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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 35473/2022

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ente Rep.

DECRETO Od. sul ricorso 36761-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo ex art 86 c.p.c., domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1015/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];90 R.G.N. 36761/2019 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore - depositato telematicamente in data 22 novembre 2022, unitamente all'accettazione della rinuncia sottoscritta dal controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno

01. 4Z: ?c, C2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 36761-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo ex art 86 c.p.c., domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1015/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];90 R.G.N. 36761/2019 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore - depositato telematicamente in data 22 novembre 2022, unitamente all'accettazione della rinuncia sottoscritta dal controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 01. 4Z: ?c, C2
Decreto Cassazione n. 35473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris