CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08696/2026
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!Numero registro generale 7001/2025Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 8696/2026Data pubblicazione 07/04/2026L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneLORENZO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneANNALISA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere R.G. n. 7001/2025ENZO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereALBERTO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARCO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 7001-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERODELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 8015/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositatail 20/09/2024.Numero registro generale 7001/2025Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 8696/2026Data pubblicazione 07/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari cessata lamateria del contendere a causa del sopravvenuto difetto di interesse alladefinizione del ricorso.OsservaIl Giudice di pace di Nola, accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA],condannò il Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello dell’Interno,in solido fra loro, a pagare all’attrice la somma di € 200,00, oltre alrimborso delle spese legali, a titolo di ripetizione d’indebito, a seguito delversamento del contributo necessario ad ottenere il rilascio/rinnovo delpermesso di soggiorno.La ragione dell’indebito oggettivo, secondo la prospettazione,risiedeva nella sopravvenuta illegittimità degli importi del contributo per ilrilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno stabiliti dal decretoministeriale 6 ottobre 2011 emanato dal Ministro dell'Economia e delledella “causa debendi” in un momento successivo al pagamento (perragioni di opportuna sintesi per la dettagliata esposizione della vicenda sirinvia alla decisione di queste Sezioni unite n. 20323/2025, che in uncaso identico ha affermato la giurisdizione del giudice tributario).Il Tribunale di Napoli, in sede d’appello, ha dichiarato“improponibile” la domanda “per difetto di giurisdizione del giudiceordinario”, disponendo riassumersi la causa dinanzi al giudice tributario.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla based’unitaria censura, con la quale, denunziando violazione degli artt. 2, 19e 21 d. lgs. n. 546/1991 e 2033 cod. civ.; assume sussistere lagiurisdizione del giudice ordinario.Numero registro generale 7001/2025Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 8696/2026Data pubblicazione 07/04/2026Le amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso.Con atto del 27/8/2025, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore,il ricorso è stato rinunciato, per venuto meno l’interesse alla decisione, inquanto sulla medesima questione di giurisdizione le Sezioni unite si sonopronunciate con la citata ordinanza n. 20323/25.Ciò posto, in relazione alla rinuncia sopravvenuta il giudizio dicassazione deve essere dichiarato estinto.In ragione della novità della questione trattata possonocompensarsi per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa per intero trale parti le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025delle Sezioni unite.Il PresidentePasquale D’Ascola