CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 febbraio 2022
Cassazione n. 02018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11179-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 549/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositato il 26/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata; Osserva IlRelatore ha formulato la proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio, per quel che ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e Monti, avverso il decreto monocratico, che aveva disatteso la domanda d’indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile; -il Collegio di merito, confermando il ragionamento del decreto monocratico, esclude il diritto all’indennizzo a ragione della manifesta infondatezza della pretesa prospettata nel giudizio presupposto (opposizione all’esecuzione), definito per cessazione della materia del contendere, a seguito di transazione, con condanna della società apponente al pagamento delle spese quale soccombente virtuale; -[OSCURATO:PERSONA], nella qualità, ricorre avverso la decisione collegiale della Corte locale sulla base di unitariacensura [ulteriormente illustrata da memoria] , con la quale denuncia violazione dell’art. 2, co. 2quinquiese, lett. a), l. 89/2001 e 6, 1 CEDU: per escludere il patema d’anima, presunto dalla legge, spiega il ricorrente, non basta affermare la manifesta infondatezza della pretesa prospettata nel giudizio presupposto, occorrendo che essa pretesa debba risultare temeraria o abusiva. -Il Ministero resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] doglianza è fondata. Costituisce approdo condiviso di questa Corte il principio secondo il quale in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l’infondatezza della domanda nel giudizio presupposto non è, di per sé, causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, all'uopo occorrendo che di tale infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria -allorché proponga una lite temeraria - o sopravvenuta, -ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole - come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento della pretesa o di intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo, della portata della norma invocata (Sez. 6, n. 665, 12/01/2017, Rv. 642556). Pur vero che l'elenco di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della legge n. 89 del 2001 non è tassativo, sicché l'indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla legge n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume,peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali (Sez. 6, n. 9100, 05/05/2016 Rv. 639641), tuttavia nella decisione impugnata non si rinviene alcun apprezzabile argomento posto a sostegno di un tale abuso, che non può di certo individuarsi nella mera circostanza che la lite venne transatta e il giudizio presupposto si concluse con la condanna alle spese della odierna ricorrente . Il collegio, condivide la proposta e pertanto il decreto imp ugnato deve essere cassato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà il capo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio