CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 17783/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOMichel Piramide ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt.444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti,in ordine ai reati di rapina aggravata, sequestro di persona, lesioni personali e porto in luogopubblico di strumenti atti ad offendere, ritenuti in continuazione tra loro, ed a sostegno delricorso deduce l’omessa motivazione della sentenza impugnata, con particolare riferimentoall’insussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelliconsentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza: èprincipio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che ilgiudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen.deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti odalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione dicause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, unamotivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta laverifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso dispecie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendoespressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.Del resto, poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in unascelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusamediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova,l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi diimpugnazione, i termini fattuali dell'imputazione (Sez. U, sent. n. 20 del 27/10/1999, dep.03/12/1999, Rv. 214637).La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché dellasomma, che si reputa equa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, a titolo disanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]