltre alla D.I.A. n. 912008), il quale recava dei grafici dello stato di fatto incongruenti con i grafici di progetto dell'originaria licenza edilizia n. 950 del 30 settembre 1965, il che denotava una serie di incrementi volumetrici e modifiche prospettiche ed altimetriche, frutto di opere edilizie realizzate fra la data del rilascio della licenza edilizia n. 950 del 1965 e quella del P. C. n. 1010 del 2007; tali incongruenze, del resto, erano state evidenziate anche dal T.A.R. Campania che, con sentenza, dava conto della presenza di un illecito, stante l'inconfutabile difformità dello stato dei luoghi rispetto ai grafici di progetto del 1965. Peraltro, con tale sentenza venivano comunque accolti i ricorsi degli imputati avverso l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 1010 del 2007 disposto dal Comune di Pompei, e ciò in ossequio al principio di garanzia della certezza delle situazioni giuridiche consolidatesi nel corso del tempo (principio confermato dalla sentenza emessa in data 10 giugno 2021 dal Consiglio di Stato, allegata dal ricorrente. Nell'affermare ciò, la Corte di merito ha ribadito che la contestazione afferisce alla realizzazione di opere integranti una modifica della destinazione urbanisticamente rilevante della terrazza a servizio del ristorante "Bracery", con aumento della superficie di somministrazione, liquidando, con logica ed adeguata motivazione, il motivo d'appello. La prima doglianza è, pertanto, manifestamente infondata. Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Sul punto, la Corte d'appello ha affermato come, con riferimento alle fattispecie contravvenzionali contestate (e diverse dal reato ex art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001), fosse evidente la loro configurabilità (apoditticamente contestata dalla difesa), atteso che le stesse si fondavano sulle caratteristiche intrinseche degli interventi realizzati e sull'oggettiva ed inconfutabile carenza della denuncia di cui al capo b) della rubrica, del previo deposito degli atti progettuali di cui al capo c) e della prescritta autorizzazione di cui al capo d). La Corte di merito ha pertanto ampiamente giustificato il proprio convincimento ed il ricorrente nulla ha allegato in proposito nel corso del processo, anche solo per affermare di aver adempiuto agli obblighi informativi incombenti a suo carico o di aver ottenuto le autorizzazioni richieste dalle norme di riferimento. Il terzo motivo è inammissibile perché non consentito e manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione documenti che avrebbero esonerato il ricorrente dalla responsabilità circa il mutamento della destinazione d'uso ma non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, dagli atti riflettenti i controlli dell'Ente comunale, emergeva che l'imputato avesse finanche predisposto gli allacciamenti idrici funzionali all'attività commerciale svolta dalla coimputata (Serrapica), derivando da ciò anche la mancanza di decisività della documentazione il cui esame sarebbe stato assertivamente omesso. 3. Il quarto motivo, non fondato in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile nel resto. Il giudice d'appello ha svolto un mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per giustificare l'operato del giudice di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio. Ciò deve ritenersi sufficiente per respingere un motivo d'appello che ne contesti la congruità, allorquando dalla sentenza di primo grado, richiamata in premessa dalla pronuncia del giudice di secondo grado, risulti che la pena sia stata determinata, come nella specie, in misura inferiore alla media edittale, non essendo necessaria, in tal caso, una specifica motivazione in proposito.Inammissibile la pretesa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di dómanda nuova e manifestamente infondata, deve ritenersi parimenti inammissibile la doglianza sulla reclamata applicabilità del beneficio della non menzione posto che, in tal caso, il giudice di secondo grado non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall'art. 597 quinto comma cod. proc. pen., di applicare d'ufficio il beneficio, né tale mancato esercizio può costituire motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996; Nastasi, Rv. 206175 - 01). 4. Il quinto motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. 5. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla arte civile e liquidate come da pedissequo dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spes