Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:270
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0063 - IT
Avis juridique important
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61994J0063
SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DELL'11 AGOSTO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-63/94.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02467
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
[OSCURATO:PERSONA] circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure d' effetto equivalente ° Nozione ° Ostacoli derivanti da disposizioni nazionali che disciplinano in modo non discriminatorio le modalità di vendita ° Inapplicabilità dell' art. 30 del Trattato ° Normativa che vieta la vendita con margine di profitto estremamente ridotto
(Trattato CE, art. 30)
[OSCURATO:PERSONA] è atto ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali tra Stati membri l' assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l' applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l' accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all' ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato.
Ne consegue che l' art. 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che esso non si applica al caso in cui uno Stato membro vieti per legge qualsiasi vendita che procuri soltanto un margine di profitto estremamente ridotto.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-63/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal [OSCURATO:PERSONA] de commerce di [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] national des négociants en pommes de terre de [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
e
ITM [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 30 del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore), C.N. Kakouris, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la ITM [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA, dagli avv.ti E. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Tournai, e L. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ITM [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA e della Commissione all' udienza del 19 gennaio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 marzo 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 gennaio 1994, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio seguente, il [OSCURATO:PERSONA] de commerce di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 30 del Trattato CEE, divenuto Trattato CE.
2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] national des négociants en pommes de terre de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e le società anonime ITM [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "ITM") e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad una vendita di patate effettuata da quest' ultima a fronte di un margine di profitto esiguo.
3 [OSCURATO:PERSONA], l' art. 40, commi primo e terzo, della legge 14 luglio 1991 sulle pratiche commerciali prevede quanto segue:
"E' fatto divieto a tutti i commercianti di offrire in vendita o di vendere prodotti sottocosto.
E' considerata vendita sottocosto qualunque vendita a un prezzo che non sia pari almeno al prezzo di acquisto fatturato o a quello che sarebbe fatturato in caso di nuovo acquisto.
E' equiparata a una vendita sottocosto qualsiasi vendita che, considerati detti prezzi nonché i costi generali, procura un margine di profitto estremamente ridotto".
4 [OSCURATO:PERSONA] è una società commerciale indipendente, vincolata da un contratto di franchising al gruppo Intermarché, guidato in [OSCURATO:PERSONA] dalla ITM. Nel settembre 1993, avvertita da quest' ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato al prezzo di 27 BFR sacchi da 25 kg di patate del tipo "bintjes", rivendendoli a 29 BFR. All' epoca, il prezzo generalmente praticato dagli operatori commerciali era di 89 BFR.
5 [OSCURATO:PERSONA] ha agito allora contro la ITM e la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de commerce di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l' inibizione delle vendite. Le convenute hanno chiesto il rigetto della domanda deducendo che l' art. 40 della citata legge contravveniva all' art. 30 del Trattato.
6 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione del diritto comunitario, il [OSCURATO:PERSONA] de commerce di [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Entro quali limiti l' art. 40 della legge 14 luglio 1991 ed in particolare i suoi commi terzo e quarto, data la genericità dei loro termini, siano compatibili con l' art. 30 del Trattato CEE, allorché questi ultimi equiparano a una vendita sottocosto la vendita realizzata ad un prezzo bensì superiore a quello fatturato all' acquisto, ma con un margine di profitto estremamente ridotto".
7 Considerati i termini della questione pregiudiziale, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa non è competente a decidere sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che possano consentirgli di valutare questa compatibilità per dirimere la controversia per la quale è stato adito (v., da ultimo, sentenza 14 luglio 1994, causa C-438/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3519, punto 10).
8 La questione sollevata dal giudice nazionale deve pertanto essere intesa nel senso che vi si chiede di precisare se l' art. 30 del Trattato si applichi al caso in cui uno Stato membro vieti per legge qualunque vendita atta a procurare soltanto un margine di profitto estremamente ridotto.
9 Per giurisprudenza consolidata, va considerata come una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative ogni misura che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 837, punto 5).
10 Va rilevato che un provvedimento legislativo quale quello di cui trattasi, vietando la vendita che procuri soltanto un margine di profitto estremamente ridotto, non ha lo scopo di disciplinare gli scambi intracomunitari di merci.
11 Vero è che un siffatto provvedimento, privando gli operatori di un metodo di promozione delle vendite, è atto a restringere il volume delle vendite e, di conseguenza, il volume delle vendite dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Occorre chiedersi tuttavia se questa eventualità basti per qualificare il divieto de quo come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione, ai sensi dell' art. 30 del Trattato.
12 Occorre ricordare in proposito che non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi della citata giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], l' assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l' applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l' accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all' ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato (v. sentenze 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, [OSCURATO:PERSONA]. I-6097, punti 16 e 17, 15 dicembre 1993, causa C-292/92, Huenermund e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6787, punto 21, e 9 febbraio 1995, causa C-412/93, Leclerc-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-179, punto 21).
13 Orbene, per quanto riguarda una disposizione quale quella di cui trattasi nella controversia principale, occorre rilevare che, vietando qualsiasi vendita che procuri soltanto un margine di profitto estremamente ridotto, essa attiene alle modalità di vendita.
14 Inoltre tale disposizione, applicandosi, senza distinzione a seconda dei prodotti, a tutti gli operatori economici del settore interessato, non incide in modo diverso sullo smercio dei prodotti provenienti da altri Stati membri e su quello dei prodotti nazionali.
15 Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare che l' art. 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che esso non si applica al caso in cui uno Stato membro vieti per legge qualsiasi vendita che procuri soltanto un margine di profitto estremamente ridotto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] de commerce di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 21 gennaio 1994, dichiara:
L' art. 30 del Trattato CE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica al caso in cui uno Stato membro vieti per legge qualsiasi vendita che procuri soltanto un margine di profitto estremamente ridotto.