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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39063/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondati: la dosimetria della pena è infatti stata attestata sul minimo edittale e il punto relativo alla concessione delle attenuanti generiche era stato già esaminato ed il relativo motivo rigettato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento (limitato alla sola rideterminazione della pena a seguito di assorbimento del capo C in quello D) ed è quindi precluso in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/09/2021. [OSCURATO:PERSONA],éstnsore Il Pfesi1ente Ersilia C1vSi5se An

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondati: la dosimetria della pena è infatti stata attestata sul minimo edittale e il punto relativo alla concessione delle attenuanti generiche era stato già esaminato ed il relativo motivo rigettato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento (limitato alla sola rideterminazione della pena a seguito di assorbimento del capo C in quello D) ed è quindi precluso in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. [OSCURATO:PERSONA],éstnsore Il Pfesi1ente Ersilia C1vSi5se An
Sentenza Cassazione n. 39063/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris