CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 18381/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., domiciliata in R oma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e dife sa dagli avvo cati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso; -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] 24 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t, elett.te dom.ta in Roma, via S. Pellico n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; Oggetto: DIRITTO D’[OSCURATO:PERSONA]– 2 8 / 0 4 / 202 3 r.g. n. 18381/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 522/2020 della Corte d i a ppello di Milano, pubblicatail 13/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. PaoloFraulini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata in data 13 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenzacon cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S . p . A . , società attiva nel settore della ricerca iconografica e della fornitura di immagini dell'editoria d'arte, avente per oggetto l'accertamento e la dichiarazione della violazione, da parte de [OSCURATO:PERSONA] 24 [OSCURATO:SOCIETA]. , dei diritti patrimoniali del licenziatario titolare delle opere, in ragione dell'abusiva distribuzione e vendita della collana “I grandi maestri ”, avvenuta ad opera de Il sole, per il tramite della società E- ducation.it a r.l.(società di cui Scala aveva assunto il totale controllo , in quanto assuntricedel relativo concordato), attraverso canali non autorizzati e a prezzi ribassati, in assenza di alcuna autorizzazione da parte della società titolare dei diritti di utilizzazione economica sulle fotografie riprodotte,con conseguente violazione dei diritti patrimoniali connessi alla commercializzazione della collana con il conseguenterisarcimento deirelativi dann i . 2. L a Corte di appello , per quanto in questa sede ancora rileva, haritenuto: a) infondata la censura inerente all ’ invalidità dell'accordo (addendum) tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] 24 [OSCURATO:SOCIETA].,a vente per oggetto le modifiche all'originario contratto di licenza, per presunta mancata sottoscrizione da parte di E - ducation.it s.r.l. o dell’odierna ricorrente; sul punto, la Corte territoriale ha rilevato che copia r.g. n. 18381/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'addendum,sottoscritto da I l S ole , era stata inviata alla controparte [OSCURATO:SOCIETA], che aveva omesso di restituire la copia firmata. Tuttavia dalla complessiva ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti,come emergenti dai documenti prodotti in primo grado, risultava che l'accordo sull’addendum si era perfezionato con lo scambio di email avvenuto tra le parti il 4 e5 settembre 2012. In tale occasione, infatti , un consigliere di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] invitava [OSCURATO:PERSONA] a procedere all'invio della copia dell'addendum sottoscritta da quest'ultima società; una richiesta che la Corte territoriale qualificava nel senso di ritenere che le parti avessero raggiunto un valido accordo modificativo dell'originario contratto, poiché a tanto conduceva sia il dato testuale contenuto nello scambio delle email, sia anche il comportamento concludente delle parti medesime successivo all’evento; b) che la doglianza inerente a una pretesa mancanza di autorizzazioneespressa da parte della titolare dei diritti di sfruttamento a legittimare il comportamento de I l [OSCURATO:SOCIETA] era smentita dalle produzioni documentali in atti; da un canto, infatti , la circostanza che Scala fosse proprietaria del 100% delle quote del capitale di E - ducation.it rendeva poco plausibile che essa non conoscesse l'addendum all'originario contratto , come del resto documentato da una corrispondenza inviata dalconsigliere di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], che espressamente citava la bozza di addendum, per tal modo dimostrando la piena consapevolezza dell’amministratore dell'odierna ricorrente dell’esistenza dei patti modificativi all'originario accordo; sotto diverso profilo, la medesima corrispondenza era qualificabile come affermazione da parte di Scala dell’esclusione della possibilità per [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore di distribuire le pubblicazioni in allegato ad altro quotidiano,in assenza di un nuovo contratto, senza tuttavia che , nella sua manifestazione di diniego, Scala comprendesse anche il divieto di r.g. n. 18381/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] utilizzo di altri canali distributivi tra quelli espressamente indicati nell’addendum,di talché il diniego alla distribuzione avrebbe pot uto al più ritenersi limitato all'unico canale negato, con automatica autorizzazione dell’utilizzo di quelli diversi ivi menzionati , poi effettivamente utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore. 3. Avverso detta sentenza , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motiv i . 4. I l [OSCURATO:SOCIETA]. ha r esist ito con controricorso. 5. La ricorrente ha depositato m emoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta : a. « 1) Primo motivo: ai sensi dell'art . 360 , comma 1 , n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione di una norma di diritto e precisamente per violazione e disapplicazione della norma di cui all'art. 1352 c.c. relativa alla forma convenzionale de gli atti » , deducendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto i n considerazione che all'interno del contratto originario era inserita una clausola che prevedeva la forma scritta ad substantiam per qualsivoglia modificazione dello stesso di talché, per poter essere efficace, ogni variazione avrebbe dovuto essere sottoscritta da entrambe le parti laddove nella specie è pacifico che l’addendumnon sia stato sottoscritto daE-ducation.it. Il motivo è inammissibile. Questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 4539 del 15/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 11124 del 10/05/2013; Sez. 3, Sentenza n. 4541 del 22/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 12344 del 22/08/2003) ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante r.g. n. 18381/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita,un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente. Ciò che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie,laddove la Corte territoriale, con motivazione asso lutamente congrua, h a esplicitato le ragioni del proprio convincimento, espressamente citando le fonti di prova da cui ha dedotto che le parti avesserorinunciato alla forma scritta convenzionale prevista per le modificazioni dell'originario contratto; e tanto ha fatto indicando espressamente la corrispondenza dalla quale ha ricavato il convincimento che l'odierna ricorrente, per il tramite della sua partecipata, fosse ben consapevole di aver ricevuto la proposta di modificazione dell'originario contratto e fosse perfettamente a conoscenza del suo contenuto, tanto da aver limitato solo ad una particolare modalità distributiva il proprio consenso. U na motivazione in sé perfettamente intelligibile e che conduce coerentemente a ritenere corretta la conclusione implicita di rinuncia alla forma convenzionale, con conseguente illegittimità della censura nella parte in cui pretende da questa Corte una sostanziale rivisitazione dei fatti di causa, al fine di condurre a diverse conclusioni. b.«2)Secondo motivo: ai sens i dell'art . 360 , comma 1, n . 5 ) cpc per omessoesame circa un fatto decisivo ossia dell'omesso esame del messaggio di posta elettronica datato 5 settembre 2012 , ore 10:02, inviat o dal [OSCURATO:SOCIETA] contenente la conferma dell'efficacia della pattuizione contrattuale circa la necessità della forma scritta e della sottoscrizione di entrambe le parti sotto pena di nullità per il perfezionamento dell'addendum di cui è causa», r.g. n. 18381/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per avere omesso di esaminare il citato il documento dal quale emergeva che [OSCURATO:PERSONA] 24 ore era ben consapevole che l' addendum sarebbe stato assolutamente inefficace se non concluso nella forma stabilita nel contratto originario , come fatto palese dalla circostanza che nel documento asseritamente non esaminato proprio [OSCURATO:PERSONA] riteneva ostativa la mancata sottoscrizione di controparte per l'attivazione delle relative operazioni di rivendita. Il motivo è inammissibile. S ul punto dell ’ interpretazione dello scambio delle e-mail avvenuto tra le parti in data 4 e 5 settembre 2012 vi è, infatti , un doppio accertamento conforme da parte dei giudici di merito,come fatto palese dalla circostanza che la Corte di appello, a pagina8 della sentenza, ha espressamente dichiarato di condividere l'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale circa il contenuto e l'interpretazione dello scambio di corrispondenza mail avvenuto tra le parti. Tanto determina, ai sensi dell'articolo 348 - ter cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 360,primo comma, n . 5 ) cod. proc. civ. M a la censura appare inammissibile anche sotto diverso profilo, individuabile nella circostanza che il documento asseritamente non esaminato, ovvero una seconda mail inviata in data 5 settembre 2012 daIl [OSCURATO:SOCIETA] appare all'evidenza privo del requisito della decisività ai fini del decidere. Dalla stessa censura in esame si ricava, infatti , che la pretesa decisività è individuata dalla ricorrente nella circostanza che la dipendente del [OSCURATO:SOCIETA], signora [OSCURATO:PERSONA] , nella predetta comunicazione riteneva ostativa la mancata sottoscrizione dell’addendum per l'attivazione delle operazioni di rivendita. Ta le circostanza deve necessariamente essere valutata, ai fini della sua decisività,in relazione alla ratio decidendi esplicitata dalla sentenza r.g. n. 18381/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata la quale, con ogni evidenza, spiega le ragioni per cui, del tutto a prescindere dalla mera opinione di una dipendente della controparte, Scala fosse perfettamente a conoscenza del contenuto dell'addendum e ne avesse anzi autorizzato l'applicazione, tramite una comunicazione proveniente dal proprio amministratore delegato, con la sola esclusione della facoltà di distribuzione tramite un diverso giornale quotidiano. Appare di tutta evidenza che, in tale contesto, la censura in esame , ben lungi che limitarsi a lamentare l'omessa considerazione del contenuto della seconda mail, avrebbe dovuto specificamente argomentare la decisività di essa rispetto alla diversa valutazione del materiale probatorio tenuto in considerazione della Corte d'appello ai fini del decidere. Ciò che la censura in effetti omette, finendo per attribuire rilevanza decisiva al documento non esaminato in manieradel tutto unilaterale. c.«3) Terzo motivo: ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n . 3 ) c . p. c . per violazione falsa applicazione di una norma di diritto e precisamente per violazionee falsa applicazione della norma di cui all'art. 1362 c.c. relativa al criterio interpretativo letterale » , deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per essersi discostata dai canoni legali interpretativi con motivazione illogica e insufficiente,laddove ha immotivatamente escluso il primario rilievo del criterio interpretativo letterale in relazione alla diffida del consigliere di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA],Passigli, atteso che la piana lettura della comunicazione medesima rendeva evidente dalle stesse parole utilizzate che S cala , per il tramite del suo amministratore delegato, aveva negato la possibilità di dare corso all'iniziativa di cui all'addendum senza una previa regolazione dei relativi diritti delle parti coinvolte.r.g. n. 18381/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è infondato atteso che il criterio letterale nell'interpretazione dei contratti, per quanto preminente , non può assolutamente ritenersi esaustivo (da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022; in precedenza,Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016; Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016) dovendo,in ogni caso, l'interprete giustificare il sign ificato attribuito alle parole sulla base anche della valutazione del comportamento delle parti connesso alla sottoscrizione della pattuizione, anche in fase di adempimento delle relative obbligazioni assunte. Ciò che,in effetti, è esattamente quanto ha c ompiuto nella specie la Corte territoriale, laddove h a esplicitato le ragioni del proprio convincimento inerente alla deformalizzazione del contratto e all'esistenza di un esplicito assenso da parte di Scala all'attuazione delle modifiche previste nell'addendum per il tramite della volontà espressa da un suo consigliere di amministrazione delegato. Accertamento che, siccome sorretto da una motivazione chiaramente individuabile e ben al di sopra del minimo costituzionale, appartiene al sindacato esclusivo del giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede. 2. Il ricorso va, quindi, respinto . 3. La soccombenza regola le spese . 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] 24 [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase dilegittimità, che r.g. n. 18381/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] liquida in complessivi euro 20.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que