Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 307/2008
ECLI:EU:C:2008:185
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑103/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris − Région parisienne (Urssaf
de Paris − Région parisienne)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris)
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lavoratori autonomi che risiedono ed esercitano un’attività in Francia — Contributo sociale generalizzato — Contributo per il ripianamento del debito sociale — Presa in considerazione di redditi percepiti in un altro Stato membro e ivi soggetti a tassazione conformemente a una convenzione
diretta a evitare la doppia imposizione»
Massime della sentenza
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71)
Il regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 307/1999, deve essere interpretato nel
senso che non osta a che uno Stato membro, la cui normativa previdenziale sia l’unica applicabile ad un lavoratore autonomo
residente, escluda dalla base di calcolo di contributi come il contributo sociale generalizzato e il contributo per il ripianamento
del debito sociale i redditi percepiti da tale lavoratore in un altro Stato membro, in applicazione, in particolare, di una
convenzione diretta a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi.
(v. punto 32 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
3 aprile 2008 (
*
)
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Lavoratori autonomi che risiedono ed esercitano un’attività in Francia – Contributo sociale generalizzato – Contributo per il ripianamento del debito sociale – Presa in considerazione di redditi percepiti in un altro Stato membro e ivi soggetti a tassazione conformemente a una convenzione
diretta a evitare la doppia imposizione»
Nel procedimento C‑103/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal des affaires
de sécurité sociale de Paris (Francia) con decisione 30 gennaio 2006, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2006, nella
causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris − Région parisienne (Urssaf
de Paris − Région parisienne)
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J. N. [OSCURATO:PERSONA], J. Klučka (relatore) e dalla
sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti P. Langlois e E. Piwnica, avocats;
– per l’[OSCURATO:PERSONA] pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris – Région parisienne
(Urssaf de Paris − Région parisienne), dall’avv. J.-J. Gatineau, avocat;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra O. Christmann, in qualità di agenti;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Rozet e V. Kreuschitz, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 ottobre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio
1999, n. 307 (GU L 38, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris − Région parisienne (Urssaf de Paris − Région parisienne) (Unione
per la riscossione dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di Parigi – Regione di Parigi) (in prosieguo: l’«Urssaf»)
in merito alla determinazione della base di calcolo del contributo sociale generalizzato e del contributo per il ripianamento
del debito sociale (in prosieguo, rispettivamente: il «CSG» e il «CRDS») dovuti dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
Ai sensi del suo art. 2, n. 1, il regolamento n. 1408/71 «si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti,
che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri,
oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
4
L’art. 13 di detto regolamento prevede quanto segue:
«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi
gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
(...)
b) la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(...)».
5
L’art. 14 bis del medesimo regolamento così dispone:
«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:
(...)
2) La persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato
membro (...).
(…)».
6
Ai termini dell’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71,
«[l]a persona di cui (...) all’articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, (...) è considerata, ai fini dell’applicazione della legislazione
determinata conformemente a tali disposizioni, come se esercitasse l’insieme della sua o delle sue attività professionali
nel territorio dello Stato membro in questione».
La normativa nazionale
7
Il CSG è stato istituito dalla legge finanziaria 29 dicembre 1990, n. 1168 (JORF del 30 dicembre 1990, pag. 16367), le cui
disposizioni pertinenti sono state inserite negli artt. L. 136‑1 e seguenti del code de la sécurité sociale [codice della
previdenza sociale].
8
Ai termini dell’art. L. 136-1 del code de la sécurité sociale,
«[è] istituito un contributo sociale sui redditi da lavoro e quelli sostitutivi al quale sono tenuti:
1° tutte le persone fisiche considerate domiciliate in Francia ai fini dell’accertamento dell’imposta sul reddito e contestualmente
a carico, a qualunque titolo, di un regime obbligatorio francese di assicurazione malattia;
2° gli impiegati dello Stato, degli enti locali e di istituzioni amministrative pubbliche che prestano servizio o sono in missione
fuori del territorio francese, qualora la loro retribuzione sia imponibile in Francia ed essi siano a carico, a qualunque
titolo, di un regime obbligatorio francese di assicurazione malattia».
9
Il CRDS è stato istituito dall’art. 14‑1 del decreto legislativo 24 gennaio 1996, n. 50, relativo al ripianamento del debito
sociale (JORF del 25 gennaio 1996, pag. 1226), che recita:
«È istituito un contributo sui redditi da lavoro e quelli sostitutivi di cui agli artt. da L. 136‑2 a L. 136‑4 del code de
la sécurité sociale, fatti salvi i redditi provenienti da fonte estera di cui infra all’art. 15‑III‑1, percepiti dal 1° febbraio
1996 fino ad esaurimento delle missioni previste all’art. 2 dalle persone fisiche menzionate all’art. L. 136‑1 del medesimo
codice.
Il [CRDS] è prelevato sui redditi e alle condizioni di cui agli artt. da L. 136‑2 a L. 136‑4, nonché all’art. L. 136‑8‑III
del code de la sécurité sociale».
10
La convenzione tra il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e la Repubblica francese diretta ad evitare la doppia
imposizione e a prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi, sottoscritta a Londra il 22 maggio 1968 (in
prosieguo: la «convenzione bilaterale»), così dispone al suo art. 1:
«1. Le imposte che rientrano nell’ambito di applicazione della presente convenzione sono:
(...)
b) quanto alla Repubblica francese: l’imposta sul reddito (...), l’imposta sulle società e tutte le ritenute alla fonte, le
trattenute e gli acconti calcolati sulle stesse,
(...)
2. La presente convenzione si applicherà altresì ad ogni imposta futura di natura identica o analoga che ciascuno degli Stati
contraenti o il governo di uno dei territori cui la (...) convenzione sarà stata estesa (...) aggiungerà o sostituirà alle
imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche apportate alle
rispettive legislazioni fiscali».
11
Dalle osservazioni presentate dal governo francese risulta che la convenzione bilaterale verrà abrogata sin dall’entrata in
vigore di una nuova convenzione contro la doppia imposizione sottoscritta il 28 gennaio 2004 tra i due Stati membri interessati.
Tale nuova convenzione annovera espressamente il CSG e il CRDS tra «le imposte alle quali [quest’ultima convenzione] trova
applicazione».
Causa principale e questione pregiudiziale
12
Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA]:
– risiede in Francia, dove esercita privatamente la professione di avvocato, ed è socio della partnership di diritto inglese
Linklaters (in prosieguo: la «partnership»). Quest’ultima ha la sede principale nel [OSCURATO:PERSONA], ma ha uffici anche in altri
Stati membri, in particolare in Francia, nella città di Parigi (in prosieguo: l’«ufficio di Parigi»);
– è iscritto all’albo come avvocato presso la Cour d’appel di Parigi e, contemporaneamente, quale [OSCURATO:PERSONA]
presso la [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales ([OSCURATO:PERSONA]);
– fornisce tutte le sue prestazioni professionali nell’ambito delle attività dell’ufficio di Parigi;
– la sua remunerazione consiste in una quota-parte degli utili realizzati dalla partnership;
– ha il suo domicilio fiscale in Francia ed è assoggettato ad imposte in tale Stato membro, nonché in ciascuno Stato in cui
la partnership ha sede per la quota-parte di utili realizzati da ogni singolo ufficio di quest’ultima;
– è iscritto ad un regime obbligatorio di assicurazione malattia in Francia nonché all’Urssaf come lavoratore autonomo.
13
L’Urssaf ha calcolato i contributi per assegni familiari nonché il CSG e il CRDS a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] sui redditi derivanti
dall’attività professionale da lui prestata in seno all’ufficio di Parigi nonché sulla quota-parte degli utili realizzati
dagli altri uffici della partnershipag. Nel corso della trattazione orale è stato precisato che l’Urssaf ha chiesto al sig. [OSCURATO:PERSONA]
il pagamento del CSG e del CRDS per diversi periodi compresi tra il 2000 e il 2005.
14
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha pagato i contributi per assegni familiari così calcolati sulla totalità dei suoi redditi professionali
(inclusi, dunque, quelli provenienti dal [OSCURATO:PERSONA]), ma contesta dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale de
Paris [Tribunale per le cause in materia previdenziale di Parigi] il pagamento del CSG e del CRDS calcolati sui redditi percepiti
nel [OSCURATO:PERSONA], in quanto tali oneri non sarebbero contributi previdenziali, bensì imposte e, siccome in applicazione della
convenzione bilaterale i redditi percepiti nel [OSCURATO:PERSONA] sono tassati in tale Stato membro, solo i redditi fiscalmente imponibili
in Francia potrebbero essere assoggettati al CSG e al CRDS.
15
L’Urssaf sostiene, al contrario, che si tratta di contributi previdenziali, che rientrano nell’ambito di applicazione del
regolamento n. 1408/71 e devono pertanto essere calcolati sulla totalità dei redditi del sig. [OSCURATO:PERSONA], non importa se percepiti
in [OSCURATO:PERSONA] o in Francia.
16
Con decisione 12 aprile 2005 il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ha chiesto alla Cour de cassation un parere
sulla questione se il CSG e il CRDS debbano essere considerati imposte ai sensi della convenzione bilaterale.
17
Con parere 2 settembre 2005 la Cour de cassation ha dichiarato che «[s]tabilire se il regolamento [n. 1408/71] debba essere
interpretato nel senso che osta a che una convenzione, come la convenzione [bilaterale] (...), preveda che i redditi percepiti
nel [OSCURATO:PERSONA] da lavoratori residenti in Francia e iscritti ad un regime previdenziale francese siano esclusi dalla base
di calcolo del [CSG] e del [CRDS] applicati in Francia, è compito della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi
dell’art. 234 (…) CE (…)».
18
Ritenendo determinante per la soluzione della controversia accertare se l’applicazione delle disposizioni della detta convenzione
al CSG e al CRDS contrasti con le norme comunitarie, il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento [n. 1408/71] debba essere interpretato nel senso che osta a che una convenzione, come la convenzione [bilaterale],
preveda che i redditi percepiti nel [OSCURATO:PERSONA] da lavoratori residenti in Francia e iscritti ad un regime previdenziale francese
siano esclusi dalla base di calcolo del [CSG] e del [CRDS] applicati in Francia».
Sulla questione pregiudiziale
19
La questione sollevata mira, in sostanza, ad accertare se uno Stato membro, la cui normativa previdenziale si applichi ai
sensi del regolamento n. 1408/71, sia libero di determinare la base di calcolo di contributi come il CSG e il CRDS o se, al
contrario, in forza di detto regolamento sia tenuto a includere in tale base i redditi percepiti in un altro Stato membro,
senza poter rinunciare a riscuotere siffatti contributi su questi ultimi redditi.
20
Al riguardo si deve ricordare che l’obiettivo del regolamento n. 1408/71 è di assicurare, come enunciano i suoi ‘considerando’
secondo e quarto, la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi nella Comunità europea, rispettando nel contempo
le caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale. A tal fine, come risulta dai suoi
‘considerando’ quinto, sesto e decimo, il detto regolamento accoglie il principio della parità di trattamento dei lavoratori
di fronte alle diverse legislazioni nazionali e mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori
occupati nel territorio di uno Stato membro e a non penalizzare quelli tra loro che esercitino il loro diritto alla libera
circolazione. Il sistema attuato dal regolamento n. 1408/71 è unicamente un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare,
la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze
diverse, il loro diritto alla libera circolazione (sentenze 9 marzo 2006, causa C‑493/04, Piatkowski, Racc. pag. I‑2369, punti
19 e 20, e 18 luglio 2006, causa C‑50/05, Nikula, Racc. pag. I‑7029, punto 20).
21
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’applicabilità del regolamento n. 1408/71 ad una persona che versi in una situazione
come quella del sig. [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione di rinvio e dall’insieme delle osservazioni presentate alla Corte risulta che
quest’ultimo ha lo status di lavoratore autonomo migrante, che risiede in Francia ed esercita ivi e nel [OSCURATO:PERSONA] un’attività
lavorativa autonoma, di modo che egli rientra nell’ambito di applicazione del detto regolamento ai sensi dell’art. 14 bis,
n. 2, di quest’ultimo. Di conseguenza, in conformità di tale disposizione, l’interessato è soggetto unicamente alla legislazione
francese. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha, del resto, confermato all’udienza dibattimentale che detto Stato membro non preleva
nessun contributo previdenziale sui redditi percepiti dall’interessato sul suo territorio.
22
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’applicabilità del regolamento n. 1408/71 al CSG e al CRDS, la Corte ha dichiarato
che detti contributi rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. A suo giudizio, infatti, non può essere accolta
la tesi secondo la quale il CSG e il CRDS, in quanto sarebbero, in realtà, qualificati come imposte, sfuggirebbero all’ambito
di applicazione del detto regolamento. La Corte ha aggiunto che la circostanza che un prelievo sia qualificato come imposta
da una normativa nazionale non significa che, alla luce del detto regolamento, questo stesso prelievo non possa essere considerato
rientrare nel campo di applicazione del regolamento medesimo (v., in tal senso, sentenze 15 febbraio 2000, causa C‑34/98,
Commissione/Francia, Racc. pag. I‑995, punti 33 e 34, e causa C‑169/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1049, punti 31 e
32). Del resto, si deve constatare che la questione sollevata dal giudice nazionale parte dal principio che i contributi controversi
rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71.
23
La Corte ha altresì dichiarato che il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro
sistemi previdenziali (sentenza 13 maggio 2003, causa C‑385/99, Müller-Fauré e van Riet, Racc. pag. I‑4509, punto 100 e giurisprudenza
ivi citata).
24
Quanto, più in particolare, alla determinazione della base di calcolo dei contributi previdenziali, è giurisprudenza costante
che spetta alla normativa di ciascuno Stato membro interessato, in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, determinare
i redditi da prendere in considerazione per il computo di tali contributi (v., in tal senso, sentenza Nikula, cit., punto
24 e giurisprudenza ivi citata).
25
È certo importante che, nell’esercizio di tale competenza, lo Stato membro interessato rispetti il diritto comunitario (v.
in tal senso, in particolare, sentenze 26 gennaio 1999, causa C‑18/95, Terhoeve, Racc. pag. I‑345, punto 34, e 7 luglio 2005,
causa C‑227/03, van Pommeren-Bourgondiën, Racc. pag. I‑6101, punto 39). La competenza degli Stati membri non è dunque illimitata,
visto che questi ultimi sono tenuti segnatamente a rispettare lo spirito e i principi del regolamento n. 1408/71, compreso
il principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia previdenziale, a fare in modo che un lavoratore non sia
penalizzato nell’esercizio del suo diritto alla libera circolazione e ad assicurare che il sistema così elaborato non privi
quest’ultimo di tutela sociale.
26
Da tutta la giurisprudenza citata ai punti 23-25 della presente sentenza si evince, dunque, che, siccome il regolamento n. 1408/71
è uno strumento di coordinamento e non di armonizzazione, compete agli Stati membri determinare la base di calcolo di contributi
come il CGS e il CRDS.
27
Ne consegue che, allo stato attuale del diritto comunitario, uno Stato membro ha la facoltà di rinunciare, unilateralmente
o nell’ambito di una convenzione fiscale come la convenzione bilaterale, a includere nella base di calcolo di contributi come
il CSG e il CRDS i redditi percepiti in un altro Stato membro da un lavoratore autonomo residente che versi in una situazione
come quella del ricorrente nella causa principale. Se è pacifico, infatti, che nessuna disposizione del regolamento n. 1408/71
vieta ad uno Stato membro di calcolare l’importo dei contributi previdenziali a carico di un soggetto residente nel proprio
territorio sulla totalità dei redditi di questo (v., in tal senso, sentenza Nikula, cit., punto 31), è giocoforza constatare
che nessuna disposizione del medesimo regolamento lo impone.
28
Al riguardo si deve sottolineare che, diversamente dalla tesi sostenuta nella trattazione orale dall’Urssaf, dal governo del
[OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, secondo la quale dalla sentenza 26 maggio 2005, causa C‑249/04, Allard
(Racc. pag. I‑4535), risulterebbe l’obbligo in linea di principio, da parte degli Stati membri, di includere nella base di
calcolo dei contributi previdenziali la totalità dei redditi percepiti dalle persone che versino in una situazione come quella
del sig. [OSCURATO:PERSONA], detta giurisprudenza non è trasponibile a tale situazione.
29
Nell’ambito della controversia che ha dato luogo alla citata sentenza Allard, infatti, lo Stato membro di residenza dell’interessato
aveva scelto di includere nella base di calcolo dei contributi previdenziali la totalità dei redditi percepiti da quest’ultimo
tanto nel proprio territorio quanto in quello di un altro Stato membro, come permesso dal regolamento n. 1408/71. Alla luce
di tale contesto, la Corte ha dichiarato che, conformemente alla legislazione nazionale applicabile in base alla disciplina
dei conflitti di legge contenuta in detto regolamento, i contributi previdenziali a carico dell’interessato dovevano essere
calcolati sulla totalità dei redditi di quest’ultimo.
30
Pertanto, la soluzione adottata dalla Corte nella citata sentenza Allard non può essere applicata in un contesto come quello
dell’attuale causa principale, in cui l’esclusione dei redditi provenienti da fonti estere dalla base di calcolo dei contributi
previdenziali in questione risulta dalle disposizioni della legge nazionale applicabile.
31
Preme, tuttavia, sottolineare che l’esclusione dei redditi di un lavoratore provenienti da fonte estera dalla base di calcolo
dei contributi previdenziali non può avere la conseguenza di pregiudicare il diritto del detto lavoratore di beneficiare di
tutte le prestazioni previste dalla legislazione applicabile. Spetta al giudice del rinvio accertare che ciò si verifichi
effettivamente nella situazione in esame nel caso di specie.
32
Tutto ciò considerato, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che il regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato
nel senso che non osta a che uno Stato membro, la cui normativa previdenziale sia l’unica applicabile ad un lavoratore autonomo
residente, escluda dalla base di calcolo di contributi come il CSG e il CRDS i redditi percepiti da tale lavoratore in un
altro Stato membro, in applicazione, in particolare, di una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione in materia
di imposte sui redditi.
Sulle spese
33
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata
e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307, deve essere interpretato nel senso che non osta a
che uno Stato membro, la cui normativa previdenziale sia l’unica applicabile ad un lavoratore autonomo residente, escluda
dalla base di calcolo di contributi come il contributo sociale generalizzato e il contributo per il ripianamento del debito
sociale i redditi percepiti da tale lavoratore in un altro Stato membro, in applicazione, in particolare, di una convenzione
diretta a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.