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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00959/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Vasto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di mesi due e giorni venti di arresto ed euro seicento di ammenda, in relazione al reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187, co. 1, cod. strada, commesso il 27/7/2020, irrogando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, essendo caratterizzato da genericità circa la non appartenenza della bicicletta elettrica di cui all'imputazione a persona estranea al reato, presupposto indefettibile per la confisca ex art. 187 cod. strada, in ipotesi in cui essa non emerge dalla sentenza impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Vasto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di mesi due e giorni venti di arresto ed euro seicento di ammenda, in relazione al reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187, co. 1, cod. strada, commesso il 27/7/2020, irrogando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, essendo caratterizzato da genericità circa la non appartenenza della bicicletta elettrica di cui all'imputazione a persona estranea al reato, presupposto indefettibile per la confisca ex art. 187 cod. strada, in ipotesi in cui essa non emerge dalla sentenza impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così decis
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