CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 22/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'applicazione della pena finale di 45 giorni di arresto e il rigetto del ricorso nel resto; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna in data 7/06/2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2 e 6, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere fatto ritorno nel comune di Caste! [OSCURATO:PERSONA] nonostante il provvedimento emesso dal Questore di Bologna il 19/11/2018, notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che gliene faceva divieto per un periodo di 3 anni; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo A) e il 16/12/2018 (capo B). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e 81 cod. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione alla responsabilità per il fatto contestato. Dalla copia, in atti, del provvedimento del Questore di Bologna n. 424/2018 RGMP del 19/11/2019 non emergerebbe la data della relativa notifica, potendosi leggere solo l'anno, il 2018. Pertanto, non sarebbe possibile stabilire se essa abbia avuto luogo prima del rientro dell'imputato nel comune di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che [OSCURATO:PERSONA] era privo di mezzi di trasporto. Sotto altro profilo, l'imputato non si sarebbe reso responsabile di due violazioni, rispettivamente in data 19/12/2018 e il 16/12/2018, posto che, per integrare la seconda di esse il Pubblico ministero avrebbe dovuto dimostrare che egli aveva fatto rientro nel comune di residenza e che, in un secondo momento, era tornato in quello di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto, nel caso di ritorno non autorizzato, la giurisprudenza ritiene che il reato abbia carattere permanente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ridotto la pena, nonostante l'ammissione del giudizio abbreviato, soltanto di un terzo e non della metà, in violazione della citata norma processuale e della riduzione che essa prevede per le contravvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è parzialmente fondato. 2.1. Le due sentenze di merito hanno dato del fatto che gli operanti avessero riscontrato, all'atto del controllo, l'avvenuta notifica, esperita in data 4/12/2018.E hanno, altresì, sottolineato, quanto alla seconda violazione, che l'avvenuta adozione del provvedimento questorile era stata, comunque, contestata all'imputato in occasione del primo episodio. Le censure difensive sul punto sono, pertanto, infondate. 2.2. Condivisibili sono, invece, le doglianze articolate con riferimento al profilo della unicità del reato. Va premesso che, come osservato dalla stessa difesa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la contravvenzione al foglio di via obbligatorio, di cui all'art. 2, legge 27 dicembre 1956 n. 1423, può realizzarsi sia non ottemperando all'ordine di rimpatrio - e in tal caso ha natura di reato omissivo istantaneo, che si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione - sia facendo ritorno non autorizzato nel comune da cui sia stato disposto l'allontanamento, ed in tale ipotesi ha natura di reato permanente, perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato (Sez. 1, n. 1366 del 2/10/1997, dep. 1998, Giunta, Rv. 209690 - 01). Nel caso di specie, invero, è stata contestata la condotta dell'avere fatto ritorno nel comune di [OSCURATO:PERSONA] sia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo A), sia in data 16/12/2018 (capo B). Ora, appare evidente che, per poter configurare la seconda violazione, è necessario ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA], dopo la prima condotta di inosservanza, avesse fatto effettivamente rientro nel comune di residenza, per poi allontanarsene in occasione della nuova trasgressione del divieto. Tuttavia, tale condotta presupposta non risulta essere stata, nella specie, provata dalla Pubblica accusa, in capo alla quale incombe la dimostrazione di tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, ivi compresi i relativi presupposti. Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere, sul punto, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con eliminazione della pena inflitta, a titolo di continuazione, per il secondo reato. 3. Il secondo motivo, con cui il ricorso deduce l'illegalità della pena, non essendosi proceduto, da parte dei Giudici di merito, a diminuire la pena inflitta nella misura della metà, è fondato. Infatti, a seguito della modifica introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. ora prevede per le contravvenzioni la riduzione di pena per il rito abbreviato nella misura della metà, anziché in quella di un terzo, prevista invece per i delitti. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente al reato contestato al capo B) perché il fatto non sussiste e al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen. in ragione della riduzione di pena prevista, in caso di giudizio abbreviato, per le contravvenzioni. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, relativamente a tali punti, con rideterminazione della pena finale in 30 giorni di arresto, risultante dalla eliminazione della pena di un mese di arresto inflitta, a titolo di continuazione, per il reato contestato sub B) e dalla riduzione in misura pari alla metà, per il rito abbreviato, della pena di due mesi di arresto inflitta per il reato sub A). Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo B) perché il fatto non sussiste nonché al trattamento sanzionatorio che ridetermina in trenta giorni di arresto. Rigetta nel resto il ricorso.