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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32530/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9783/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat a come da domicilio digitale indicato; –ricorrente– contro Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1 57 /202 4 Oggetto: Responsabilità civile P.A. – Revoca provvedimento concessorio – Sospensione finanziamento collegato – Ripristinodel provvedimento – Pretes o risarcimento da ritardo.

CC 1 ottobre2025 Ric. n.9783/2024 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi pubblicata in data 1° marzo 2024; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°ottobre 202 5 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il risarcimento dei danni per l’ingiusto provvedimento di revoca del finanziamento ex legen. 488/92, prima concesso nel 2000 e poi revocato, pari al 75 per cento dell’investimento per un’industria conserviera , a cui faceva seguito impugnativa dell’atto di revoca innanzi al TAR di Salerno che, con sentenza n. 2799/2007 passata in giudicato, aveva accolto il ricorso e ripristinatole agevolazioni contributive.

Ripristino che era avvenuto solo nel 2008, in tal modo interrompendo il programma di finanziamento per tre anni, causando danni all’azienda che “aveva effettuato il suo programma di sviluppo che andava definitivamente perduto”.

Da ciò, la richiesta di danni sia per i costi dei macchinari da utilizzare nell’attuazione del programma di investimento (danno emergente) che per il lucro cessante da mancato guadagno.

Si costituiva in giudizio il solo Ministero , eccependo in rito l’inammissibilità della domanda e, nel merito, nulla obiettando circa la sussistenza dei danni,né sul quantum debeatur ; la società finanziaria non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Esperita unac.t.u., il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 606/2021, rigettavasia le eccezioni di difetto di giurisdizione e di giudicato sollevate dal Ministero convenuto nonché la domanda nel merito; in particolare, il Tribunale ritenevail provvedimento impugnato legittimo, sicch é non vi era stato un incolpevole affidamento da parte del privato; in ogni caso, la società attrice si era attivata dopo tre anni dalla richiesta del provvedimento cautelare emesso in suo favore, per cui il ritardo nel ripristino del finanziamento era da ritenere ad essa imputabile. 2.La Corte d’a ppello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Montella CC 1 ottobre2025 Ric. n.9783/2024 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto dal Ministero delle a ttività produttive, nella contumacia della convenutaEuroprogetti [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, condannando l’appellante principale a rifondere le spese di appello in favore dell’appellato Ministero. 3.Avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; sebbene intimat i , il Ministero dello s viluppo economicoe la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha nno ritenuto di s volgere difese nel presente giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. e il P.M. non ha depositato conclusioni.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrent e denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e s.s del c.c.”; in particolare lamenta l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione della Corte d’appello laddove,da una parte, sostiene la correttezza del comportamento del Ministero,che “prudentemente” non si sarebbe attivato a ripristinare il contributo, pur essendovi la sospensiva del TAR e nonostante che tale provvedimento di sospensiva non fosse stato impugnato innanzi al Consiglio diStato (diventando indi definitivo); e, dall’altra parte , ritiene che l’attrice avrebbe dovuto attivarsi subito dopo la sospensiva a richiedere immediatamente l’ottemperanza.

2. Con il secondo e il terzo motiv o di ricorso , così rubricati e congiuntamente illustrati, parte ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione delll’art. 2043 c.c.”e ai sensi dell’art. 360 n. 5) c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in particolare, osserva che la quantificazione del danno subito risulterebbe accertat a dalla perizia estimativa in atti , posto che la società avrebbe dovutosvolgere attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli con metodiche innovative grazie al supportodei fondi previsti CC 1 ottobre2025 Ric. n.9783/2024 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dalla legge n. 488/1992 , mentre l a revoca ingiusta dei benefici aveva comportato una esclusione di fatto della stessa società dal mondo imprenditoriale; chiede, in ogni caso , che la quantificazione sia fatta secondo equitàe prudente apprezzamento, con particolare riguardo al lucro cessante, considerate le potenzialità dell’azienda situata in un territorio a vocazioneagricola. 3.I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante il nesso di evidente connessione, si rivelano tutti e tre inammissibili rispetto a ciascuno dei profili evidenziati.

Con ciascuno di essi parte ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte nel giudizio merito sia in ordine all’autonomia del giudizio risarcitorio civile rispetto a quello amministrativo, autonomia pacificamente condivisa e riconosciuta dai G iudici di merito , sia con riferimento alla domanda di risarcimento del danno richiesto per “il preteso colpevole ritiro del provvedimento favorevole”,ritenuta motivatamente infondata.

In particolare, non sussiste né la violazione di legge con riferimento all’art. 2043 c.c. né l’omesso esame di un fatto decisivo.

La parte ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che,per un verso, ha ritenuto l’addebito sollevato nei confronti della Pubblica amministrazione del tutto sfornito di fondamento, potendosi attribuire il ritardo alla inerzia della stessa ricorrente e,per l’altro verso,ha affermato che le conclusioni della C .

T .

U . esperita avessero dato conto dell ’ inesistenza di documentazione ido nea a comprovare che i macchinari e le attrezzature acquistate non avessero alcun valore al momento del ripristino del contributo (pag. 6 della sentenza impugnata).

Ragione per cui i tre motivi di ricorso, eccentrici rispetto alla reale motivazione della sentenza impugnata, si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. 4.Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di giudizio, stante la mancata difesa delle intimatenel presente giudizio di legittimità.

CC 1 ottobre2025 Ric. n.9783/2024 Pres.

