CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale in riforma della decisione del Tribunale dì Patti, lo ha riconosciuto colpevole del reato di false at- testazioni ai fini del conseguimento del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002 e lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità, assumendo l'omessa valutazione del fatto che la istanza di ammissione si riferiva ai redditi 2012 non essendo ancora scaduto il termine di presentazione dell'autodichiarazionaernente i redditi relativi all'anno 2013 e, sotto diverso profilol lamenta carenza di motivazione in relazione al man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito in relazione al giudizio di responsabilità del ricorrente, il quale è stato espresso pro- prio con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale relativa all'anno di imposta 2012, come indicato dal ricorrente nel motivo di ricorso. Il motivo con- cernente le circostanze generiche risulta del tutto assertivo laddove il giudice di- strettuale, seppure implicitamente, ha valorizzato la particolare gravità della con- dotta, sia in relazione alla mole di proprietà immobiliari non indicate nell'autocer- tificazione, sia in relazione alla particolare malizia mostrata dal ricorrente nel non palesare redditi ed elementi patrimoniali nella prospettiva del conseguimento del beneficio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estenso