Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 39735/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul sul ricorso n. 26805/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, giusta mandato alle liti in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - e nei confronti di Questura di Roma, nella persona del Questore pro tempore; - intimata - avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, depositata in data 1 ottobre 2020 e comunicata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i ottobre 2020, il Tribunale di Roma - adito in sede di rinvio a seguito d cassazione di un suo precedente provvedimento adottato sulla richiesta di riesame della convalida della proroga del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cittadina senegalese - ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da quest'ultima, rilevando che era venuto meno l'interesse a ricorrere per effetto dell'ordinanza del Giudice di Pace del 19 luglio 2019, che aveva annullato il decreto di espulsione in base al quale era stato adottato il provvedimento di convalida, tenuto conto anche del fatto che i provvedimenti di convalida e/o proroga avevano, come presupposto, il decreto di espulsione e, in ogni caso, esaurivano i loro effetti al decorso del termine previsto dalla legge per il trattenimento.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un motivo.

3. Il Ministero dell'Interno ha depositato controricorso.

4. La Questura di Roma non ha svolto difese.

5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo ed unico motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 2 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1, comma 1 bis e 5 del decreto legislativo n. 286/1998 e agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., non avendo considerato il giudice a quo che l'interesse ad una pronuncia di accoglimento dell'istanza di riesame e caducazione della precedente proroga consisteva nella prospettata azione di risarcimento dei danni, conseguente all'illegittima compressione della libertà personale subita per effetto del medesimo trattenimento; che i provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento permanevano nell'ordinamento giuridico se non annullati dal Giudice superiore e in quanto tali precludevano una possibile iniziativa risarcitoria, non potendo essere disapplicati dal giudice ordinario, come i provvedimenti amministrativi. 1.1 II motivo è fondato. 1.2 Questa Corte, in proposito, ha affermato il principio che il cittadino straniero ha interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento di convalida della proroga del trattenimento disposta dal giudice di pace, seguìto a provvedimento di respingimento e contestuale trattenimento la cui convalida sia stata cassata dalla Corte di Cassazione, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano (Cass., 30 luglio 2014, n. 17407; Cass., 3 settembre 2020, n. 18322).

2. In conclusione, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul sul ricorso n. 26805/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, giusta mandato alle liti in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - e nei confronti di Questura di Roma, nella persona del Questore pro tempore; - intimata - avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, depositata in data 1 ottobre 2020 e comunicata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i ottobre 2020, il Tribunale di Roma - adito in sede di rinvio a seguito d cassazione di un suo precedente provvedimento adottato sulla richiesta di riesame della convalida della proroga del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cittadina senegalese - ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da quest'ultima, rilevando che era venuto meno l'interesse a ricorrere per effetto dell'ordinanza del Giudice di Pace del 19 luglio 2019, che aveva annullato il decreto di espulsione in base al quale era stato adottato il provvedimento di convalida, tenuto conto anche del fatto che i provvedimenti di convalida e/o proroga avevano, come presupposto, il decreto di espulsione e, in ogni caso, esaurivano i loro effetti al decorso del termine previsto dalla legge per il trattenimento. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un motivo. 3. Il Ministero dell'Interno ha depositato controricorso. 4. La Questura di Roma non ha svolto difese. 5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 2 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1, comma 1 bis e 5 del decreto legislativo n. 286/1998 e agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., non avendo considerato il giudice a quo che l'interesse ad una pronuncia di accoglimento dell'istanza di riesame e caducazione della precedente proroga consisteva nella prospettata azione di risarcimento dei danni, conseguente all'illegittima compressione della libertà personale subita per effetto del medesimo trattenimento; che i provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento permanevano nell'ordinamento giuridico se non annullati dal Giudice superiore e in quanto tali precludevano una possibile iniziativa risarcitoria, non potendo essere disapplicati dal giudice ordinario, come i provvedimenti amministrativi. 1.1 II motivo è fondato. 1.2 Questa Corte, in proposito, ha affermato il principio che il cittadino straniero ha interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento di convalida della proroga del trattenimento disposta dal giudice di pace, seguìto a provvedimento di respingimento e contestuale trattenimento la cui convalida sia stata cassata dalla Corte di Cassazione, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano (Cass., 30 luglio 2014, n. 17407; Cass., 3 settembre 2020, n. 18322). 2. In conclusione, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] te
Decreto Cassazione n. 39735/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris