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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 40751/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari.

Il difensore dell'imputato ha inoltrato conclusioni scritte, in replica a quelle del Procuratore Generale, con cui ha chiesto l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all' art. 20 bis cod. pen..

Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 27 febbraio 2024, che ha confermato quella di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commesso in qualità di amministratore unico, fino al mese di dicembre 2009, della C.C.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita dal Tribunale di Palmi con sentenza del 8 febbraio 2013, con l'applicazione delle pene principali ed accessorie fallimentari; l'imputata è stata assolta, sin dal giudizio di primo grado, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale. 2.11 ricorso per cassazione si è affidato a quattro motivi, qui richiamati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato nullità della sentenza impugnata per mancato rispetto del termine a comparire previsto per il giudizio di appello, da ritenersi di 40 giorni. 2.2.11 secondo motivo ha dedotto il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione alla mancata riqualificazione dell'imputazione in quella di bancarotta preferenziale, perché, come dichiarato dall'imputata stessa in sede d'interrogatorio, le risorse imprenditoriali erano state utilizzate per retribuire i lavoratori dipendenti. 2.3.11 terzo motivo si è soffermato sul vizio della motivazione della sentenza della Corte di merito in relazione alla mancata esclusione della recidiva semplice, a cagione dell'insussistenza di precedenti penali a carico dell'imputata prima della commissione del reato oggetto del processo. 2.4.11 quarto motivo ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari inflitte in primo grado, che avrebbe dovuto essere modulata ai sensi dell'art. 133 cod. pen..

Considerato in diritto Il ricorso è fondato limitatamente alla questione della durata delle pene accessorie fallimentari, mentre deve essere respinto nel resto. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, le Sezioni Unite di questa Corte (udienza del 27 giugno 2024, non ancora depositata) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale di cui si discetta nel ricorso, affermando il principio in virtù del quale la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile ai soli giudizi d'impugnazione introdotti a far data dal 1 luglio 2024. 1.1.E tanto si riverbera, per quanto occorrer possa, sull'inammissibilità e manifesta infondatezza della richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen., peraltro integrante motivo nuovo, avulso e sganciato da quelli principali (sez.6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294), per di più inoltrato in violazione dell'art. 585 commi 4 e 5 cod. proc. pen., che prevede che i motivi aggiunti possano essere presentati, a pena di decadenza, nel termine anticipatorio, ma perentorio, di 15 giorni liberi prima della udienza di discussione e, comunque, geneticamente prospettato contra legem, dal momento che l'istanza di applicazione delle pene sostitutive non può essere formalizzata per la prima volta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, essa evidentemente esulando dai limiti dei poteri di intervento del giudice di legittimità; ed invero, a norma dell'art. 95 del D. Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

Parimenti, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nel citato art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, tale richiesta avrebbe dovuto e potuto essere avanzata al giudice di appello, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma quantomeno, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (ex multis, sez. 4 n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751), a prescindere, evidentemente, dalla determinazione del termine di comparizione per il giudizio di appello in 20 o in 40 giorni. 2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1.11 motivo è rubricato con riferimento alla violazione di legge penale, ma in verità investe una pretesa carenza di motivazione, perché, nel tessuto espositivo, riguarda non l'erronea sussunzione della condotta posta in essere dall'imputata nel paradigma della norma incriminatrice, ma un'ipotesi di una inesatta ricostruzione della vicenda alla quale la norma è stata applicata (sez.5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv.268404). 2.2.Va allora premesso che - come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito, le quali, in doppia conforme, costituiscono un unico impianto argomentativo - il drenaggio di cospicue risorse di liquidità, attraverso prelievi per contanti dai conti correnti societari, si è verificato nel periodo nel quale l'imputata rivestiva la qualifica di amministratore unico della fallita e si è rivelato carente di giustificazione, sia perché all'atto del trasferimento delle quote societarie da parte della prevenuta in capo a tale [OSCURATO:PERSONA] l'attività caratteristica dell'impresa era cessata ed i dipendenti erano già stati licenziati, sia perché alcuna prova è stata fornita in ordine al preteso pagamento degli stipendi dei lavoratori subordinati, circostanza, quest'ultima, labialmente sostenuta dalla medesima in sede d'interrogatorio nella fase delle indagini preliminari, ma rimasta nel proseguo del tutto priva di riscontri, che ella non ha fornito (pag.3 sent. di primo grado, pagg. 5-6 sentenza di secondo grado); ed anche l'assunta, mancata insinuazione al passivo degli ex dipendenti non è stata documentata attraverso le necessarie allegazioni all'atto di ricorso (sez.6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035; sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 2.3.In definitiva, le deduzioni difensive non si confrontano, per un verso, con la ratio decidendi dei provvedimenti del doppio grado, piana, logica e convincente e si limitano ad opporre obiezioni assertive ed inconsistenti, fondate sul richiamo di precedente giurisprudenziale fuori fuoco ed impropriamente invocato con riferimento al caso concreto ivi scrutinato; per altro verso trascurano, e si palesano pertanto manifestamente infondate, che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è costante principio di diritto che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (ex multis, sez.5, n. 2732 del 16/12/2021, Ciraolo, Rv. 282652; sez. 5 n. 8260 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710). 3.11 terzo motivo non sfugge ad analoga censura di aspecificità e manifesta infondatezza, dal momento che la sussistenza della recidiva si enuclea dal semplice esame del certificato penale (sentenza del Tribunale di Milano ex art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile il 22/06/2011, per il delitto di indebita compensazione ex art. 10 quater del D. Lgs. n. 74 del 2000, con la concessione della sospensione condizionale della pena), come correttamente rimarcato dalla sentenza della Corte territoriale; in data postuma, rispetto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta di cui si discetta in questa sede, si colloca l'ordinanza applicativa della continuazione tra i delitti oggetto di due pregresse condanne, che non produce, naturalmente ed ai fini che ne occupano, alcuna "traslazione nel tempo" del precedente già divenuto irrevocabile prima della commissione, in epoca successiva a tale irrevocabilità, del reato de quo. 4.11 quarto motivo è invece fondato.

La sentenza di primo grado, pronunciata il 19 ottobre 2017, ha applicato le pene accessorie ex art. 216 ult. co.

L.F. nella misura, all'epoca fissa, di dieci anni.

Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 - in epoca successiva alla proposizione dell'appello da parte dell'imputata - la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 ult. co. citato, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha determinato l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si era, all'epoca, basato sull' "automatismo" di una norma dichiarata incostituzionale (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez.

U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione).

A fronte di ciò, la Corte di appello era chiamata a rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari divenute illegali alla luce di Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, che hanno stabilito che la durata deve essere determinata in concreto dal giudice del merito in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. ex nnultis, sez.5, n. 21651 del 03/04/2023, Dibilio, n.nn.).

Il giudice di secondo grado, tuttavia, non ha affrontato il profilo critico ed ha ritenuto di confermare la durata decennale delle pene ex art. 216 u.c. legge fall., pur avendo peraltro l'attuale ricorrente, con uno degli originari motivi di gravame, invocato la rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio, al quale deve ritenersi connesso il tema della pena accessoria inflitta in primo grado quand'anche non esplicitamente menzionato (sez.3, n. 5164 del 28/04/1997, Nicosìa, Rv. 208632).

Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, mentre il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta nel resto il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. Il difensore dell'imputato ha inoltrato conclusioni scritte, in replica a quelle del Procuratore Generale, con cui ha chiesto l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all' art. 20 bis cod. pen.. Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 27 febbraio 2024, che ha confermato quella di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commesso in qualità di amministratore unico, fino al mese di dicembre 2009, della C.C.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita dal Tribunale di Palmi con sentenza del 8 febbraio 2013, con l'applicazione delle pene principali ed accessorie fallimentari; l'imputata è stata assolta, sin dal giudizio di primo grado, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale. 2.11 ricorso per cassazione si è affidato a quattro motivi, qui richiamati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato nullità della sentenza impugnata per mancato rispetto del termine a comparire previsto per il giudizio di appello, da ritenersi di 40 giorni. 2.2.11 secondo motivo ha dedotto il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione alla mancata riqualificazione dell'imputazione in quella di bancarotta preferenziale, perché, come dichiarato dall'imputata stessa in sede d'interrogatorio, le risorse imprenditoriali erano state utilizzate per retribuire i lavoratori dipendenti. 2.3.11 terzo motivo si è soffermato sul vizio della motivazione della sentenza della Corte di merito in relazione alla mancata esclusione della recidiva semplice, a cagione dell'insussistenza di precedenti penali a carico dell'imputata prima della commissione del reato oggetto del processo. 2.4.11 quarto motivo ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari inflitte in primo grado, che avrebbe dovuto essere modulata ai sensi dell'art. 133 cod. pen.. Considerato in diritto Il ricorso è fondato limitatamente alla questione della durata delle pene accessorie fallimentari, mentre deve essere respinto nel resto. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, le Sezioni Unite di questa Corte (udienza del 27 giugno 2024, non ancora depositata) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale di cui si discetta nel ricorso, affermando il principio in virtù del quale la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile ai soli giudizi d'impugnazione introdotti a far data dal 1 luglio 2024. 1.1.E tanto si riverbera, per quanto occorrer possa, sull'inammissibilità e manifesta infondatezza della richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen., peraltro integrante motivo nuovo, avulso e sganciato da quelli principali (sez.6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294), per di più inoltrato in violazione dell'art. 585 commi 4 e 5 cod. proc. pen., che prevede che i motivi aggiunti possano essere presentati, a pena di decadenza, nel termine anticipatorio, ma perentorio, di 15 giorni liberi prima della udienza di discussione e, comunque, geneticamente prospettato contra legem, dal momento che l'istanza di applicazione delle pene sostitutive non può essere formalizzata per la prima volta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, essa evidentemente esulando dai limiti dei poteri di intervento del giudice di legittimità; ed invero, a norma dell'art. 95 del D. Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Parimenti, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nel citato art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, tale richiesta avrebbe dovuto e potuto essere avanzata al giudice di appello, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma quantomeno, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (ex multis, sez. 4 n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751), a prescindere, evidentemente, dalla determinazione del termine di comparizione per il giudizio di appello in 20 o in 40 giorni. 2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1.11 motivo è rubricato con riferimento alla violazione di legge penale, ma in verità investe una pretesa carenza di motivazione, perché, nel tessuto espositivo, riguarda non l'erronea sussunzione della condotta posta in essere dall'imputata nel paradigma della norma incriminatrice, ma un'ipotesi di una inesatta ricostruzione della vicenda alla quale la norma è stata applicata (sez.5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv.268404). 2.2.Va allora premesso che - come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito, le quali, in doppia conforme, costituiscono un unico impianto argomentativo - il drenaggio di cospicue risorse di liquidità, attraverso prelievi per contanti dai conti correnti societari, si è verificato nel periodo nel quale l'imputata rivestiva la qualifica di amministratore unico della fallita e si è rivelato carente di giustificazione, sia perché all'atto del trasferimento delle quote societarie da parte della prevenuta in capo a tale [OSCURATO:PERSONA] l'attività caratteristica dell'impresa era cessata ed i dipendenti erano già stati licenziati, sia perché alcuna prova è stata fornita in ordine al preteso pagamento degli stipendi dei lavoratori subordinati, circostanza, quest'ultima, labialmente sostenuta dalla medesima in sede d'interrogatorio nella fase delle indagini preliminari, ma rimasta nel proseguo del tutto priva di riscontri, che ella non ha fornito (pag.3 sent. di primo grado, pagg. 5-6 sentenza di secondo grado); ed anche l'assunta, mancata insinuazione al passivo degli ex dipendenti non è stata documentata attraverso le necessarie allegazioni all'atto di ricorso (sez.6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035; sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 2.3.In definitiva, le deduzioni difensive non si confrontano, per un verso, con la ratio decidendi dei provvedimenti del doppio grado, piana, logica e convincente e si limitano ad opporre obiezioni assertive ed inconsistenti, fondate sul richiamo di precedente giurisprudenziale fuori fuoco ed impropriamente invocato con riferimento al caso concreto ivi scrutinato; per altro verso trascurano, e si palesano pertanto manifestamente infondate, che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è costante principio di diritto che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (ex multis, sez.5, n. 2732 del 16/12/2021, Ciraolo, Rv. 282652; sez. 5 n. 8260 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710). 3.11 terzo motivo non sfugge ad analoga censura di aspecificità e manifesta infondatezza, dal momento che la sussistenza della recidiva si enuclea dal semplice esame del certificato penale (sentenza del Tribunale di Milano ex art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile il 22/06/2011, per il delitto di indebita compensazione ex art. 10 quater del D. Lgs. n. 74 del 2000, con la concessione della sospensione condizionale della pena), come correttamente rimarcato dalla sentenza della Corte territoriale; in data postuma, rispetto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta di cui si discetta in questa sede, si colloca l'ordinanza applicativa della continuazione tra i delitti oggetto di due pregresse condanne, che non produce, naturalmente ed ai fini che ne occupano, alcuna "traslazione nel tempo" del precedente già divenuto irrevocabile prima della commissione, in epoca successiva a tale irrevocabilità, del reato de quo. 4.11 quarto motivo è invece fondato. La sentenza di primo grado, pronunciata il 19 ottobre 2017, ha applicato le pene accessorie ex art. 216 ult. co. L.F. nella misura, all'epoca fissa, di dieci anni. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 - in epoca successiva alla proposizione dell'appello da parte dell'imputata - la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 ult. co. citato, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha determinato l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si era, all'epoca, basato sull' "automatismo" di una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). A fronte di ciò, la Corte di appello era chiamata a rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari divenute illegali alla luce di Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, che hanno stabilito che la durata deve essere determinata in concreto dal giudice del merito in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. ex nnultis, sez.5, n. 21651 del 03/04/2023, Dibilio, n.nn.). Il giudice di secondo grado, tuttavia, non ha affrontato il profilo critico ed ha ritenuto di confermare la durata decennale delle pene ex art. 216 u.c. legge fall., pur avendo peraltro l'attuale ricorrente, con uno degli originari motivi di gravame, invocato la rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio, al quale deve ritenersi connesso il tema della pena accessoria inflitta in primo grado quand'anche non esplicitamente menzionato (sez.3, n. 5164 del 28/04/1997, Nicosìa, Rv. 208632). Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, mentre il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso. Così
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