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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 28820/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 110, 624 e 625, n.2, cod.pen. e dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; specificamente, era ascritto all'odierno ricorrente, carabiniere in servizio - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di essersi introdotto nell'immobile sito in Roma, alla via della Cellulosa n.7, dal quale avrebbe sottratto kg 107 di cocaina, kg 2,2224 di Hashish e kg 4,74 di marijuana; era altresì ascritta al ricorrente - in concorso con la [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la detenzione di kg 107 di cocaina suddivisa in panetti da 1 kg, che poi sarebbe stata divisa dall'[OSCURATO:PERSONA] in due parti di kg 53,500, che avrebbe in parte trattenuto per sé e per [OSCURATO:PERSONA] mentre la restante parte sarebbe stata destinata alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Bevilacqua.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ritenute dal Collegio come intrinsecamente credibili nonché estrinsecamente convergenti sul nucleo centrale del narrato, con specifico riferimento al complessivo coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti posti alla base delle imputazioni provvisorie, oltre che prive di elementi di contraddizione specifica se non in riferimento a profili meramente circostanziali; rilevando, altresì, come le affermazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio espletato ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen. dovessero ritenersi contraddittorie e non idonee a fornire una plausibile spiegazione alternativa degli avvenimenti.

Il Tribunale ha quindi condiviso la valutazione del GIP procedente in punto di sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art.274, lett.c), cod.proc.pen. e, in considerazione dell'elevato pericolo di reiterazione di fatti della medesima specie di quelli per cui si procede, ha ritenuto adeguata e proporzionata la sola misura di massimo rigore.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione degli artt. 606, 294 e 385 cod.proc.pen., in relazione all'art.6 della CEDU; ha dedotto che l'ordinanza impugnata aveva tratto spunto da un presupposto errato, non avendo tenuto adeguato conto dei doveri connessi all'attività di pubblico ufficiale espletata dall'indagato e che al [OSCURATO:PERSONA], sino al giorno del perpetrato furto e dell'incontro presso l'appartamento sito in Fiumicino, alla via Lingua d'Oca, non poteva essere addebitato né un reato commissivo e né tantomeno una condotta omissiva punibile; ha dedotto la nullità dell'interrogatorio svoltosi il 20/1/2023 ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen.; ha dedotto che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non potevano ritenersi idonee a confermare quelle dell'[OSCURATO:PERSONA], specificamente in ordine al punto relativo alla contestuale consegna al [OSCURATO:PERSONA] - presso l'appartamento di via Lingua d'Oca - di un quantitativo di 50 grammi di cocaina (circostanza narrata dall'[OSCURATO:PERSONA] e negata dalla [OSCURATO:PERSONA]); mentre ulteriore elemento di contraddizione sarebbe stato relativo agli effettivi incontri svolti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo il furto.

Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.606 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 191, 192 e 197 cod.proc.pen. e all'art.11 della

I. 1°/3/2001, n.63; ha dedotto che, sulla base delle indagini espletate, doveva ritenersi in modo certo che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse partecipato al furto o alla sua organizzazione ma che il furto medesimo era stato solo propiziato in relazione ai doveri conseguenti all'art.51 cod.pen., elemento attestato dalle dichiarazioni rese dal collega [OSCURATO:PERSONA].

I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno successivamente fatto pervenire due distinte memorie contenenti motivi aggiunti; nelle relative memorie, i difensori hanno ulteriormente preso in esame le scansioni temporali del fatto esposte dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], al fine di sottolinearne la scarsa credibilità e le reciproche contraddizioni - con specifico riferimento al punto relativo alla consegna di g 50 di cocaina nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] presso l'appartamento di via Lingua d'Oca - anche in riferimento alle modalità concrete di realizzazione del furto all'interno dell'appartamento sito in via della Cellulosa; hanno dedotto quindi che tutta l'operazione sarebbe stata organizzata dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di acquisire una notitia criminis in collaborazione con la sua confidente [OSCURATO:PERSONA]

3. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.2.

In punto di rito, va rigettata l'eccezione di nullità dell'interrogatorio reso dal ricorrente ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen., in quanto non preceduto dal deposito degli atti prescritti dall'art.293, comma 3, cod.proc.pen..

Da un lato, difatti, la relativa eccezione non è caratterizzata dal necessario attributo dell'autosufficienza, in base alla quale è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto medesimo sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261).

In ogni caso, la disposizione invocata non è pertinente al caso di specie, in cui viene dedotta non una fattispecie di omesso deposito di atti eilzggti presentati unitamente alla richiesta di applicazione della misura cautelare, bensì di un verbale di interrogatorio redatto il medesimo giorno nel quale era stato fissato quello dell'odierno ricorrente.

Deve quindi ritenersi non pertinente l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, in quanto la stessa è relativa alla sola mancata trasmissione del materiale di indagine originariamente posto alla base del titolo cautelare.

3. I due motivi di ricorso e i successivi motivi aggiunti possono essere congiuntamente esaminati in quanto tutti strettamente attinenti alla coerenza logica dell'apparato argonnentativo posto alla base dell'ordinanza impugnata, con specifico riferimento alla attendibilità e alla reciproca convergenza delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a propria volta ritenute dal Tribunale come idonee - in convergenza anche con altri elementi - a fondare il giudizio di gravità indiziaria.

Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

4. Ciò premesso, il Tribunale distrettuale ha dato adeguatamente conto - con motivazione intrinsecamente coerente e immune da vizi di illogicità - della sussistenza di un idoneo compendio indiziario a carico dell'odierno ricorrente, in particolare modo facendo adeguato governo dei principi che regolano la valenza probatoria della chiamata in correità e applicabili anche alla fase cautelare in virtù del richiamo operato dall'art.273, comma 1-bis all'art.192, commi 3 e 4, cod.proc.pen.; in base ai quali, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez.

U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep.2017, Rv. 269683).

In particolare, il Tribunale ha operato una adeguata analisi della coerenza intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione all'episodio del furto di sostanza stupefacente consumato all'interno dell'appartamento sito in Roma, via Cellulosa n.7.

Specificamente, il Collegio ha dato atto della dichiarazioni suddette, nell'ambito delle quali il coindagato aveva riferito: che il furto era stato eseguito su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva chiesto di dargli indicazione su un appartamento al cui interno fossero custoditi rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente; che il [OSCURATO:PERSONA] si era assunto l'onere di organizzare il piano, mettendo in contatto l'[OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali avrebbero posto in essere il furto - insieme a due uomini sconosciuti - mentre l'[OSCURATO:PERSONA] si era prestato a fare da palo all'esterno dell'abitazione; che, nell'occasione, erano stati prelevati dei pacchi contenenti un quantitativo di cocaina pari a kg 107 oltre a marijuana e hashish, poi trasportato presso l'abitazione di via Lingua d'Oca, ove la metà era stata divisa tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e il rimanente tra le due donne coautrici del furto; riferendo poi delle vicende successive al furto e, in particolare, del sequestro di persona subito dal proprietario dell'appartamento e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la restituzione dello stupefacente.

Il Tribunale ha ulteriormente dato atto delle successive dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] al pubblico ministero, nelle quali questi aveva confermato l'originaria versione dei fatti rendendo altresì una dettagliata raffigurazione fisica del [OSCURATO:PERSONA], indicandone egtre32 il luogo di residenza e precisando di avere messo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] al corrente dell'esecuzione del piano e di due precedenti tentativi falliti. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi rilevato che le dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] dovevano ritenersi sostanzialmente corroborate da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA]; la quale ha riferito, in sede di interrogatorio di garanzia, di avere preso parte al furto unitamente alla Bevilacqua e all'[OSCURATO:PERSONA]; per poi, in sede di interrogatorio successivamente reso al pubblico ministero, riferire: di avere conosciuto l'[OSCURATO:PERSONA] tramite il [OSCURATO:PERSONA]; che, dopo il furto, si era recata presso l'appartamento dell'[OSCURATO:PERSONA] a Fiumicino dove li aveva raggiunti anche l'odierno ricorrente; che lo stupefacente era quindi stato suddiviso in parti uguali, riferendo altresì di avere contattato il [OSCURATO:PERSONA] nei giorni successivi al furto dopo le minacce ricevute dai precedenti proprietari dello stupefacente.

5. Ciò posto, atteso il contenuto delle dichiarazioni rese dai suddetti coindagati, deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto buon governo dei principi relativi alla consistenza degli elementi di riscontro richiesti dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen., in caso di chiamata in correità.

Sul punto, già sulla base del principio espresso da Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999, dep. 2000, Calascibetta, Rv. 215558, era stato rilevato che i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine affatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (in senso conforme, Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393).

Nel caso di specie il Tribunale - con motivazione intrinsecamente coerente e immune dal denunciato vizio di illogicità - ha dato congruamente atto, in via logicamente pregiudiziale, della intrinseca coerenza di quanto separatamente dichiarato dall'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]; ha altresì, consequenzialmente, dato atto della sostanziale sovrapponibilità delle dichiarazioni medesime in ordine al nucleo centrale di quanto rispettivamente narrato.

In particolare, il Tribunale ha analiticamente rilevato come entrambe le dichiarazioni convergessero quanto alla attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del fatto contestato; avendo entrambi i dichiaranti indicato il ricorrente come l'organizzatore del furto, quale soggetto che li aveva messi in contatto e che aveva seguito tutte le fasi dell'attuazione del piano, restando continuamente in contatto con gli autori del furto medesimo, venendo altresì indicato da entrambi i correi come soggetto destinatario di una parte della sostanza stupefacente.

In riferimento alle specifiche deduzioni difensive inerenti alle contraddizioni estrinseche contenute nelle due dichiarazioni, va rilevato che le stesse sono già state analiticamente esaminate dal Tribunale; il quale - con motivazione coerente e a propria volta consequenziale rispetto ai principi giurisprudenziali prima riassunti - ha dato atto che le divergenze si limitavano ad aspetti circostanziali della narrazione (quali la presenza di altri due uomini al momento del furto - affermata dall'[OSCURATO:PERSONA] e smentita dalla [OSCURATO:PERSONA] - e l'eventuale messa in atti di due tentativi antecedenti rispetto alla consumazione del furto, nonché il dato della consegna al [OSCURATO:PERSONA] di 50 grammi di cocaina presso l'abitazione di Fiumicino, circostanza riferita dal solo [OSCURATO:PERSONA]) e che questi non erano tali da inficiare la credibilità intrinseca delle dichiarazioni e la loro oggettiva convergenza in ordine al nucleo essenziale.

D'altra parte, con ulteriori motivazioni con le quali il ricorso ha del tutto omesso di confrontarsi, il Tribunale ha - da un lato - rilevato che le due chiamate in correità risultavano avvalorate da ulteriori elementi di indagine, quale le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (c1.85), oltre che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche; e, dall'altro, ha ritenuto come assolutamente non credibile la ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente in sede di interrogatorio reso ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen. e le cui affermazioni sono state, a propria volta, poste alla base dei motivi di impugnazione.

In particolare, il Tribunale ha rilevato - con argomentazioni di fatto con le quali il ricorrente ha pur omesso di confrontarsi - le illogicità intrinseche di quanto narrato dall'indagato, atteso che lo stesso, dopo aver organizzato l'operazione (a suo dire, per eseguire un'operazione di polizia mediante il sequestro di un'ingente quantità di stupefacente) aveva omesso di intervenire dopo la sottrazione della sostanza e prima che questa venisse trasportata presso l'appartamento sito in Fiunnicino e, in particolare, aveva omesso durante tutto il corso degli avvenimenti di prendere contatti con i propri superiori; elemento, questo, confermato dalle dichiarazioni dei soggetti cui - secondo la versione difensiva - il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe previamente rivelato i contorni dell'operazione posta in essere (ovvero il Vice I 8 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]), i quali hanno concordemente negato di essere stati messi al corrente della presunta notizia di reato.

Essendo stata confermata unicamente la circostanza della telefonata avvenuta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], solo successivamente al furto; essendo quindi emerso come nessuno dei colleghi del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato previamente posto a conoscenza di una notizia di reato proveniente da fonte confidenziale.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 110, 624 e 625, n.2, cod.pen. e dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; specificamente, era ascritto all'odierno ricorrente, carabiniere in servizio - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di essersi introdotto nell'immobile sito in Roma, alla via della Cellulosa n.7, dal quale avrebbe sottratto kg 107 di cocaina, kg 2,2224 di Hashish e kg 4,74 di marijuana; era altresì ascritta al ricorrente - in concorso con la [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la detenzione di kg 107 di cocaina suddivisa in panetti da 1 kg, che poi sarebbe stata divisa dall'[OSCURATO:PERSONA] in due parti di kg 53,500, che avrebbe in parte trattenuto per sé e per [OSCURATO:PERSONA] mentre la restante parte sarebbe stata destinata alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Bevilacqua. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ritenute dal Collegio come intrinsecamente credibili nonché estrinsecamente convergenti sul nucleo centrale del narrato, con specifico riferimento al complessivo coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti posti alla base delle imputazioni provvisorie, oltre che prive di elementi di contraddizione specifica se non in riferimento a profili meramente circostanziali; rilevando, altresì, come le affermazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio espletato ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen. dovessero ritenersi contraddittorie e non idonee a fornire una plausibile spiegazione alternativa degli avvenimenti. Il Tribunale ha quindi condiviso la valutazione del GIP procedente in punto di sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art.274, lett.c), cod.proc.pen. e, in considerazione dell'elevato pericolo di reiterazione di fatti della medesima specie di quelli per cui si procede, ha ritenuto adeguata e proporzionata la sola misura di massimo rigore. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione degli artt. 606, 294 e 385 cod.proc.pen., in relazione all'art.6 della CEDU; ha dedotto che l'ordinanza impugnata aveva tratto spunto da un presupposto errato, non avendo tenuto adeguato conto dei doveri connessi all'attività di pubblico ufficiale espletata dall'indagato e che al [OSCURATO:PERSONA], sino al giorno del perpetrato furto e dell'incontro presso l'appartamento sito in Fiumicino, alla via Lingua d'Oca, non poteva essere addebitato né un reato commissivo e né tantomeno una condotta omissiva punibile; ha dedotto la nullità dell'interrogatorio svoltosi il 20/1/2023 ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen.; ha dedotto che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non potevano ritenersi idonee a confermare quelle dell'[OSCURATO:PERSONA], specificamente in ordine al punto relativo alla contestuale consegna al [OSCURATO:PERSONA] - presso l'appartamento di via Lingua d'Oca - di un quantitativo di 50 grammi di cocaina (circostanza narrata dall'[OSCURATO:PERSONA] e negata dalla [OSCURATO:PERSONA]); mentre ulteriore elemento di contraddizione sarebbe stato relativo agli effettivi incontri svolti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo il furto. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.606 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 191, 192 e 197 cod.proc.pen. e all'art.11 della I. 1°/3/2001, n.63; ha dedotto che, sulla base delle indagini espletate, doveva ritenersi in modo certo che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse partecipato al furto o alla sua organizzazione ma che il furto medesimo era stato solo propiziato in relazione ai doveri conseguenti all'art.51 cod.pen., elemento attestato dalle dichiarazioni rese dal collega [OSCURATO:PERSONA]. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno successivamente fatto pervenire due distinte memorie contenenti motivi aggiunti; nelle relative memorie, i difensori hanno ulteriormente preso in esame le scansioni temporali del fatto esposte dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], al fine di sottolinearne la scarsa credibilità e le reciproche contraddizioni - con specifico riferimento al punto relativo alla consegna di g 50 di cocaina nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] presso l'appartamento di via Lingua d'Oca - anche in riferimento alle modalità concrete di realizzazione del furto all'interno dell'appartamento sito in via della Cellulosa; hanno dedotto quindi che tutta l'operazione sarebbe stata organizzata dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di acquisire una notitia criminis in collaborazione con la sua confidente [OSCURATO:PERSONA] 3. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. In punto di rito, va rigettata l'eccezione di nullità dell'interrogatorio reso dal ricorrente ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen., in quanto non preceduto dal deposito degli atti prescritti dall'art.293, comma 3, cod.proc.pen.. Da un lato, difatti, la relativa eccezione non è caratterizzata dal necessario attributo dell'autosufficienza, in base alla quale è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto medesimo sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261). In ogni caso, la disposizione invocata non è pertinente al caso di specie, in cui viene dedotta non una fattispecie di omesso deposito di atti eilzggti presentati unitamente alla richiesta di applicazione della misura cautelare, bensì di un verbale di interrogatorio redatto il medesimo giorno nel quale era stato fissato quello dell'odierno ricorrente. Deve quindi ritenersi non pertinente l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, in quanto la stessa è relativa alla sola mancata trasmissione del materiale di indagine originariamente posto alla base del titolo cautelare. 3. I due motivi di ricorso e i successivi motivi aggiunti possono essere congiuntamente esaminati in quanto tutti strettamente attinenti alla coerenza logica dell'apparato argonnentativo posto alla base dell'ordinanza impugnata, con specifico riferimento alla attendibilità e alla reciproca convergenza delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a propria volta ritenute dal Tribunale come idonee - in convergenza anche con altri elementi - a fondare il giudizio di gravità indiziaria. Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 4. Ciò premesso, il Tribunale distrettuale ha dato adeguatamente conto - con motivazione intrinsecamente coerente e immune da vizi di illogicità - della sussistenza di un idoneo compendio indiziario a carico dell'odierno ricorrente, in particolare modo facendo adeguato governo dei principi che regolano la valenza probatoria della chiamata in correità e applicabili anche alla fase cautelare in virtù del richiamo operato dall'art.273, comma 1-bis all'art.192, commi 3 e 4, cod.proc.pen.; in base ai quali, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep.2017, Rv. 269683). In particolare, il Tribunale ha operato una adeguata analisi della coerenza intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione all'episodio del furto di sostanza stupefacente consumato all'interno dell'appartamento sito in Roma, via Cellulosa n.7. Specificamente, il Collegio ha dato atto della dichiarazioni suddette, nell'ambito delle quali il coindagato aveva riferito: che il furto era stato eseguito su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva chiesto di dargli indicazione su un appartamento al cui interno fossero custoditi rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente; che il [OSCURATO:PERSONA] si era assunto l'onere di organizzare il piano, mettendo in contatto l'[OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali avrebbero posto in essere il furto - insieme a due uomini sconosciuti - mentre l'[OSCURATO:PERSONA] si era prestato a fare da palo all'esterno dell'abitazione; che, nell'occasione, erano stati prelevati dei pacchi contenenti un quantitativo di cocaina pari a kg 107 oltre a marijuana e hashish, poi trasportato presso l'abitazione di via Lingua d'Oca, ove la metà era stata divisa tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e il rimanente tra le due donne coautrici del furto; riferendo poi delle vicende successive al furto e, in particolare, del sequestro di persona subito dal proprietario dell'appartamento e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la restituzione dello stupefacente. Il Tribunale ha ulteriormente dato atto delle successive dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] al pubblico ministero, nelle quali questi aveva confermato l'originaria versione dei fatti rendendo altresì una dettagliata raffigurazione fisica del [OSCURATO:PERSONA], indicandone egtre32 il luogo di residenza e precisando di avere messo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] al corrente dell'esecuzione del piano e di due precedenti tentativi falliti. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi rilevato che le dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] dovevano ritenersi sostanzialmente corroborate da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA]; la quale ha riferito, in sede di interrogatorio di garanzia, di avere preso parte al furto unitamente alla Bevilacqua e all'[OSCURATO:PERSONA]; per poi, in sede di interrogatorio successivamente reso al pubblico ministero, riferire: di avere conosciuto l'[OSCURATO:PERSONA] tramite il [OSCURATO:PERSONA]; che, dopo il furto, si era recata presso l'appartamento dell'[OSCURATO:PERSONA] a Fiumicino dove li aveva raggiunti anche l'odierno ricorrente; che lo stupefacente era quindi stato suddiviso in parti uguali, riferendo altresì di avere contattato il [OSCURATO:PERSONA] nei giorni successivi al furto dopo le minacce ricevute dai precedenti proprietari dello stupefacente. 5. Ciò posto, atteso il contenuto delle dichiarazioni rese dai suddetti coindagati, deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto buon governo dei principi relativi alla consistenza degli elementi di riscontro richiesti dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen., in caso di chiamata in correità. Sul punto, già sulla base del principio espresso da Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999, dep. 2000, Calascibetta, Rv. 215558, era stato rilevato che i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine affatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (in senso conforme, Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393). Nel caso di specie il Tribunale - con motivazione intrinsecamente coerente e immune dal denunciato vizio di illogicità - ha dato congruamente atto, in via logicamente pregiudiziale, della intrinseca coerenza di quanto separatamente dichiarato dall'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]; ha altresì, consequenzialmente, dato atto della sostanziale sovrapponibilità delle dichiarazioni medesime in ordine al nucleo centrale di quanto rispettivamente narrato. In particolare, il Tribunale ha analiticamente rilevato come entrambe le dichiarazioni convergessero quanto alla attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del fatto contestato; avendo entrambi i dichiaranti indicato il ricorrente come l'organizzatore del furto, quale soggetto che li aveva messi in contatto e che aveva seguito tutte le fasi dell'attuazione del piano, restando continuamente in contatto con gli autori del furto medesimo, venendo altresì indicato da entrambi i correi come soggetto destinatario di una parte della sostanza stupefacente. In riferimento alle specifiche deduzioni difensive inerenti alle contraddizioni estrinseche contenute nelle due dichiarazioni, va rilevato che le stesse sono già state analiticamente esaminate dal Tribunale; il quale - con motivazione coerente e a propria volta consequenziale rispetto ai principi giurisprudenziali prima riassunti - ha dato atto che le divergenze si limitavano ad aspetti circostanziali della narrazione (quali la presenza di altri due uomini al momento del furto - affermata dall'[OSCURATO:PERSONA] e smentita dalla [OSCURATO:PERSONA] - e l'eventuale messa in atti di due tentativi antecedenti rispetto alla consumazione del furto, nonché il dato della consegna al [OSCURATO:PERSONA] di 50 grammi di cocaina presso l'abitazione di Fiumicino, circostanza riferita dal solo [OSCURATO:PERSONA]) e che questi non erano tali da inficiare la credibilità intrinseca delle dichiarazioni e la loro oggettiva convergenza in ordine al nucleo essenziale. D'altra parte, con ulteriori motivazioni con le quali il ricorso ha del tutto omesso di confrontarsi, il Tribunale ha - da un lato - rilevato che le due chiamate in correità risultavano avvalorate da ulteriori elementi di indagine, quale le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (c1.85), oltre che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche; e, dall'altro, ha ritenuto come assolutamente non credibile la ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente in sede di interrogatorio reso ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen. e le cui affermazioni sono state, a propria volta, poste alla base dei motivi di impugnazione. In particolare, il Tribunale ha rilevato - con argomentazioni di fatto con le quali il ricorrente ha pur omesso di confrontarsi - le illogicità intrinseche di quanto narrato dall'indagato, atteso che lo stesso, dopo aver organizzato l'operazione (a suo dire, per eseguire un'operazione di polizia mediante il sequestro di un'ingente quantità di stupefacente) aveva omesso di intervenire dopo la sottrazione della sostanza e prima che questa venisse trasportata presso l'appartamento sito in Fiunnicino e, in particolare, aveva omesso durante tutto il corso degli avvenimenti di prendere contatti con i propri superiori; elemento, questo, confermato dalle dichiarazioni dei soggetti cui - secondo la versione difensiva - il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe previamente rivelato i contorni dell'operazione posta in essere (ovvero il Vice I 8 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]), i quali hanno concordemente negato di essere stati messi al corrente della presunta notizia di reato. Essendo stata confermata unicamente la circostanza della telefonata avvenuta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], solo successivamente al furto; essendo quindi emerso come nessuno dei colleghi del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato previamente posto a conoscenza di una notizia di reato proveniente da fonte confidenziale. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Ri
Sentenza Cassazione n. 28820/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris