CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ha eletto domicilio, in Roma, via Boezio, n.14; ricorrente contro I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, via Beccaria n.29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto medesimo; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.2970/17 depositata il 25.9.17; Oggetto: c.d. finestre pensionistiche e pensione anticipata di vecchiaia RGN 9780/18 Cron. Rep. Ud.24.11.22 udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 24.11.22 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello dell’Inps volto a posticipare di dodici mesi, ai sensi dell’art.12 d. l. n.78/10 conv. in l. n.122/10, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 da [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal giugno 2012. Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per un solo motivo, illustrato da memoria. Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt.1, co.8 d. lgs. n.503/92, 12 l. n.122/10 e 24, co.5 l. n.214/11. Sostiene il ricorrente che la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 non dovesse subire lo slittamento di decorrenza pari a 12 mesi. Tale norma si porrebbe infatti come norma di diritto speciale rispetto alla disciplina prevista in generale dall’art. 12 l. n.122/10. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d. l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.502/92. In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21). Il ricorso va dunque respinto, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio, essendosi il ricordato orientamento di legittimità formato successivamente alla notifica del ricorso. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma