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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37008/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari irrogate a [OSCURATO:PERSONA] (poiché stabilite nella misura fissa di anni dieci dichiarata incostituzionale con sentenza n. 222 del 2018), rideterminava tale durata in anni quattro.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge, sul rilievo che le pene accessorie avrebbero dovuto essere fissate nella minor durata corrispondente a quella della pena detentiva principale.

La Corte di appello, contravvenendo a tale regola, ha altresì violato l'art. 133 cod. pen., poiché, al fine di giustificare un trattamento sanzionatorio oggettivamente sproporzionato, ha fatto riferimento a due precedenti penali per il reato di bancarotta fraudolenta, mentre il ricorrente ne aveva riportato solo uno.

Né i giudici di merito hanno correttamente considerato che nel frattempo era intervenuto l'intero risarcimento del danno.

E anche gli altri elementi concernenti i tratti della condotta e la personalità e le condizioni di vita dell'imputato sono stati ignorati, pur essendo necessario il loro apprezzamento nell'esercizio della discrezionalità ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 3.

Le censure contengono in diversi passaggi affermazioni di principio che si pongono in aperto contrasto con il chiaro insegnamento della Sezioni Unite (precedente alla proposizione del ricorso), secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minima e uno di durata massima, ovvero uno solo di essi (come appunto nel caso delle pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta), deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).

Per il resto il ricorso deduce, sotto il profilo della violazione di legge, rilievi che in realtà si rivolgono alla motivazione dell'esercizio del potere discrezionale rimesso ai fini della determinazione della pena al giudice di merito, invocando sovrapposizioni valutative riferite a elementi diversi da quelli che la Corte distrettuale ha appropriatamente indicato (la gravità del fatto rappresentata dall'entità delle distrazioni e la pericolosità desunta dai precedenti penali) ritenendoli preponderanti secondo un adeguato percorso argomentativo, tenuto l anche conto delle peculiari connotazioni dell'irrogazione delle pene accessorie in questione e di una durata fissata in misura ampiamente inferiore al massimo.

Al riguardo, va altresì chiarito che neppure è dato cogliere una manifesta illogicità della motivazione, laddove essa cita due condanne per il reato di bancarotta fraudolenta, poiché, in considerazione di quant'altro illustrato sulla definitività delle statuizioni in punto di responsabilità e d'irrogazione della pena principale, una delle condanne già intervenute cui si fa appena dopo menzione pare essere proprio quella emessa nello stesso procedimento.

Né i rilievi difensivi al riguardo smentiscono l'esistenza comunque di due precedenti per fatti specifici (la sentenza menziona anche quello per omessa o falsa registrazione delle scritture obbligatorie) in sé idonei a sorreggere le complessive valutazioni di merito - relative anche alle modalità del fatto - circa la pericolosità dimostrata.

Ne discende che le doglianze mosse vanno ritenute tutte manifestamente infondate avuto riguardo alle violazioni di legge che denunciano e anche laddove volessero invece intendersi come rivolte a prospettare vizi della motivazione.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna',19/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari irrogate a [OSCURATO:PERSONA] (poiché stabilite nella misura fissa di anni dieci dichiarata incostituzionale con sentenza n. 222 del 2018), rideterminava tale durata in anni quattro. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge, sul rilievo che le pene accessorie avrebbero dovuto essere fissate nella minor durata corrispondente a quella della pena detentiva principale. La Corte di appello, contravvenendo a tale regola, ha altresì violato l'art. 133 cod. pen., poiché, al fine di giustificare un trattamento sanzionatorio oggettivamente sproporzionato, ha fatto riferimento a due precedenti penali per il reato di bancarotta fraudolenta, mentre il ricorrente ne aveva riportato solo uno. Né i giudici di merito hanno correttamente considerato che nel frattempo era intervenuto l'intero risarcimento del danno. E anche gli altri elementi concernenti i tratti della condotta e la personalità e le condizioni di vita dell'imputato sono stati ignorati, pur essendo necessario il loro apprezzamento nell'esercizio della discrezionalità ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 3. Le censure contengono in diversi passaggi affermazioni di principio che si pongono in aperto contrasto con il chiaro insegnamento della Sezioni Unite (precedente alla proposizione del ricorso), secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minima e uno di durata massima, ovvero uno solo di essi (come appunto nel caso delle pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta), deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Per il resto il ricorso deduce, sotto il profilo della violazione di legge, rilievi che in realtà si rivolgono alla motivazione dell'esercizio del potere discrezionale rimesso ai fini della determinazione della pena al giudice di merito, invocando sovrapposizioni valutative riferite a elementi diversi da quelli che la Corte distrettuale ha appropriatamente indicato (la gravità del fatto rappresentata dall'entità delle distrazioni e la pericolosità desunta dai precedenti penali) ritenendoli preponderanti secondo un adeguato percorso argomentativo, tenuto l anche conto delle peculiari connotazioni dell'irrogazione delle pene accessorie in questione e di una durata fissata in misura ampiamente inferiore al massimo. Al riguardo, va altresì chiarito che neppure è dato cogliere una manifesta illogicità della motivazione, laddove essa cita due condanne per il reato di bancarotta fraudolenta, poiché, in considerazione di quant'altro illustrato sulla definitività delle statuizioni in punto di responsabilità e d'irrogazione della pena principale, una delle condanne già intervenute cui si fa appena dopo menzione pare essere proprio quella emessa nello stesso procedimento. Né i rilievi difensivi al riguardo smentiscono l'esistenza comunque di due precedenti per fatti specifici (la sentenza menziona anche quello per omessa o falsa registrazione delle scritture obbligatorie) in sé idonei a sorreggere le complessive valutazioni di merito - relative anche alle modalità del fatto - circa la pericolosità dimostrata. Ne discende che le doglianze mosse vanno ritenute tutte manifestamente infondate avuto riguardo alle violazioni di legge che denunciano e anche laddove volessero invece intendersi come rivolte a prospettare vizi della motivazione. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna',19/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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