CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1979
Cassazione n. 40318/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fattoEntlreato di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha riqualificato il fatto nel delitto di rapina impropria contestato con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sulle emergenze probatorie alla luce delle quali la condotta dell'imputato nei confronti dell'addetto alla sicurezza risultava connotata da una inequivocabile carica intimidatoria e dalla finalità di assicurarsi la fuga) sicché la censura proposta si caratterizza per la proposta lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in data 4 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]. est. La