CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25714/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 592 cod. proc. pen. in relazione all'impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame è manifestamente infondato; che, invero, il gravame risulta in concreto privo di effettiva censura e, conseguentemente, senza confronto alcuno con la sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/20