Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 settembre 1982

Cassazione n. 36162/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE d'APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione del denaro proveniente da una serie di truffe.

2. Presentando ricorso per cassazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato i seguenti motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge ed il vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione a: - la mancata assunzione di prova decisiva, derivante dalla revoca immotivata del provvedimento che aveva ammesso tutti i testimoni della pubblica accusa, nonostante l'opposizione del difensore; - l'acquisizione ed utilizzazione ai fini della decisione delle querele delle persone offese; - l'indebito ricorso all'art.507 c.p.p.; - l'inutilizzabilità delle denunce querele acquisite ed utilizzate ai fini della decisione; - l'inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 516 e 521 c.p.p. ai fini della riqualificazione del fatto in termini di ricettazione; - la mancanza dell'elemento tanto oggettivo quanto soggettivo del reato contestato, in assenza di prova dei reati presupposti e della semplice "mancata giustificazione" della provenienza del denaro ai fini della sussistenza del dolo; - la mancata applicazione dell'articolo 131 bis c.p.; - la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, la mancata concessione dei benefici di legge.

3. Sia il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che il difensore dell'imputato hanno inviato per PEC memorie conclusionali con cui chiedono rispettivamente il rigetto e l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

Innanzitutto, esso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame dell'atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, del cahier de doléances presentato alla Corte d'appello.

Va tuttavia considerato che si è in presenza di una c.d.

"doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).

2. Nel merito le doglianze sono anche manifestamente infondate o inammissibili perché non consentite.

Così, manifestamente infondata è la invocata pronuncia di nullità della ordinanza resa in dibattimento con cui è stata revocata la prova testimoniale rinunciata.

In tema di rinuncia alla prova testimoniale ad opera della parte che la aveva richiesta, si ritiene superfluo ribadire le conclusioni alle quali è giunta la sentenza di secondo grado (pg.3- 4), in quanto riflettono l'orientamento (di questa stessa Sezione) della Suprema Corte in materia (Sent. n. 28915 del 24 settembre 2019, Imp.

Cirelli, Rv. 279674 - 01).

Tale opzione ermeneutica, pur non esclusiva come indicato nella sentenza impugnata, si ritiene preferibile in quanto, a differenza dell'orientamento contrario (espresso anche recentemente da Sez.4 1956 del 6 dicembre 2023, Imp.

Poggioli, Rv. 285666 - 01), essa non comporta l'implicita elisione dell'inciso 'con il consenso dell'altra parte', contenuto nel testo dell'art.495 comma 4 bis c.p.p..

Pertanto, in caso di rinuncia ai testimoni ad opera di una parte ed in assenza del consenso della controparte, deve ritenersi necessario, per la dispensa dei testi, una decisione pronunciata con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, c.p.p., la cui mancanza, o carente motivazione genera una nullità a carattere intermedio, da eccepirsi immediatamente dopo il suo verificarsi ex art.182 comma 2 c.p.p., come correttamente opinato dalla impugnata sentenza (pg.4).

In tal senso, oltre alla giurisprudenza citata dalla Corte d'appello, si è più recentemente pronunciata la Sez. 6, con la sentenza n. 53823 del 05/10/2017 Imp.

D.M., Rv. 271732-

01. Conforme al diritto ed alle risultanze processuali risulta quindi la decisione della Corte d'appello avverso la quale non vale osservare (come si legge nel ricorso, pg.4) che la difesa si fosse opposta alla decisione (perché l'opposizione era alla rinuncia alle prove ed ha preceduto, non seguito, l'ordinanza di revoca) né addurre la giurisprudenza citata nel ricorso (Sez. 5, sent. 20 dicembre 2013, Imp.Abatelli, Rv. 257892) che si riferisce alla diversa ipotesi di revoca unilaterale da parte del giudice.

In definitiva, il rispetto del principio del contraddittorio e della formazione dibattimentale della prova, corollario dell'oralità e dell'immediatezza, va contemperato e controbilanciato con gli altrettanto meritevoli principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo al fine di evitare cha la doverosa tutela di un diritto scada in un vuoto formalismo.

E proprio per assicurare tale virtuoso bilanciamento di contrapposte esigenze ed evitare che la prestazione o il rifiuto del consenso si risolvano in espedienti difensivi, v'è in primo luogo l'esigenza che, così come l'ordinanza ex art.495 comma 4 c.p.p. destinata a risolvere il contrasto tra rinunciante e rinunciato, anche il rifiuto del consenso sia quanto meno argomentato, in linea con quanto la giurisprudenza chiede per il parallelo tema della rinnovazione istruttoria (per una disamina sul punto, si veda Sez.2, n.8934 del 3 novembre 2023, Imp.

Niang).

Solo così si assicura, nel più ampio disegno della attuazione della Giustizia, che il contributo del Difensore alla dialettica processuale sia costruttivo e non sia esposto al rischio dell'arbitrio, fornendo un contributo conoscitivo che il giudice può porre a base della propria valutazione.

Nel caso concreto, né prima né dopo la pronuncia dell'ordinanza, il Difensore dell'imputato si è impegnato a fornire tale contributo.

Prima, poiché si è soffermato, al più (come si legge nell'atto di appello, pg.2) sulla insufficienza della deposizione del testimone escusso, senza menzionare le ragioni di necessità dell'audizione di quelli rinunciati, nella prospettiva difensiva.

E dopo, perché non ha eccepito tempestivamente l'ordinanza, incorrendo nella decadenza dell'art.182 secondo comma c.p.p..3.

Il secondo motivo di ricorso, oltre ad essere del tutto generico nella parte in cui richiama i principi inerenti alla motivazione per relationem, risolvendosi in una compilazione astratta e distaccata dal caso concreto, è manifestamente infondato in relazione alla contestata acquisizione di documentazione al processo da parte del giudice ex art.507 c.p.p..

È sufficiente in questa sede richiamare il principio consolidato in materia, che questo collegio ritiene di fare proprio, per cui relativamente alla nullità dell'ordinanza di ammissione della prova ex art. 507, cod. proc. pen. l'esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l'assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l'ordinamento processuale specifiche sanzioni (Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497-01 e Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, Carta, Rv. 272817 - 01).

Tale potere giudiziale è espressione di un intrinseco valore di verità di cui è dotato (deve essere dotato) il processo, che impone al giudice di soddisfare un principio di completezza della prova.

Per tale ragione appare del tutto scentrata l'argomentazione difensiva che pone la critica sul piano della "parità delle armi" (pg.8) che non può sussistere tra giudice e parti del processo dato che il primo deve provvedere ad assicurare il diritto di difesa dell'imputato ed al tempo stesso garantire che il processo sia orientato al raggiungimento del suo scopo (che non è la condanna dell'imputato ma il compimento della giustizia nel caso concreto).

Nel caso specifico, la circostanza che il testimone avesse fatto riferimento ai documenti (estratti conto e querele) ancorché non integralmente acquisiti al fascicolo di indagine, non priva ma se mai dimostra la sussistenza del presupposto per l'esercizio del potere ufficioso ex art.507 c.p.p., giacché l'esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall'art. 507 cod. proc. pen. è legittimo anche se la prova di cui si dispone l'assunzione non è stata richiesta o acconsentita dalle parti; il potere integrativo previsto dall'art. 507 c.p.p. è, infatti, funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione.

Al contrario di quanto asserito dalla Difesa, pertanto, l'assegnazione all'organo giudicante di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Carta costituzionale e della Corte EDU che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo del giudice sulla completezza del compendio probatorio.

Il permanente e diffuso controllo del giudice sulla progressione del processo, anche nell'area della formazione della prova è, infatti, il necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 276430 - 01).

4. Ripetitivo, e quindi aspecifico, a fronte della compiuta risposta che si trova già nella sentenza di appello, è il successivo motivo di ricorso che lamenta l'utilizzazione delle querele acquisite ai fini della prova piuttosto che come mero strumento di accertamento della sussistenza della condizione di procedibilità.A fronte di una contestazione di ricettazione a carico dell'imputato, l'attività istruttoria (in particolare la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA]) si è concentrata sull'analisi dei flussi di denaro dalle carte intestate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle carte PostePay nella disponibilità dell'imputato nonché sull'analisi dei prelievi da costui effettuati una volta giunta la predetta provvista.

La prova testimoniale e documentale (dei trasferimenti e dei prelievi) ha avuto ad oggetto un ben circoscritto ambito criminologico, senza debordare nella valutazione della responsabilità per le truffe, che quali reati presupposti non sono stati oggetto di accertamento.

Le querele pertanto sono state utilizzate solamente nell'ambito di quanto consentito dalla giurisprudenza di legittimità, cioè la prova della sussistenza delle relative condizioni di procedibilità con l'aggiunta però, che tale prova non deve essere intesa in maniera generica.

Infatti, ciascuna querela fa prova della condizione di procedibilità di una specifica ipotesi di reato, commessa n una specifica data ai danni di un soggetto individuato poiché non avrebbe alcun senso ipotizzare una querela bonne à tout fa/re.

Ciò non significa che vi sia stato un accertamento di responsabilità penale a carico di un individuo; tuttavia, gli elementi identificativi dell'ipotesi di reato sono sufficienti ai fini che qui occorrono, vale a dire come premessa ricostruttiva dei reati presupposti che, come affermato dalla giurisprudenza costante di questa stessa Sezione della Corte di Cassazione, è necessario siano ipotizzabili sulla base di elementi indiziari sufficientemente concreti.

Infatti, è stato recentemente ribadito che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.) è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282629 - 01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277020 - 01).

Utilizzate in tale ambito, cioè come condizioni di procedibilità di ipotesi di reato, gli elementi desumibili dalle querele sono sufficienti a consentire l'individuazione della tipologia dei reati presupposti e quindi a soddisfare lo standard richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.

5. Quanto al tema della riqualificazione del reato da riciclaggio a ricettazione, ed alla denunciata violazione dell'art.512, comma 2, c.p.p., è sufficiente osservare che anche ad ammettere che una qualche violazione del diritto al contraddittorio si fosse concretizzata a seguito riqualificazione del fatto con la pronuncia di primo grado, essa sarebbe superata dallo sviluppo successivo del processo.

Infatti, costituisce ius receptum della Corte che non sussista violazione del diritto al contraddittorio quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione.

Ciò nel presente caso è avvenuto non solo davanti a giudice di secondo grado ma anche davanti al giudice di legittimità (ex multis, Sez.6, n.10093 del 14 febbraio 2021, Vinci, Rv.251961; Sez.2, n.32840 del 9 maggio 2012, Damjanovic, Rv. 253267; Sez.3, n.2341 del 7 novembre 2012, Manara, Rv.254135; Sez. 4, n. 49175 del 13 novembre 2019 Rv. 277948 - 01).

In tale prospettiva, è stato perciò ritenuto che la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di primo grado o anche dal giudice d'appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, perché l'imputato può contestarla nel merito con la proposizione degli ordinari rimedi giudiziali (Sez.5, n.19380 del 12 ebbraio 2018, Adinolfi, Rv.273204).

Ed in un caso che si presenta sostanzialmente identico a quello che ci occupa, si è concluso nel senso che il diritto al contraddittorio in ordine alla natura ed alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art.111, comma 3, Cost. e dall'art.6 CEDU, comma 1 e 3, lett.a) e b), è garantito anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez.3, n.2341 del 7 novembre 2013, Manara, R254135).

Ebbene, nel caso in esame il fatto è rimasto immutato in tutti i suoi aspetti ed il Tribunale correttamente ne ha modificata la qualificazione giuridica inquadrandolo nella fattispecie dell'art.648 c.p..

Si verte infatti in un caso di mera riqualificazione giuridica della fattispecie nell'esercizio del potere del giudice di applicare la norma di diritto al fatto sottopostogli (iura novit curia) ed il diritto di difesa rispetto alla nuova qualificazione giuridica è stato pienamente garantito al Muscatiello nei successivi gradi di giudizio.

Peraltro, ed a coronamento della discussione sul punto, occorre osservare che il mutamento della qualificazione da riciclaggio a ricettazione non è stato nel merito contestato dal difensore che si è concentrato, tanto in primo che in secondo grado sugli aspetti procedurali senza enucleare una specifica conseguenza negativa derivante che dalla lamentata violazione.

6. Il quinto motivo di ricorso, incentrato sulla contestazione tanto dell'elemento soggettivo che oggettivo del reato, ripropone pedissequamente temi che sono stati correttamente affrontati con adeguata risposta nella sentenza d'appello (pg.9).

In definitiva, come spesso avviene, si assiste all'indebito tentativo di trasformare in critica di legittimità quella che è semplicemente la pretesa di ottenere da questa Corte un nuovo giudizio di merito sulla questione dedotta, cioè sulla responsabilità dell'imputato.

Una sorta di trasposizione che cerca di conseguire da una superiore istanza ciò che non si è ottenuto nella fase anteriore.

Sennonché, si tratta di una operazione non consentita poiché il nostro sistema riserva al merito, ed al merito solamente, ogni valutazione del fatto, tenendo immune tale giudizio da ingerenze della Cassazione, salvo che vi siano omissioni motivazionali, contraddizioni o manifeste (e non 'semplici') illogicità (art.606 lett. e, c.p.p.) nel caso specifico nemmeno enucleate.

7. Gli ultimi due motivi, unificabili perché attinenti entrambi ad aspetti che esulano dall'affermazione di responsabilità, non sono consentiti: essi pretendono nuovamente una rivalutazione di circostanze di fatto che sono precluse alla Corte laddove i relativi giudizi trovino espressione in una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria.

Orbene, escludere la particolare tenuità del fatto a fronte di una operazione di ricettazione di diverse migliaia di euro complessivi e diverse centinaia per singola operazione è valutazione senz'altro congrua ed adeguata; analogamente, la decisione di rigetto delle attenuanti generiche, incentrata sulla valorizzazione di un recente precedente, e la valutazione di congruità della pena in quanto prossima al minimo edittale, costituiscono esempio di ineccepibile logica giudiziale.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE d'APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione del denaro proveniente da una serie di truffe. 2. Presentando ricorso per cassazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato i seguenti motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge ed il vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione a: - la mancata assunzione di prova decisiva, derivante dalla revoca immotivata del provvedimento che aveva ammesso tutti i testimoni della pubblica accusa, nonostante l'opposizione del difensore; - l'acquisizione ed utilizzazione ai fini della decisione delle querele delle persone offese; - l'indebito ricorso all'art.507 c.p.p.; - l'inutilizzabilità delle denunce querele acquisite ed utilizzate ai fini della decisione; - l'inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 516 e 521 c.p.p. ai fini della riqualificazione del fatto in termini di ricettazione; - la mancanza dell'elemento tanto oggettivo quanto soggettivo del reato contestato, in assenza di prova dei reati presupposti e della semplice "mancata giustificazione" della provenienza del denaro ai fini della sussistenza del dolo; - la mancata applicazione dell'articolo 131 bis c.p.; - la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, la mancata concessione dei benefici di legge. 3. Sia il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che il difensore dell'imputato hanno inviato per PEC memorie conclusionali con cui chiedono rispettivamente il rigetto e l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. Innanzitutto, esso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame dell'atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, del cahier de doléances presentato alla Corte d'appello. Va tuttavia considerato che si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). 2. Nel merito le doglianze sono anche manifestamente infondate o inammissibili perché non consentite. Così, manifestamente infondata è la invocata pronuncia di nullità della ordinanza resa in dibattimento con cui è stata revocata la prova testimoniale rinunciata. In tema di rinuncia alla prova testimoniale ad opera della parte che la aveva richiesta, si ritiene superfluo ribadire le conclusioni alle quali è giunta la sentenza di secondo grado (pg.3- 4), in quanto riflettono l'orientamento (di questa stessa Sezione) della Suprema Corte in materia (Sent. n. 28915 del 24 settembre 2019, Imp. Cirelli, Rv. 279674 - 01). Tale opzione ermeneutica, pur non esclusiva come indicato nella sentenza impugnata, si ritiene preferibile in quanto, a differenza dell'orientamento contrario (espresso anche recentemente da Sez.4 1956 del 6 dicembre 2023, Imp. Poggioli, Rv. 285666 - 01), essa non comporta l'implicita elisione dell'inciso 'con il consenso dell'altra parte', contenuto nel testo dell'art.495 comma 4 bis c.p.p.. Pertanto, in caso di rinuncia ai testimoni ad opera di una parte ed in assenza del consenso della controparte, deve ritenersi necessario, per la dispensa dei testi, una decisione pronunciata con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, c.p.p., la cui mancanza, o carente motivazione genera una nullità a carattere intermedio, da eccepirsi immediatamente dopo il suo verificarsi ex art.182 comma 2 c.p.p., come correttamente opinato dalla impugnata sentenza (pg.4). In tal senso, oltre alla giurisprudenza citata dalla Corte d'appello, si è più recentemente pronunciata la Sez. 6, con la sentenza n. 53823 del 05/10/2017 Imp. D.M., Rv. 271732- 01. Conforme al diritto ed alle risultanze processuali risulta quindi la decisione della Corte d'appello avverso la quale non vale osservare (come si legge nel ricorso, pg.4) che la difesa si fosse opposta alla decisione (perché l'opposizione era alla rinuncia alle prove ed ha preceduto, non seguito, l'ordinanza di revoca) né addurre la giurisprudenza citata nel ricorso (Sez. 5, sent. 20 dicembre 2013, Imp.Abatelli, Rv. 257892) che si riferisce alla diversa ipotesi di revoca unilaterale da parte del giudice. In definitiva, il rispetto del principio del contraddittorio e della formazione dibattimentale della prova, corollario dell'oralità e dell'immediatezza, va contemperato e controbilanciato con gli altrettanto meritevoli principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo al fine di evitare cha la doverosa tutela di un diritto scada in un vuoto formalismo. E proprio per assicurare tale virtuoso bilanciamento di contrapposte esigenze ed evitare che la prestazione o il rifiuto del consenso si risolvano in espedienti difensivi, v'è in primo luogo l'esigenza che, così come l'ordinanza ex art.495 comma 4 c.p.p. destinata a risolvere il contrasto tra rinunciante e rinunciato, anche il rifiuto del consenso sia quanto meno argomentato, in linea con quanto la giurisprudenza chiede per il parallelo tema della rinnovazione istruttoria (per una disamina sul punto, si veda Sez.2, n.8934 del 3 novembre 2023, Imp. Niang). Solo così si assicura, nel più ampio disegno della attuazione della Giustizia, che il contributo del Difensore alla dialettica processuale sia costruttivo e non sia esposto al rischio dell'arbitrio, fornendo un contributo conoscitivo che il giudice può porre a base della propria valutazione. Nel caso concreto, né prima né dopo la pronuncia dell'ordinanza, il Difensore dell'imputato si è impegnato a fornire tale contributo. Prima, poiché si è soffermato, al più (come si legge nell'atto di appello, pg.2) sulla insufficienza della deposizione del testimone escusso, senza menzionare le ragioni di necessità dell'audizione di quelli rinunciati, nella prospettiva difensiva. E dopo, perché non ha eccepito tempestivamente l'ordinanza, incorrendo nella decadenza dell'art.182 secondo comma c.p.p..3. Il secondo motivo di ricorso, oltre ad essere del tutto generico nella parte in cui richiama i principi inerenti alla motivazione per relationem, risolvendosi in una compilazione astratta e distaccata dal caso concreto, è manifestamente infondato in relazione alla contestata acquisizione di documentazione al processo da parte del giudice ex art.507 c.p.p.. È sufficiente in questa sede richiamare il principio consolidato in materia, che questo collegio ritiene di fare proprio, per cui relativamente alla nullità dell'ordinanza di ammissione della prova ex art. 507, cod. proc. pen. l'esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l'assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l'ordinamento processuale specifiche sanzioni (Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497-01 e Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, Carta, Rv. 272817 - 01). Tale potere giudiziale è espressione di un intrinseco valore di verità di cui è dotato (deve essere dotato) il processo, che impone al giudice di soddisfare un principio di completezza della prova. Per tale ragione appare del tutto scentrata l'argomentazione difensiva che pone la critica sul piano della "parità delle armi" (pg.8) che non può sussistere tra giudice e parti del processo dato che il primo deve provvedere ad assicurare il diritto di difesa dell'imputato ed al tempo stesso garantire che il processo sia orientato al raggiungimento del suo scopo (che non è la condanna dell'imputato ma il compimento della giustizia nel caso concreto). Nel caso specifico, la circostanza che il testimone avesse fatto riferimento ai documenti (estratti conto e querele) ancorché non integralmente acquisiti al fascicolo di indagine, non priva ma se mai dimostra la sussistenza del presupposto per l'esercizio del potere ufficioso ex art.507 c.p.p., giacché l'esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall'art. 507 cod. proc. pen. è legittimo anche se la prova di cui si dispone l'assunzione non è stata richiesta o acconsentita dalle parti; il potere integrativo previsto dall'art. 507 c.p.p. è, infatti, funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. Al contrario di quanto asserito dalla Difesa, pertanto, l'assegnazione all'organo giudicante di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Carta costituzionale e della Corte EDU che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo del giudice sulla completezza del compendio probatorio. Il permanente e diffuso controllo del giudice sulla progressione del processo, anche nell'area della formazione della prova è, infatti, il necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 276430 - 01). 4. Ripetitivo, e quindi aspecifico, a fronte della compiuta risposta che si trova già nella sentenza di appello, è il successivo motivo di ricorso che lamenta l'utilizzazione delle querele acquisite ai fini della prova piuttosto che come mero strumento di accertamento della sussistenza della condizione di procedibilità.A fronte di una contestazione di ricettazione a carico dell'imputato, l'attività istruttoria (in particolare la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA]) si è concentrata sull'analisi dei flussi di denaro dalle carte intestate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle carte PostePay nella disponibilità dell'imputato nonché sull'analisi dei prelievi da costui effettuati una volta giunta la predetta provvista. La prova testimoniale e documentale (dei trasferimenti e dei prelievi) ha avuto ad oggetto un ben circoscritto ambito criminologico, senza debordare nella valutazione della responsabilità per le truffe, che quali reati presupposti non sono stati oggetto di accertamento. Le querele pertanto sono state utilizzate solamente nell'ambito di quanto consentito dalla giurisprudenza di legittimità, cioè la prova della sussistenza delle relative condizioni di procedibilità con l'aggiunta però, che tale prova non deve essere intesa in maniera generica. Infatti, ciascuna querela fa prova della condizione di procedibilità di una specifica ipotesi di reato, commessa n una specifica data ai danni di un soggetto individuato poiché non avrebbe alcun senso ipotizzare una querela bonne à tout fa/re. Ciò non significa che vi sia stato un accertamento di responsabilità penale a carico di un individuo; tuttavia, gli elementi identificativi dell'ipotesi di reato sono sufficienti ai fini che qui occorrono, vale a dire come