CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 17218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13647/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 251/2016del TRIBUNALE di NOVARA depositata i l 17/11/2016, R.G.N. 2/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13647/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 17.11.2016 n. 251, il tribunale di Novara dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps notificato in data 25.11.13, a seguito del controllo della posizione contributiva del ricorrente. In particolare, il tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse svolto un’eccezione formale in riferimento al titolo presupposto, ovvero la mancanza della notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e un’eccezione di nullità dell’avviso di addebito impugnato per incomprensibilità di una parte del medesimo, relativo al codice degli addebiti; tali eccezioni, ad avviso del medesimo tribunale, dovevano sussumersi nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, l’opposizione doveva essere proposta nel termine di 20 gg. dalla notifica dell’avviso di addebito (avvenuta in data 25.11.13), mentre il ricorso introduttivo, contenente le eccezioni di cui si discute, era stato depositato in data 7.1.14, quindi, dopo il decorso del predetto termine di 20 gg. (scaduto il 15.12.13) dalla notifica dell’avviso di addebito; il tribunale ha ritenuto, inoltre, assorbita ogni altra eccezione. Avverso la sentenza del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 24 comma 6 e 29 del d.lgs. n. 46/99, degli artt. 112, 615 e 617 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché il ricorrente aveva eccepito la decadenza e la prescrizione della pretesa creditoria dell’Inps, con conseguente difetto in capo all’Amministrazione resistente del potere di procedere ad esecuzione forzata; quindi, l’azione non soggiaceva al termine dei venti giorni previsti per l’opposizione agli atti esecutivi, ma al termine dei 40gg. previsto dall’art. 24 comma 6 del d.lgs. n. 46/99, dalla notifica dell’avviso di addebito impugnato; il credito era, pertanto, prescritto, trattandosi di contributi Inps, gestione artigiani relativi all’anno 2007. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 24 comma 6 e 29 del d.lgs. n. 46/99, degli artt. 112, 125, 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 30 DL 78/10, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonchè il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente il tribunale aveva ritenuto di carattere formale la doglianza rispetto alla scarsa intellegibilità del contenuto dell’avviso di addebito impugnato, mentre, invece doveva ritenersi che l’eccezione dovesse necessariamente essere ricondotta ad una domanda inerente il merito del credito. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c. e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la decisiva questione sulla natura dell’opposizione non era stata mai affrontata nel corso dell’intero processo e dunque il ricorrente non aveva avuto possibilità di instaurare un qualsivoglia tipo di contraddittorio rispetto alla tempestività del ricorso presentato; inoltre, nell’avviso di addebito era previsto il termine di 40 gg. per l’opposizione, pertanto, il tribunale, se riteneva di applicare un termine più breve, doveva nondimeno riconoscere la scusabilità dell’errore, in cui era incorso il ricorrente a ciò indotto dalle indicazioni dell’ufficio, con conseguente riammissione in termini, per l’impugnativa, ove questa fosse stata tardivamente proposta. Il primoe il secondo mo tivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati. Infatti, secondo la giurisprudenza della S.C., i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione dell’avviso di addebito impugnato (Cass. n. 22094/19). Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che l’eccezione sollevata dal ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, diomessa notifica sia dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che dell’avviso di addebito da parte dell’Inps, non era finalizzata a far valere la prescrizione della pretesa contributiva (quindi, con funzione recuperatoria dell’impugnazione non potuta esercitare, su cui cfr. Cass. n. 28583/18), ma era volta a dedurre solo l’irregolarità della sequenza procedimentale e, pertanto, solo vizi formali del procedimento di esecuzione, per i quali valeva il termine di 20 gg. dalla notifica dell’intimazione di pagamento per l’impugnazione (non rispettato dal ricorrente). Anche il vizio della scarsa intelligibilità dei codici dei tributi è stato ritenuto un vizio formale dalla Corte d’appello, inquadrabile come opposizione agli atti esecutivi, per il quale valeva ugualmente il termine dei 20 gg. dalla notifica dell’avviso di addebito nella specie, parimenti non rispettato. Il terzo motivo, relativo alla mancata sollecitazione del contraddittorio da parte della Corte d’appello sulla natura dell’azione esecutiva è infondato, in quanto la Corte di appello si è pronunciata sui vizi degli atti impugnati che erano stati dedotti dal Patrucco, risolvendo la questione oggetto di controversia a lei devoluta in senso difforme rispetto a quanto auspicato dal ricorrente. Inoltre, è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto (come opinato dal ricorrente), in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata(cfr. Cass. n. 25757/08). Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo u