CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 12579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5038/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la S entenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3221/2022 depositata il 12/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Paolo Macagno. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’iscrizione ipotecaria n. 09720161460001078004, limitatamente ai crediti di natura tributaria, di cui alle sottese cartelle di pagamento nn. 09720130231027076000 e 09720140209722173000, nonché all’avviso di accertamento esecutivo n. TK3018203772/2014. 1.1. Il contribuente, nel ricorso introduttivo, deducendo incidentalmente l’omessa notifica di qualsivoglia atto presupposto, contestava: 1) l’estinzione per prescrizione triennale delle tasse automobilistiche nonché quinquennale dei tributi erariali, già al momento dell’asserita notifica delle cartelle di pagamento e dell’avviso di accertamento sottesi all’ipoteca opposta; 2) l’inesistenza della notifica della comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria in quanto effettuata avvalendosi di un operatore di poste private; 3) l’omessa preventiva notifica della comunicazione di cui all’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa del contribuente; 4) il difetto di motivazione per mancata esplicitazione del calcolo degli interessi e degli oneri aggiuntivi. 2. La CTP di Roma rigettava il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] regionale accoglieva quindi l’appello del contribuente, «per l'assorbente ragione che non è stata data prova dell'avvenuta rituale notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, la cui omissione determina la nullità dell'iscrizione di ipoteca» ed ordinava la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Condanna va, inoltre, l' Amministrazione appellata al rimborso alla controparte delle spese di entrambi i gradi digiudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 2.700,00 per il primo grado e di euro 3.000,00 per il secondo grado,oltre oneri accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario. 4. Avverso la sentenza indicata in epigrafe il contribuente propone ricorso in cassazione sorretto da tre motivi, illustrati con il deposito di memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. . 2. Con il secondo motivo, rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. iscrizione ipotecaria chiedendo di dichiararne la nullità in ragione di una serie di dedotti vizi, tra i quali ha eccepito –anche - la mancata notifica degli atti presupposti, che non sono stati impugnati autonomamente. 3.2. Orbene, il ricorrente risulta integralmentevittorioso nel giudizio di appello, aven do la CTR dichiarato la nullità ’ iscrizione ipotecariaimpugnata notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione diipoteca, laddove le eccezioni relative al difetto di notifica degli atti impositivi presupposti, in mancanza di autonoma impugnazione degli stessi, devono ritenersi sollevate in via incidentale, e dunque non è ravvisabile alcun residuo interesse a ricorrere. 4. Con il terzo motivo di ricorso viene contestata la: «Violazione e falsa applicazione degli art. 4 D.M. 55/2014; art. 2233, co.2 c.c.; art. 91, co. 4 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. 4.1. Il ricorrente lamenta che la liquidazione del l e spese di lite effettuata dai giudici di appello sarebbe in contrasto con le disposizioni previste dal D.M. 55/2014, in quanto i valori indicati sono ridotti del 50% rispetto agli importi medi previsti per i rispettivi scaglioni di valore, e la CTR avrebbe genericamente motivato al riguardo,affermando di aver preso in considerazione «il valore della lite, la complessità della materia e l'attività svolta» 4.6. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, nella specie non ravvisabile 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro4.100,00 per compensi , oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de