premessa ricostruttiva dei reati presupposti che, come affermato dalla giurisprudenza costante di questa stessa Sezione della Corte di Cassazione, è necessario siano ipotizzabili sulla base di elementi indiziari sufficientemente concreti. Infatti, è stato recentemente ribadito che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.) è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282629 - 01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277020 - 01). Utilizzate in tale ambito, cioè come condizioni di procedibilità di ipotesi di reato, gli elementi desumibili dalle querele sono sufficienti a consentire l'individuazione della tipologia dei reati presupposti e quindi a soddisfare lo standard richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata. 5. Quanto al tema della riqualificazione del reato da riciclaggio a ricettazione, ed alla denunciata violazione dell'art.512, comma 2, c.p.p., è sufficiente osservare che anche ad ammettere che una qualche violazione del diritto al contraddittorio si fosse concretizzata a seguito riqualificazione del fatto con la pronuncia di primo grado, essa sarebbe superata dallo sviluppo successivo del processo. Infatti, costituisce ius receptum della Corte che non sussista violazione del diritto al contraddittorio quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione. Ciò nel presente caso è avvenuto non solo davanti a giudice di secondo grado ma anche davanti al giudice di legittimità (ex multis, Sez.6, n.10093 del 14 febbraio 2021, Vinci, Rv.251961; Sez.2, n.32840 del 9 maggio 2012, Damjanovic, Rv. 253267; Sez.3, n.2341 del 7 novembre 2012, Manara, Rv.254135; Sez. 4, n. 49175 del 13 novembre 2019 Rv. 277948 - 01). In tale prospettiva, è stato perciò ritenuto che la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di primo grado o anche dal giudice d'appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, perché l'imputato può contestarla nel merito con la proposizione degli ordinari rimedi giudiziali (Sez.5, n.19380 del 12 ebbraio 2018, Adinolfi, Rv.273204). Ed in un caso che si presenta sostanzialmente identico a quello che ci occupa, si è concluso nel senso che il diritto al contraddittorio in ordine alla natura ed alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art.111, comma 3, Cost. e dall'art.6 CEDU, comma 1 e 3, lett.a) e b), è garantito anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez.3, n.2341 del 7 novembre 2013, Manara, R254135). Ebbene, nel caso in esame il fatto è rimasto immutato in tutti i suoi aspetti ed il Tribunale correttamente ne ha modificata la qualificazione giuridica inquadrandolo nella fattispecie dell'art.648 c.p.. Si verte infatti in un caso di mera riqualificazione giuridica della fattispecie nell'esercizio del potere del giudice di applicare la norma di diritto al fatto sottopostogli (iura novit curia) ed il diritto di difesa rispetto alla nuova qualificazione giuridica è stato pienamente garantito al Muscatiello nei successivi gradi di giudizio. Peraltro, ed a coronamento della discussione sul punto, occorre osservare che il mutamento della qualificazione da riciclaggio a ricettazione non è stato nel merito contestato dal difensore che si è concentrato, tanto in primo che in secondo grado sugli aspetti procedurali senza enucleare una specifica conseguenza negativa derivante che dalla lamentata violazione. 6. Il quinto motivo di ricorso, incentrato sulla contestazione tanto dell'elemento soggettivo che oggettivo del reato, ripropone pedissequamente temi che sono stati correttamente affrontati con adeguata risposta nella sentenza d'appello (pg.9). In definitiva, come spesso avviene, si assiste all'indebito tentativo di trasformare in critica di legittimità quella che è semplicemente la pretesa di ottenere da questa Corte un nuovo giudizio di merito sulla questione dedotta, cioè sulla responsabilità dell'imputato. Una sorta di trasposizione che cerca di conseguire da una superiore istanza ciò che non si è ottenuto nella fase anteriore. Sennonché, si tratta di una operazione non consentita poiché il nostro sistema riserva al merito, ed al merito solamente, ogni valutazione del fatto, tenendo immune tale giudizio da ingerenze della Cassazione, salvo che vi siano omissioni motivazionali, contraddizioni o manifeste (e non 'semplici') illogicità (art.606 lett. e, c.p.p.) nel caso specifico nemmeno enucleate. 7. Gli ultimi due motivi, unificabili perché attinenti entrambi ad aspetti che esulano dall'affermazione di responsabilità, non sono consentiti: essi pretendono nuovamente una rivalutazione di circostanze di fatto che sono precluse alla Corte laddove i relativi giudizi trovino espressione in una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria. Orbene, escludere la particolare tenuità del fatto a fronte di una operazione di ricettazione di diverse migliaia di euro complessivi e diverse centinaia per singola operazione è valutazione senz'altro congrua ed adeguata; analogamente, la decisione di rigetto delle attenuanti generiche, incentrata sulla valorizzazione di un recente precedente, e la valutazione di congruità della pena in quanto prossima al minimo edittale, costituiscono esempio di ineccepibile logica giudiziale. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor
Sentenza Cassazione n. 36162/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris