CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 16764-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso l'ordinanza n. 1025/2020 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 19 febbraio 2020. Ha notificato controricorso il Consiglio Notarile dei distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia. L'ordinanza n. 1025/2020 della Corte d'appello di Roma è stata pronunciata nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di cassazione del 12 marzo 2019, n. 7016, la quale accolse il primo motivo del ricorso proposto dal notaio Dias contro l'ordinanza già resa dalla Corte d'appello di Roma in data 28 luglio 2017, dichiarando assorbito il secondo motivo e respingendo le restanti due censure. Il primo motivo del ricorso accolto aveva denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80 della legge notarile, nonché dell'art. 115 c.p.c. e del cosiddetto principio di Ric. 2020 n. 16764 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -2- non contestazione, in relazione alla condanna subita per la percezione di somme non dovute. La Corte di cassazione, nel premettere la fondatezza di tale motivo di ricorso, affermò: "È opportuno, anzitutto, evidenziare che è un dato processuale pacifico, non contestato, neppure, dal [OSCURATO:PERSONA], che il notaio abbia redatto le proprie parcelle in modo scorretto, riportando alla voce anticipazione spese non effettuate e non esenti. Tuttavia, è, anche, un dato processuale pacifico che il notaio Dias avvertito della scorretta redazione delle fatture abbia provveduto a riformulare le stesse eliminando dalla voce anticipazione le spese non effettuate e aumentando, dell'importo residuo alla decurtazione delle voci anticipazioni, il proprio compenso. È di tutta evidenza, dunque, che il notaio Dias sia con la formulazione scorretta delle parcelle e sia con le parcelle rimodulate correttamente, abbia percepito dai propri clienti le stesse somme che gli erano dovute, seppure con giustificazioni diverse e/o a titolo diverso. Pertanto, il notaio Dias non avendo percepito somme maggiori di quelle dovute dai propri clienti e non dovendo restituire ai propri clienti alcun importo incassato e non giustificato, non è incorso in alcun illecito previsto dalla normativa di cui all'art. 80 della legge notarile. La norma, appena richiamata, laddove afferma "(...) il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato (...)", fa riferimento a somme (onorari accessori e spese) percepite dal notaio, nel loro ammontare totale e non invece, per singole voci. Ric. 2020 n. 16764 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -3- Ha errato, dunque, la Corte distrettuale nell'accogliere il reclamo incidentale proposto dal Consiglio notarile con cui si chiedeva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 80 legge notarile statuendo che per evitare una simile sanzione il notaio avrebbe dovuto restituire ai propri clienti le somme indebitamente fatturate come spese esenti all'interno della voce anticipazioni delle parcelle contestate. 2. L'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80 e dell'art. 144, primo comma, della legge notarile, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che la errata applicazione dell'art. 80 legge not. avrebbe comportato la mancata concessione delle attenuanti specifiche previste dall'art. 144 leg. not. proprio perché non avrebbe ritenuto sussistente il ravvedimento del Notaio incolpato dovendo considerare che il notaio non aveva provveduto a restituire ai clienti le somme asseritamente percepite in eccesso". L'ordinanza n. 1025/2020 pronunciata dalla Corte d'appello di Roma quale giudice di rinvio ha quindi affermato che risultava ormai coperta da "giudicato interno" la questione, riproposta dal notaio Dias, della concessione delle attenuanti generiche previste dall'art. 144 legge notarile, ritenute non applicabili nell'ordinanza del 28 luglio 2017 in relazione agli illeciti previsti dall'art. 147, lettere a), b) e c), della I. n. 89 del 1913 "in considerazione della particolare gravità della condotta del notaio [...] che ha in modo continuato violato il codice deontologico con utilizzo di procacciatori e scorretta fatturazione finalizzata all'evasione fiscale". Ciò in quanto, si legge nella decisione della Corte d'appello quale giudice di rinvio, la Corte di cassazione aveva ritenuto assorbito il profilo Ric. 2020 n. 16764 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -4- relativo alla concessione delle attenuanti generiche "in relazione alla sola applicazione, ritenuta erronea, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 80 I. not." L'ordinanza n. 1025/2020 ha in definitiva reputato non "esaminabile" la richiesta di applicazione delle circostanze generiche in relazione ai predetti illeciti disciplinari, con conseguente intangibilità della statuizione sanzionatoria di sospensione per mesi sei dalle funzioni, provvedendosi unicamente a respingere l'impugnazione incidentale del Consiglio Notarile in relazione all'irrogazione della sanzione ex art. 80 legge notarile. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale formulata dal ricorrente. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso del notaio [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., nonché la violazione dei "principi che regolano il giudizio di rinvio", avendo la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio, ritenuto coperta da giudicato interno la questione della concessione delle attenuanti generiche, a fronte dell'assorbimento della relativa censura decretato dalla sentenza di cassazione del 12 marzo 2019, n. 7016. Anche il secondo motivo del ricorso del notaio [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., nonché la violazione dei "principi che regolano il giudizio di rinvio", osservando come il secondo motivo del ricorso per cassazione Ric. 2020 n. 16764 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -5- contro l'ordinanza del 28 luglio 2017 sostenesse che l'errata applicazione dell'art. 80 della legge notarile aveva inciso altresì sulla mancata concessione delle attenuanti, sul presupposto della inconfigurabilità di un ravvedimento del notaio a fronte della mancata restituzione delle somme percepite in eccesso. L'applicazione delle attenuanti era dunque invocata con riferimento all'intero addebito, nonché con riferimento alle "attenuanti specifiche" ex art. 144, comma 1, legge notarile, stabilite per il notaio che, dopo aver commesso l'infrazione, si sia adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o abbia riparato interamente il danno prodotto. Il terzo motivo di ricorso allega l'omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.c., con riguardo alla richiesta di concessione delle attenuanti cosiddette specifiche ex art. 144, comma 1, legge notarile. Si assume che il venire meno della contestazione ex art. 80 legge notarile influiva sulla condotta di ravvedimento del notaio ed imponeva una pronuncia al riguardo ad opera della Corte d'appello. 2. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e risultano fondati nei sensi di seguito indicati. 2.1. La pronuncia rescindente contenuta nella sentenza di cassazione del 12 marzo 2019, n. 7016, dopo aver accolto il primo motivo del ricorso proposto dal notaio Dias contro l'ordinanza resa dalla Corte d'appello di Roma in data 28 luglio 2017 (statuendo che il ricorrente non era "incorso in alcun illecito previsto dalla normativa di cui all'art. 80 della legge notarile", non avendo percepito somme maggiori di quelle dovutegli), aveva dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80 e Ric. 2020 n. 16764 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -6- dell'art. 144, comma 1, della legge notarile, chiarendo in motivazione che con tale censura il ricorrente sosteneva che "la errata applicazione dell'art. 80 legge not. avrebbe comportato la mancata concessione delle attenuanti specifiche previste dall'art. 144 leg. not. proprio perché non avrebbe ritenuto sussistente il ravvedimento del Notaio incolpato, dovendo considerare che il notaio non aveva provveduto a restituire ai clienti le somme asseritamente percepite in eccesso". 2.3. Ha dunque evidentemente errato l'ordinanza n. 1025/2020 pronunciata dalla Corte d'appello di Roma quale giudice di rinvio nell'intendere che risultava ormai coperta da "giudicato interno" la questione, riproposta dal notaio Dias, della concessione delle attenuanti generiche previste dall'art. 144 legge notarile, per effetto dell'assorbimento del secondo motivo di ricorso statuito nella pronuncia rescindente della Corte di cassazione. Per i giudici di rinvio, la Corte di cassazione aveva ritenuto assorbito il profilo relativo alla concessione delle attenuanti generiche "in relazione alla sola applicazione, ritenuta erronea, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 80 I.not.", sicché non era più "esaminabile" la richiesta di applicazione delle circostanze generiche in relazione ai residui illeciti accertati, previsti dall'art. 147, lettere a), b) e c), della I. n. 89 del 1913. 2.3. Si afferma solitamente che la concessione delle attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile è "rimessa al potere discrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, 27/05/2011, n. 11790;; Cass. Sez. 3, 25/02/2000, n. 2138; Cass. Sez. 3, 16/06/1977, n. 2507). In realtà, la norma in esame contempla la diminuzione della sanzione sia per l'ipotesi generica in cui "ricorrono Ric. 2020 n. 16764 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -7- circostanze attenuanti", sia per l'ipotesi specifica in cui il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto. Ove, dunque, il danno sia stato risarcito, o vi siano state le restituzioni o il notaio abbia comunque mostrato un ravvedimento operoso, in assenza di un danno patrimoniale arrecato, spetta al giudice disciplinare ed a quello del merito valutare la sussistenza dei fatti che concretizzano tali attenuanti e così producano gli effetti sulla sanzione prestabiliti dal legislatore. È poi evidente che, nel caso che sia addebitata al notaio la commissione di una pluralità di infrazioni, le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile ben possono essere concesse per un illecito e negate per gli altri, in quanto la diversità dei giudizi può corrispondere ad una diversa valutazione della gravità degli addebiti, così come ad un diverso riscontro dei presupposti specifici ex lege della riduzione sanzionatoria. Ne consegue che, ove, come nella specie, sia stata cassata con rinvio una decisione in tema di provvedimenti disciplinari a carico di un notaio in relazione al capo concernente una ritenuta infrazione, non si può non rimettere nuovamente al giudice di rinvio di rivalutare nel merito, non dovendo più tener conto di tale infrazione, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile. 2.4. Va considerato, d'altro canto, che il giudice di rinvio, nel riesaminare le questioni che la pronuncia di cassazione ha dichiarato assorbite, alla stregua della pregiudizialità logica di quelle per le quali ha accolto il ricorso, non può porre in discussione i principi e le ragioni su cui si fonda tale Ric. 2020 n. 16764 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -8- declaratoria. Pertanto, ove detto assorbimento riguardi la questione del riconoscimento delle attenuanti ex art. 144 legge notarile, rispetto a quella, oggetto di cassazione, inerente all'esistenza di una delle infrazioni sanzionate, deve escludersi che il giudice di rinvio, nell'esaminare la prima, non investita dalla pronuncia rescindente e perciò riproposta davanti a lui, abbia il potere di rilevare d'ufficio un giudicato interno non rilevato dalla stessa Corte, così sostanzialmente disconoscendo il rapporto di assorbimento (arg. da Cass. Sez. Unite, 12/02/1987, n. 1543; Cass. Sez. L, 25/05/2001, n. 7176; Cass. Sez. 3, 28/06/1997, n. 5800). 3. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, comporta l'assorbimento del terzo motivo, il quale lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di concessione delle attenuanti, che ha invece ricevuto nella sentenza impugnata la risposta esaminata nelle precedenti censure. 4. Vanno perciò accolti, nei sensi di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso del notaio [OSCURATO:PERSONA] e va dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ric. 2020 n. 16764 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -9- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d