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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 29953/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 2 luglio 2025 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 2 luglio 2025 la Corte di Appello di Lecce ha accolto la richiesta di consegna, avanzata con M.A.E. n. 2° Gs 991/25 del 16 aprile 2025, dalla competente autorità giudiziaria tedesca (Tribunale di prima istanza di [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alle seguenti condizioni: 1) il consegnando, ai sensi dell'art. 26, primo comma, L. 69/2005, non avendo acconsentito alla consegna, sarà processato soltanto per i fatti posti a fondamento del M.A.E., e non può essere processato per un fatto diverso da quello per il quale è stata concessa la consegna, né anteriore a questa, né può essere privato della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettato ad altra misura privativa della libertà personale, per fatti diversi o anteriori alla consegna; 2) il consegnando è stato arrestato in Italia il giorno 10 giugno 2025 ed è in stato di custodia cautelare, che dovrà essere sottratta dalla eventuale pena che sarà inflitta dall'[OSCURATO:PERSONA] straniera.

Risulta dagli atti che il M.A.E. è stato emesso in relazione a 13 reati di natura fiscale, previsti da varie disposizioni del Codice di Commercio tedesco, sanzionati con la reclusione massima di dieci anni.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore del soggetto richiesto di consegna, deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 19 della

I. n. 69/2005 e all'art. 27, comma 3, Cost.

Premette la difesa del ricorrente che oggetto del gravame non è l'accoglimento della richiesta di consegna ma solo il rigetto della istanza, ritualmente avanzata dalla difesa, volta ad ottenere che il [OSCURATO:PERSONA] potesse espiare la pena in Italia, rigetto asseritamente motivato dalla Corte Territoriale con considerazioni non pertinenti.

Osserva, al riguardo, parte ricorrente che la Corte di appello nel motivare la propria decisione avrebbe erroneamente posto sullo stesso piano due situazioni e due istituti ben diversi tra loro e diversamente disciplinati, richiamando una sentenza della Suprema Corte (Sez. 6, n.6237 del 15/01/2020 Tarai, Riv.278344) relativa ad ipotesi e circostanze differenti da quelle del caso in esame ed a questo pertanto non applicabili.

In particolare, evidenzia la difesa del ricorrente che la Corte territoriale: a) avrebbe erroneamente sostenuto che, nel caso di specie, ci si trova in presenza di una estradizione esecutiva quando invece si tratta di un mandato di arresto di carattere "processuale"; 2) avrebbe richiamato la disciplina del riconoscimento in Italia delle sentenze penali straniere quando invece ci si trova di fronte ad una richiesta di consegna condizionata prevista dall'art. 19, lett. b),

I. n. 69\2005 finalizzata a consentire che lo Stato richiedente possa sottoporre a processo il [OSCURATO:PERSONA] per i reati indicati.

Aggiunge la difesa del ricorrente: a) che il [OSCURATO:PERSONA]° è cittadino italiano e dimora stabilmente da anni in Italia e, che, proprio per tali ragioni, ha avanzato richiesta, in caso di condanna, di espiare la pena nel proprio Paese di residenza; b) che la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione le più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia nelle quali si è evidenziato come la consegna condizionata in funzione della celebrazione del processo, si traduce, in caso di condanna, in una forma posposta di consegna per l'esecuzione della pena tanto è vero che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la garanzia del reinvio, per coloro che sono cittadini italiani o che dimorano stabilmente nel territorio da almeno 5 anni o che, infine, siano solamente "radicati" in Italia, costituisce un requisito di legittimità della decisione; c) che, infine, la decisione contenuta nella sentenza impugnata contrasta con l'art. 27, comma 3, Cost. in quanto una decisione con la quale non sarebbe garantito il reinvio si porrebbe in contrasto con il suddetto principio costituzionale poiché l'esecuzione all'estero della pena inflitta a carico di una persona che abbia stabilito in Italia le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finisce per ostacolare gravemente il reinserimento sociale della persona. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova, innanzitutto, evidenziare che: a) nel caso in esame coglie nel segno la difesa del ricorrente nel momento in cui ha affermato che ci si trova in presenza di un Mandato di [OSCURATO:PERSONA] di carattere "processuale" e non di natura esecutiva, in quanto finalizzato ad ottenere le consegna del [OSCURATO:PERSONA] al fine di sottoporlo a processo penale in Germania con riguardo ai reati di natura fiscale che gli sono addebitati.

Cosicché il principio di diritto richiamato dalla sentenza impugnata esula dalla fattispecie in esame, facendo riferimento al diverso istituto della estradizione esecutiva; b) come precisato dalla difesa del ricorrente non è in contestazione la consegna del destinatario del M.A.E. affinché lo stesso sia sottoposto a processo.

3. Nel caso in esame la richiesta formulata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] di scontare la pena in Italia in caso di eventuale condanna non risulta tuttavia essere stata formalmente rigettata dalla Corte di appello (non vi è al riguardo alcun provvedimento di rigetto nel dispositivo della sentenza impugnata) la quale - come detto - si è limitata a dichiararsi incompetente a deciderla.[OSCURATO:PERSONA] è però cittadino italiano e di conseguenza si imponeva l'apposizione della richiesta condizione.

Ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi accogliendo la richiesta e non rinviarla ad eventuale altra sede procedinnentale.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata subordinazione della consegna alla condizione che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere sottoposto a processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] della Germania, condizione che deve pertanto essere apposta.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata subordinazione della consegna alla condizione che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere sottoposto a processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] della Germania, condizione che si appone.

