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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 14038/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9278-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATA, che la rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], AUTORITA' D'[OSCURATO:PERSONA]. 1 - [OSCURATO:PERSONA] - VITERBO; - intimate - avverso la sentenza n. 991/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Viterbo n. 227/2015, emessa in data 18 febbraio 2015, con cui, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla predetta società e dalle terze chiamate in causa nel giudizio di primo grado, Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito - ATO 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo, e in accoglimento parziale della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto sussistente l'inadempimento della convenuta •[OSCURATO:SOCIETA]./ in quanto fornitrice di acqua contenente arsenico oltre i limiti di legge, come tale assoggettata al divieto di uso alimentare, quel Giudice aveva condannato la convenuta, quale concessionaria del servizio idrico, al risarcimento del danno per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, equitativamente determinato in euro 400,00, oltre accessori, aveva rigettato la domanda di manleva avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delle terze chiamate in causa e aveva condannato la convenuta per intero alle spese in favore delle terze chiamate e per il 70% alle spese in favore dell'attrice.

Si costituì la Regione [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso la domanda di manleva proposta nei suoi confronti.

Ric. 2021 n. 09278 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -2- Si costituì pure [OSCURATO:PERSONA] che chiese, a sua volta, il rigetto dell'appello.

Rimase, invece, contumace [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito - ATO 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo.

Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 991/2020, pubblicata il 28 settembre 2020, rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermò nel resto, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti di Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito - ATO 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo e regolò le spese tra le parti.

Avverso la sentenza del Tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U.

Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano') e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Viterbo ha escluso la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di manleva proposta dalla ricorrente avverso la Regione [OSCURATO:PERSONA] (e rinunciata nei confronti dell'altra chiamata in causa, v. ricorso p. 10), sul rilievo che il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i predetti enti sia di natura amministrativa, laddove, ad avviso della ricorrente, Ric. 2021 n. 09278 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -3- tale domanda sarebbe riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra le predette parti.

1.1. Il motivo è fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA]ilete S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che la sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di manleva, ritenendo che tale domanda sia stata «avanzata sul rilievo di contestazioni relative all'esercizio o al mancato esercizio del potere amministrativo, o comunque di comportamenti anche mediatamente riconducibili all'esercizio di tale potere posti in essere da amministrazioni pubbliche o da soggetti ad ess[e] equiparati, ipotesi queste ultime per le quali sussiste, invece, la giurisdizione del giudice Amministrativo».

Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso la Regione [OSCURATO:PERSONA] altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez.

Un., 21/12/2018, n. 33209, p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021.

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal "ruolo-chiave" della Regione [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Ric. 2021 n. 09278 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -4- Regione [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del primo motivo.

3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; va dichiarato assorbito l'esame del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

4. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito l'esame del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9278-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATA, che la rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], AUTORITA' D'[OSCURATO:PERSONA]. 1 - [OSCURATO:PERSONA] - VITERBO; - intimate - avverso la sentenza n. 991/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Viterbo n. 227/2015, emessa in data 18 febbraio 2015, con cui, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla predetta società e dalle terze chiamate in causa nel giudizio di primo grado, Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito - ATO 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo, e in accoglimento parziale della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto sussistente l'inadempimento della convenuta •[OSCURATO:SOCIETA]./ in quanto fornitrice di acqua contenente arsenico oltre i limiti di legge, come tale assoggettata al divieto di uso alimentare, quel Giudice aveva condannato la convenuta, quale concessionaria del servizio idrico, al risarcimento del danno per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, equitativamente determinato in euro 400,00, oltre accessori, aveva rigettato la domanda di manleva avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delle terze chiamate in causa e aveva condannato la convenuta per intero alle spese in favore delle terze chiamate e per il 70% alle spese in favore dell'attrice. Si costituì la Regione [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso la domanda di manleva proposta nei suoi confronti. Ric. 2021 n. 09278 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- Si costituì pure [OSCURATO:PERSONA] che chiese, a sua volta, il rigetto dell'appello. Rimase, invece, contumace [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito - ATO 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 991/2020, pubblicata il 28 settembre 2020, rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermò nel resto, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti di Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito - ATO 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo e regolò le spese tra le parti. Avverso la sentenza del Tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano') e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Viterbo ha escluso la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di manleva proposta dalla ricorrente avverso la Regione [OSCURATO:PERSONA] (e rinunciata nei confronti dell'altra chiamata in causa, v. ricorso p. 10), sul rilievo che il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i predetti enti sia di natura amministrativa, laddove, ad avviso della ricorrente, Ric. 2021 n. 09278 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -3- tale domanda sarebbe riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra le predette parti. 1.1. Il motivo è fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA]ilete S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che la sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di manleva, ritenendo che tale domanda sia stata «avanzata sul rilievo di contestazioni relative all'esercizio o al mancato esercizio del potere amministrativo, o comunque di comportamenti anche mediatamente riconducibili all'esercizio di tale potere posti in essere da amministrazioni pubbliche o da soggetti ad ess[e] equiparati, ipotesi queste ultime per le quali sussiste, invece, la giurisdizione del giudice Amministrativo». Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso la Regione [OSCURATO:PERSONA] altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 21/12/2018, n. 33209, p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal "ruolo-chiave" della Regione [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Ric. 2021 n. 09278 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -4- Regione [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del primo motivo. 3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; va dichiarato assorbito l'esame del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. 4. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito l'esame del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il
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