CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 14815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25065-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 482/2021 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 29/07/2021; F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25065/2021 Numero sezionale 4173/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 14815/2022Data pubblicazione 10/05/2022 partecipata del 13/04/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede alla Corte di cassare la sentenza impugnata e disporre la prosecuzione della controversia dinanzi al Tribunale di Enna con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento necessario di competenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del 29 luglio 2021 con cui il Tribunale di Enna ha dichiarato la litispendenza rispetto al giudizio relativo al risarcimento del danno definito con sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 5 marzo 2020, numero 170, impugnata per cassazione. 2. ― Gli intimati resistono con controricorso. 3. ― Il procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorrente lamenta sia che il Tribunale abbia deciso sulla litispendenza con sentenza, in violazione di quanto previsto dall’articolo 39 c.p.c., sia che abbia dichiarato la litispendenza nonostante l’eterogeneità delle cause proposte dinanzi allo stesso Tribunale ed alla Corte d’appello. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso è manifestamente fondato. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25065/2021 Numero sezionale 4173/2022Numero di raccolta generale 14815/2022 5.1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci di diritto della [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Form, allora s.n.c, sono stati tratti a giudizio per essersi appropriati degli utili prodotti dalla società negli anni 2003 e 2004, sottraendo la quota del 25% al terzo socio, socio di fatto, [OSCURATO:PERSONA], per un ammontare complessivo di Euro 41.000,00. Il giudizio penale nei loro confronti si è concluso con sentenza n. 5362 del 2015 della Cassazione penale, che ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del delitto loro ascritto e rimesso alla Corte d’appello nissena per le statuizioni civili. Quest’ultima ha rigettato la domanda ivi proposta con sentenza contro cui è stato proposto ricorso per cassazione allo stato pendente. Secondo il Tribunale di Enna, la domanda ivi proposta sarebbe la stessa spiegata dinanzi alla Corte d’appello: di qui la dichiarazione con sentenza della litispendenza. 5.2. ― L’errore è evidente. A parte il fatto che non vi è identità di personae tra l’uno e l’altro giudizio, giacché il giudizio penale, poi trasferito in sede civile, era stato instaurato nei confronti delle sole persone fisiche, mentre il giudizio proposto dinanzi al Tribunale vede tra i convenuti anche la società prima indicata, è intuitivo che la domanda risarcitoria proposta in sede penale, nel quadro di un giudizio di appropriazione indebita, non potesse essere la domanda di liquidazione della quota del socio receduto, proposta invece dinanzi al Tribunale, come risulta dalle conclusioni dell’atto di citazione introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata. E, del resto, è lo stesso Tribunale, a pagina 3 della propria sentenza, ad affermare che la Corte d’appello «ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA]»: e non occorre dilungarsi ad evidenziare che la domanda risarcitoria differisce da quella di liquidazione della quota del socio receduto sia per petitum che per causa petendi. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25065/2021 Numero sezionale 4173/2022 Numero di raccolta generale 14815/2022Data pubblicazione 10/05/2022 6. ― La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata per la prosecuzione al Tribunale di Enna, in persona di altro magistrato. Spese al definitivo. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, per l'effetto, dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Enna, in persona di altro magistrato; riassunzione nei termini di legge; spese al def