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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 50720/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena applicato sull'ultimo reato-satellite; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata da Giuliano AMICONE, riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con sentenze emesse dal suddetto Tribunale in data 11 dicembre 2018 (irrevocabile il 28 ottobre 2022) e dalla Corte di appello di Napoli in data 10 ottobre 2016 (irrevocabile il 12 giugno 2018) e in data 20 febbraio 2019 (irrevocabile il 22 ottobre 2020), e, per l'effetto, rideterminava la pena complessiva in 13 anni e 6 mesi di reclusione.

Il giudice a quo individuava la violazione più grave nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10 ottobre 2016 (pena di 12 anni di reclusione, ridotta a 8 anni per il rito), aumentata di 4 anni per il reato-satellite di estorsione aggravata giudicato con sentenza della medesima Corte territoriale in data 20 febbraio 2019 (anni 8 di reclusione oltre alla multa), sostanzialmente ricalcando il provvedimento del 3 marzo 2021 con il quale i reati in considerazione erano stati già unificati con il vincolo della continuazione in executivis.

Apportava, poi, un ulteriore aumento nella misura di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies d.l. 306/92, giudicato con sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 11 dicembre 2018.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione sulla frazione di aumento di pena applicata per l'ultimo reato-satellite: il giudice dell'esecuzione non avrebbe speso una parola per giustificare detto aumento, neppure facendo generico riferimento ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen.

Ci si duole anche di non aver ricevuto risposta sulla prospettata disparità di trattamento rispetto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco, che, in processo parallelo avente ad oggetto anche il reato associativo mafioso, era stato condannato per l'art. 12-quinquies con frazione di pena di 9 mesi di reclusione, diminuita a 6 mesi per il rito abbreviato.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla misura dell'aumento per il reato giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nella sua censura principale e va, pertanto, accolto.

2. Nel passaggio motivazionale criticato si legge semplicemente: "...va qui operato un ulteriore aumento di anni uno mesi sei di reclusione...", senza ulteriori aggiunte.

Il giudice dell'esecuzione, all'evidenza, non ha tenuto conto dell'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA] che, in argomento, ha enunciato il seguente principio: "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez.

U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Nel provvedimento impugnato, invero, non si forniscono in alcun modo, neppure attraverso un generico richiamo ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., gli elementi di valutazione tenuti presenti dal giudicante per addivenire all'applicazione della frazione di pena determinata, per il reato-satellite già indicato, nella misura, di non trascurabile entità, di 1 anno e 6 mesi di reclusione.

3. Tanto impone l'annullamento, in parte qua, dell'ordinanza censurata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione (C.

Cost., 8 marzo 2013, n. 183), che dovrà colmare la lacuna motivazionale evidenziata attenendosi ai principi enunciati da Sez.

U, "Pizzone".

Le ulteriori censure restano assorbite.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena applicato sull'ultimo reato-satellite; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata da Giuliano AMICONE, riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con sentenze emesse dal suddetto Tribunale in data 11 dicembre 2018 (irrevocabile il 28 ottobre 2022) e dalla Corte di appello di Napoli in data 10 ottobre 2016 (irrevocabile il 12 giugno 2018) e in data 20 febbraio 2019 (irrevocabile il 22 ottobre 2020), e, per l'effetto, rideterminava la pena complessiva in 13 anni e 6 mesi di reclusione. Il giudice a quo individuava la violazione più grave nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10 ottobre 2016 (pena di 12 anni di reclusione, ridotta a 8 anni per il rito), aumentata di 4 anni per il reato-satellite di estorsione aggravata giudicato con sentenza della medesima Corte territoriale in data 20 febbraio 2019 (anni 8 di reclusione oltre alla multa), sostanzialmente ricalcando il provvedimento del 3 marzo 2021 con il quale i reati in considerazione erano stati già unificati con il vincolo della continuazione in executivis. Apportava, poi, un ulteriore aumento nella misura di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies d.l. 306/92, giudicato con sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 11 dicembre 2018. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione sulla frazione di aumento di pena applicata per l'ultimo reato-satellite: il giudice dell'esecuzione non avrebbe speso una parola per giustificare detto aumento, neppure facendo generico riferimento ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. Ci si duole anche di non aver ricevuto risposta sulla prospettata disparità di trattamento rispetto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco, che, in processo parallelo avente ad oggetto anche il reato associativo mafioso, era stato condannato per l'art. 12-quinquies con frazione di pena di 9 mesi di reclusione, diminuita a 6 mesi per il rito abbreviato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla misura dell'aumento per il reato giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nella sua censura principale e va, pertanto, accolto. 2. Nel passaggio motivazionale criticato si legge semplicemente: "...va qui operato un ulteriore aumento di anni uno mesi sei di reclusione...", senza ulteriori aggiunte. Il giudice dell'esecuzione, all'evidenza, non ha tenuto conto dell'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA] che, in argomento, ha enunciato il seguente principio: "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel provvedimento impugnato, invero, non si forniscono in alcun modo, neppure attraverso un generico richiamo ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., gli elementi di valutazione tenuti presenti dal giudicante per addivenire all'applicazione della frazione di pena determinata, per il reato-satellite già indicato, nella misura, di non trascurabile entità, di 1 anno e 6 mesi di reclusione. 3. Tanto impone l'annullamento, in parte qua, dell'ordinanza censurata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione (C. Cost., 8 marzo 2013, n. 183), che dovrà colmare la lacuna motivazionale evidenziata attenendosi ai principi enunciati da Sez. U, "Pizzone". Le ulteriori censure restano assorbite. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma,
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