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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02666/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., commesso in data 10 novembre 2017 (capo 1); sin dal primo grado l'imputato era stato assolto da analogo fatto commesso il successivo 19 novembre 2017 nel medesimo luogo ai danni delle stesse persone offese (capo 2); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato come autore del delitto, si espone a vari profili di inammissibilità poiché sottopone alla Corte una prospettazione del fatto soggettiva e selettiva, senza adeguatamente confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della c.d.

"doppia conforme" di condanna: la lettura integrata delle sentenze di primo e secondo grado dimostra, con evidenza, quanto accurato sia stato il vaglio probatorio dei giudici di merito che, in presenza di immagini delle videoriprese "non ottimali" (episodio del 19 novembre 2017), hanno escluso, da subito, la responsabilità dell'imputato, riconoscendola invece solo rispetto alla prova certa ricavata da immagini nitide che hanno consentito alla polizia giudiziaria di riconoscere con certezza l'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., commesso in data 10 novembre 2017 (capo 1); sin dal primo grado l'imputato era stato assolto da analogo fatto commesso il successivo 19 novembre 2017 nel medesimo luogo ai danni delle stesse persone offese (capo 2); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato come autore del delitto, si espone a vari profili di inammissibilità poiché sottopone alla Corte una prospettazione del fatto soggettiva e selettiva, senza adeguatamente confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della c.d. "doppia conforme" di condanna: la lettura integrata delle sentenze di primo e secondo grado dimostra, con evidenza, quanto accurato sia stato il vaglio probatorio dei giudici di merito che, in presenza di immagini delle videoriprese "non ottimali" (episodio del 19 novembre 2017), hanno escluso, da subito, la responsabilità dell'imputato, riconoscendola invece solo rispetto alla prova certa ricavata da immagini nitide che hanno consentito alla polizia giudiziaria di riconoscere con certezza l'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci
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