CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 27632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 luglio 2020 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 28 giugno 2012 all'esito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. commesso il 18 giugno 2012 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa. 2. Contro la sentenza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore di fiducia. Con unico motivo, la difesa deduce violazione di legge processuale. Lamenta che, essendo stati nominati due difensori di fiducia, il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato ad uno solo di essi la cui nomina è stata revocata prima della data fissata per l'udienza. Sostiene che, per questo, l'intero giudizio d'appello sarebbe nullo ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. 3. Con memoria scritta il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando la sentenza Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Esposito, Rv. 256980 in base alla quale la nullità che deriva dall'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura come una nullità a regime intermedio ed è sanata se non è eccepita in udienza dal difensore presente, anche quando si tratti del sostituto d'ufficio del difensore di fiducia regolarmente avvisato e poi revocato dall'imputato. 4. Il 30 maggio 2022 il difensore ha depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge che, il 28 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto per il tentato furto aggravato oggetto di imputazione e, quello stesso giorno, fu presentato in udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo nel quale fu assistito da un difensore di fiducia, nominato in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato chiese il giudizio abbreviato e il processo fu definito in primo grado con sentenza del 28 giugno 2012, contro la quale il difensore di fiducia propose appello. Con atto depositato il 21 novembre 2012 [OSCURATO:PERSONA] nominò un nuovo difensore di fiducia in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] senza revocare però l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il 4 dicembre 2019 la Corte d'appello dì Napoli fissò per il 9 gennaio 2020 l'udienza camerale per la decisione sull'impugnazione. Il relativo decreto fu notificato all'imputato (detenuto per altra causa presso la asa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]) e al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il 12 dicembre 2019, con dichiarazione resa presso l'ufficio matricola della casa circondariale, [OSCURATO:PERSONA] chiese di presenziare all'udienza del 9 gennaio 2020, dichiarò di voler nominare proprio difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (peraltro già nominata il 21 novembre 2012) e revocò ogni precedente nomina. Poiché l'imputato era assistito anche da altro difensore, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. pen. 7 la revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] era immediatamente produttiva di effetti. Nondimeno, con atto depositato il 30 dicembre 2019 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese il rinvio dell'udienza del 9 gennaio 2020 adducendo un impedimento; il 9 gennaio 2020 [OSCURATO:PERSONA] rinunciò a comparire in udienza e il rinvio per impedimento chiesto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] fu concesso. La successiva udienza, fissata per il 5 marzo 2020, fu rinviata d'ufficio al 9 luglio 2020 senza che nessun difensore fosse presente. All'udienza del 9 luglio 2020 fu pronunciata la sentenza impugnata. Dal verbale risulta che l'imputato, detenuto per altra causa, aveva rinunciato a comparire. Nell'indicazione del difensore di [OSCURATO:PERSONA] compare il nome dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; questo nome però è interlineato, vi è scritto accanto: «anzi, [OSCURATO:PERSONA]»; anche questa annotazione è interlineata e subito dopo si dà atto della presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudizio abbreviato che si svolge in appello senza la preventiva notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza è affetto da nullità anche se la partecipazione al giudizio del difensore è meramente facoltativa (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850). Tale nullità non è sanata se il sostituto del difensore non avvisato, nominato d'ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen., non eccepisce il vizio di notifica (Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154). Sì è osservato in proposito che il difensore di fiducia ha facoltà di prendere parte all'udienza camerale fissata ai sensi degli artt. 443 e 599 cod. proc. pen. e deve essere messo in grado di esercitare tale facoltà mediante una regolare notifica dell'avviso della fissazione dell'udienza. Si è sottolineato, inoltre, che, in questi casi, la nullità derivante dall'assenza del difensore non ritualmente avvisato non è una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., ma una nullità a regime intermedio. Si è rilevato, infatti: che, ai sensi dell'art. 179, sono insanabili e rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità «derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» e che, nel giudizio abbreviato in grado di appello, l'art. 599 cod. proc. perì.< non prevede la partecipazione necessaria delle parti. Muovendo da queste premesse, si è giunti alla conclusione che la nullità conseguente all'omessa notifica al difensore dì fiducia dell'avviso di fissazione del giudizio abbreviato di appello, pur essendo una nullità di ordine generale a regime intermedio, non può ritenersi sanata se il difensore d'ufficio, eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen., non la eccepisce. Si è infatti opportunamente sottolineato che il difensore d'ufficio nominato in sostituzione, esercita í poteri propri del difensore titolare solo nei casi tassativamente previsti dal citato art. 97 e quindi solo se la presenza del difensore «è richiesta» e questi «non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa». Ciò comporta che il difensore nominato ex art. 97 comma 4 abbia, quale sostituto processuale, tutti i poteri del difensore titolare soltanto se si verificano due condizioni. Occorre: in primo luogo, che la presenza del difensore sia necessaria; in secondo luogo, che il titolare del diritto di difesa abbia ricevuto un avviso regolare (Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154, pag. 4 e 5 della motivazione). Ne consegue che, quando, nel giudizio abbreviato in grado di appello è stata omessa la citazione dell'unico difensore (di fiducia o di ufficio) la nullità può essere sanata ex art. 184 cod. proc. pen. solo se il difensore compare senza eccepirla oppure rinuncia espressamente a comparire (così dimostrando di essere informato della celebrazione del processo e di non avere interesse a far valere la nullità). La sanatoria non è possibile, invece, se la nullità non è eccepita dal difensore eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. Si è conclusivamente affermato - e si tratta di una conclusione pienamente condivisibile - che, se il giudizio abbreviato d'appello si svolge in mancanza di una regolare citazione, la nullità della citazione determina una nullità del giudizio. Ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., le nullità verificatesi nel giudizio (ancorché non assolute) possono essere dedotte fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo e sono quindi ritualmente dedotte nel ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154, pag. 5 della motivazione).3.1. La situazione è diversa quando l'imputato sia assistito da due difensori. In questi casi la giurisprudenza di legittimità ritiene che la nullità verificatasi debba essere eccepita in udienza dal difensore presente anche quando sì tratti del sostituto d'ufficio del difensore di fiducia regolarmente avvisato. Si ritiene, dunque, che la mancata eccezione sia idonea a sanare la nullità, già nel grado d'appello, «ai sensi dell'art. 184, comma primo, cod. proc. pen., a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, abbia presenziato all'udienza o sia rimasto contumace» (Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Esposito, Rv. 256980). Nel giungere a queste conclusioni, la sentenza in esame richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187. Sottolinea infatti che, ai fini della sanatoria delle nullità ex art. 184 cod. proc. pen., la nozione di "parte interessata" deve essere interpretata con riferimento «al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero» (pag. 3 della motivazione). Ne trae la conseguenza che il difensore presente, tra due nominati dall'imputato non comparso, è soggetto necessario e sufficiente per costituire la parte e deve eccepire la nullità conseguente all'omessa notifica all'altro difensore. 3.2. Sintetizzando: nel giudizio abbreviato di appello che si svolge in camera di consiglio senza la presenza necessaria del difensore, l'omessa notificazione dell'avviso per il giudizio all'unico difensore, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che il difensore rimasto assente può dedurre ricorrendo contro la sentenza. Quando l'imputato sia assistito da due difensori di fiducia, invece, la circostanza che almeno uno dei due sia stato regolarmente avvisato dell'udienza fa sì che la nullità debba essere eccepita dal difensore presente o ritualmente avvisato. 4. Nel caso oggetto del presente ricorso l'avviso dell'udienza fu ritualmente ricevuto da uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato. Risulta tuttavia che, dopo la ricezione di tale avviso, il difensore che lo aveva ricevuto fu revocato. La sentenza n. 38021 del 12/06/2013, Esposito, Rv. 256980 (che riguarda però - lo si deve ricordare - un giudizio di appello svoltosi in pubblica udienza) si riferisce ad un caso analogo nel quale entrambi i difensori di fiducia risultavano assenti: uno per omesso avviso, l'altro perché, dopo aver ricevuto l'avviso, era stato revocato con atto depositato in cancelleria. In quel caso l'udienza si svolse nella contumacia dell'imputata, alla presenza di un difensore d'ufficio nominato in sostituzione del difensore che era stato revocato dopo aver ricevuto avviso dell'udienza. La sentenza in esame sostiene che sarebbe stato onere del difensore nominato d'ufficio eccepire l'omissione della notifica al difensore di fiducia nominato e non revocato. Argomenta che la "parte" (per tale dovendosi intendere - alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati - il collegio difensivo) aveva conoscenza della data dell'udienza e sostiene che la revoca, solo successiva, di uno dei due difensori non rileva. Sottolinea a tal fine che il «sostituto d'ufficio del difensore di fiducia avvisato può verificare in tempo reale se sia stato avvisato anche l'altro difensore e perché non sia comparso, ed insomma cosa risulti dagli atti, eventualmente chiedendolo al giudice come si evince dall'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. E deve farlo, proprio perché la sua costituzione di parte, escludendo possibilità di rinvio a breve, lo investe dei diritti e degli oneri del processo» (pag. 3 della motivazione). 4.1. Ben diversa è la situazione verificatasi nel caso di specie. Non soltanto perché si trattava di un giudizio abbreviato d'appello, che non prevede la partecipazione necessaria delle parti né la nomina di un difensore ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. e, conseguentemente, non attribuisce al difensore nominato in sostituzione i poteri e le facoltà del difensore sostituito; ma soprattutto perché, nel caso di specie, il difensore che era stato ritualmente citato e, dopo la citazione, era stato revocato chiese un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento così mostrando di voler comparire. Il rinvio fu concesso ai sensi dell'art. 420 ter comma 5 cod. proc. pen., ritenuto applicabile all'udienza camerale di cui all'art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10157 del 21/10/2015, dep. 2016, Caramia, Rv. 266531; Sez. 3, n. 35576 del 05/04/2016, Lattanzi, Rv. 267632; Sez. 2, n. 8 del 16/11/2016, dep. 2017, Cutolo, Rv. 268765). Il giudizio fu quindi rinviato al 5 marzo 2020 disponendo che di ciò fosse dato «avviso al difensore impedito». Così facendo il giudici di appello non tennero conto né dell'intervenuta revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], né dell'esistenza di un secondo difensore di fiducia nominato in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, a quel punto, era l'unico difensore e avrebbe dovuto essere avvisata della data del rinvio. Non risulta, peraltro, che l'avviso «al difensore impedito», pur disposto dalla Corte di appello, sia stato eseguito. L'udienza del 5 marzo 2020 fu rinviata d'ufficio al 9 luglio 2020 senza che nessun difensore fosse presente. Il 9 luglio 2020, il giudizio abbreviato di appello fu celebrato, in assenza dell'imputato (rinunciante a comparire) e dell'unico difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] (che non era stata avvisata né di quella udienza né delle udienze precedenti), ma in presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicata quale difensore di fiducia. Si è già detto che la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata revocata il 12 dicembre 2019 contestualmente confermando la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La revoca era pertanto certamente efficace ai sensi dell'art. 107 commi 3 e 4 cod.proc. pen, e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto ad essere difeso in giudizio dal difensore di fiducia che aveva prescelto e tempestivamente indicato all'autorità giudiziaria. Ne consegue che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo a difendere [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello e non rileva in contrario che Io avesse difeso in primo grado predisponendo l'atto di appello. In questa situazione, i principi affermati dalla sentenza Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Esposito, Rv. 256980 non possono essere applicati. La nullità verificatasi, infatti, non può essere sanata per non essere stata eccepita da un difensore che non aveva titolo ad assistere l'imputato non essendo il suo difensore di fiducia, né il sostituto di quel difensore ex art. 102 cod. proc. pen. e non essendo stato neppure nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. 5. È appena il caso di rilevare che la soluzione adottata non contrasta con il l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale «la rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina a carico dell'ufficio procedente alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore successivamente nominato dall'imputato ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato e, pertanto, la relativa omissione non è causa di nullità» (Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013, Sigrisi, Rv. 254747; Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279858; nello stesso senso, con riferimento all'avviso per l'udienza camerale di fronte alla Corte di cassazione Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909). Nessun contrasto emerge poi tra la soluzione indicata e il principio - pienamente condivisibile - secondo il quale «la parte che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l'onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell'udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante» (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Pupino, Rv. 280340). Nel caso di specie, infatti, la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] intervenne poco dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e ben prima della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, sicché [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun onere di informare il difensore ed era autorizzato a pensare che l'autorità giudiziaria lo avesse ritualmente avvisato della data d'udienza. È opportuno sottolineare, invece, che, nel presente ricorso (a differenza di quello deciso con la sentenza n. 38021 del 12/06/2013) non si discute dell'interesse dell'imputato ad essere assistito da due difensori di fiducia e quindi anche dal difensore che non sia stato avvisato della data dell'udienza, ma del diritto dell'imputato ad essere assistito dal difensore di fiducia che ha scelto e ritualmente nominato (anche revocando nomine precedenti). Un diritto che è autorevolmente sancito dall'art. 6 comma 3 lett. c) della Convezione europea dei diritti dell'uomo. 6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi, per nuovo giudizio, ad altra sezione alla Corte d'Appello di Napoli. P.Q.M. Annulla senza