Manda alla cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 2 luglio 2025 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 luglio 2025 la Corte di Appello di Lecce ha accolto la richiesta di consegna, avanzata con M.A.E. n. 2° Gs 991/25 del 16 aprile 2025, dalla competente autorità giudiziaria tedesca (Tribunale di prima istanza di [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alle seguenti condizioni: 1) il consegnando, ai sensi dell'art. 26, primo comma, L. 69/2005, non avendo acconsentito alla consegna, sarà processato soltanto per i fatti posti a fondamento del M.A.E., e non può essere processato per un fatto diverso da quello per il quale è stata concessa la consegna, né anteriore a questa, né può essere privato della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettato ad altra misura privativa della libertà personale, per fatti diversi o anteriori alla consegna; 2) il consegnando è stato arrestato in Italia il giorno 10 giugno 2025 ed è in stato di custodia cautelare, che dovrà essere sottratta dalla eventuale pena che sarà inflitta dall'[OSCURATO:PERSONA] straniera. Risulta dagli atti che il M.A.E. è stato emesso in relazione a 13 reati di natura fiscale, previsti da varie disposizioni del Codice di Commercio tedesco, sanzionati con la reclusione massima di dieci anni. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore del soggetto richiesto di consegna, deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 19 della I. n. 69/2005 e all'art. 27, comma 3, Cost. Premette la difesa del ricorrente che oggetto del gravame non è l'accoglimento della richiesta di consegna ma solo il rigetto della istanza, ritualmente avanzata dalla difesa, volta ad ottenere che il [OSCURATO:PERSONA] potesse espiare la pena in Italia, rigetto asseritamente motivato dalla Corte Territoriale con considerazioni non pertinenti. Osserva, al riguardo, parte ricorrente che la Corte di appello nel motivare la propria decisione avrebbe erroneamente posto sullo stesso piano due situazioni e due istituti ben diversi tra loro e diversamente disciplinati, richiamando una sentenza della Suprema Corte (Sez. 6, n.6237 del 15/01/2020 Tarai, Riv.278344) relativa ad ipotesi e circostanze differenti da quelle del caso in esame ed a questo pertanto non applicabili. In particolare, evidenzia la difesa del ricorrente che la Corte territoriale: a) avrebbe erroneamente sostenuto che, nel caso di specie, ci si trova in presenza di una estradizione esecutiva quando invece si tratta di un mandato di arresto di carattere "processuale"; 2) avrebbe richiamato la disciplina del riconoscimento in Italia delle sentenze penali straniere quando invece ci si trova di fronte ad una richiesta di consegna condizionata prevista dall'art. 19, lett. b), I. n. 69\2005 finalizzata a consentire che lo Stato richiedente possa sottoporre a processo il [OSCURATO:PERSONA] per i reati indicati. Aggiunge la difesa del ricorrente: a) che il [OSCURATO:PERSONA]° è cittadino italiano e dimora stabilmente da anni in Italia e, che, proprio per tali ragioni, ha avanzato richiesta, in caso di condanna, di espiare la pena nel proprio Paese di residenza; b) che la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione le più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia nelle quali si è evidenziato come la consegna condizionata in funzione della celebrazione del processo, si traduce, in caso di condanna, in una forma posposta di consegna per l'esecuzione della pena tanto è vero che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la garanzia del reinvio, per coloro che sono cittadini italiani o che dimorano stabilmente nel territorio da almeno 5 anni o che, infine, siano solamente "radicati" in Italia, costituisce un requisito di legittimità della decisione; c) che, infine, la decisione contenuta nella sentenza impugnata contrasta con l'art. 27, comma 3, Cost. in quanto una decisione con la quale non sarebbe garantito il reinvio si porrebbe in contrasto con il suddetto principio costituzionale poiché l'esecuzione all'estero della pena inflitta a carico di una persona che abbia stabilito in Italia le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finisce per ostacolare gravemente il reinserimento sociale della persona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova, innanzitutto, evidenziare che: a) nel caso in esame coglie nel segno la difesa del ricorrente nel momento in cui ha affermato che ci si trova in presenza di un Mandato di [OSCURATO:PERSONA] di carattere "processuale" e non di natura esecutiva, in quanto finalizzato ad ottenere le consegna del [OSCURATO:PERSONA] al fine di sottoporlo a processo penale in Germania con riguardo ai reati di natura fiscale che gli sono addebitati. Cosicché il principio di diritto richiamato dalla sentenza impugnata esula dalla fattispecie in esame, facendo riferimento al diverso istituto della estradizione esecutiva; b) come precisato dalla difesa del ricorrente non è in contestazione la consegna del destinatario del M.A.E. affinché lo stesso sia sottoposto a processo. 3. Nel caso in esame la richiesta formulata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] di scontare la pena in Italia in caso di eventuale condanna non risulta tuttavia essere stata formalmente rigettata dalla Corte di appello (non vi è al riguardo alcun provvedimento di rigetto nel dispositivo della sentenza impugnata) la quale - come detto - si è limitata a dichiararsi incompetente a deciderla.[OSCURATO:PERSONA] è però cittadino italiano e di conseguenza si imponeva l'apposizione della richiesta condizione. Ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi accogliendo la richiesta e non rinviarla ad eventuale altra sede procedinnentale. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata subordinazione della consegna alla condizione che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere sottoposto a processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] della Germania, condizione che deve pertanto essere apposta. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata subordinazione della consegna alla condizione che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere sottoposto a processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] della Germania, condizione che si appone. Manda alla cancelleria per gli adem
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