F. M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9783/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat a come da domicilio digitale indicato; –ricorrente– contro Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1 57 /202 4 Oggetto: Responsabilità civile P.A. – Revoca provvedimento concessorio – Sospensione finanziamento collegato – Ripristinodel provvedimento – Pretes o risarcimento da ritardo. CC 1 ottobre2025 Ric. n.9783/2024 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi pubblicata in data 1° marzo 2024; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°ottobre 202 5 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il risarcimento dei danni per l’ingiusto provvedimento di revoca del finanziamento ex legen. 488/92, prima concesso nel 2000 e poi revocato, pari al 75 per cento dell’investimento per un’industria conserviera , a cui faceva seguito impugnativa dell’atto di revoca innanzi al TAR di Salerno che, con sentenza n. 2799/2007 passata in giudicato, aveva accolto il ricorso e ripristinatole agevolazioni contributive. Ripristino che era avvenuto solo nel 2008, in tal modo interrompendo il programma di finanziamento per tre anni, causando danni all’azienda che “aveva effettuato il suo programma di sviluppo che andava definitivamente perduto”. Da ciò, la richiesta di danni sia per i costi dei macchinari da utilizzare nell’attuazione del programma di investimento (danno emergente) che per il lucro cessante da mancato guadagno. Si costituiva in giudizio il solo Ministero , eccependo in rito l’inammissibilità della domanda e, nel merito, nulla obiettando circa la sussistenza dei danni,né sul quantum debeatur ; la società finanziaria non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Esperita unac.t.u., il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 606/2021, rigettavasia le eccezioni di difetto di giurisdizione e di giudicato sollevate dal Ministero convenuto nonché la domanda nel merito; in particolare, il Tribunale ritenevail provvedimento impugnato legittimo, sicch é non vi era stato un incolpevole affidamento da parte del privato; in ogni caso, la società attrice si era attivata dopo tre anni dalla richiesta del provvedimento cautelare emesso in suo favore, per cui il ritardo nel ripristino del finanziamento era da ritenere ad essa imputabile. 2.La Corte d’a ppello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Montella CC 1 ottobre2025 Ric. n.9783/2024 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto dal Ministero delle a ttività produttive, nella contumacia della convenutaEuroprogetti [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, condannando l’appellante principale a rifondere le spese di appello in favore dell’appellato Ministero. 3.Avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; sebbene intimat i , il Ministero dello s viluppo economicoe la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha nno ritenuto di s volgere difese nel presente giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. e il P.M. non ha depositato conclusioni. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrent e denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e s.s del c.c.”; in particolare lamenta l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione della Corte d’appello laddove,da una parte, sostiene la correttezza del comportamento del Ministero,che “prudentemente” non si sarebbe attivato a ripristinare il contributo, pur essendovi la sospensiva del TAR e nonostante che tale provvedimento di sospensiva non fosse stato impugnato innanzi al Consiglio diStato (diventando indi definitivo); e, dall’altra parte , ritiene che l’attrice avrebbe dovuto attivarsi subito dopo la sospensiva a richiedere immediatamente l’ottemperanza. 2. Con il secondo e il terzo motiv o di ricorso , così rubricati e congiuntamente illustrati, parte ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione delll’art. 2043 c.c.”e ai sensi dell’art. 360 n. 5) c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in particolare, osserva che la quantificazione del danno subito risulterebbe accertat a dalla perizia estimativa in atti , posto che la società avrebbe dovutosvolgere attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli con metodiche innovative grazie al supportodei fondi previsti CC 1 ottobre2025 Ric. n.9783/2024 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dalla legge n. 488/1992 , mentre l a revoca ingiusta dei benefici aveva comportato una esclusione di fatto della stessa società dal mondo imprenditoriale; chiede, in ogni caso , che la quantificazione sia fatta secondo equitàe prudente apprezzamento, con particolare riguardo al lucro cessante, considerate le potenzialità dell’azienda situata in un territorio a vocazioneagricola. 3.I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante il nesso di evidente connessione, si rivelano tutti e tre inammissibili rispetto a ciascuno dei profili evidenziati. Con ciascuno di essi parte ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte nel giudizio merito sia in ordine all’autonomia del giudizio risarcitorio civile rispetto a quello amministrativo, autonomia pacificamente condivisa e riconosciuta dai G iudici di merito , sia con riferimento alla domanda di risarcimento del danno richiesto per “il preteso colpevole ritiro del provvedimento favorevole”,ritenuta motivatamente infondata. In particolare, non sussiste né la violazione di legge con riferimento all’art. 2043 c.c. né l’omesso esame di un fatto decisivo. La parte ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che,per un verso, ha ritenuto l’addebito sollevato nei confronti della Pubblica amministrazione del tutto sfornito di fondamento, potendosi attribuire il ritardo alla inerzia della stessa ricorrente e,per l’altro verso,ha affermato che le conclusioni della C . T . U . esperita avessero dato conto dell ’ inesistenza di documentazione ido nea a comprovare che i macchinari e le attrezzature acquistate non avessero alcun valore al momento del ripristino del contributo (pag. 6 della sentenza impugnata). Ragione per cui i tre motivi di ricorso, eccentrici rispetto alla reale motivazione della sentenza impugnata, si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. 4.Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese di giudizio, stante la mancata difesa delle intimatenel presente giudizio di legittimità. CC 1 ottobre2025 Ric. n.9783/2024 Pres. F. M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U.
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