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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10663/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN) il 2‘/11/19‘13 avverso la ordinanza del 27/01/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di peculato e di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione di pena da lui avanzata, avendo rilevato l'assenza della condizione di ammissibilità della previa restituzione del prezzo o del profitto del reato, a norma dell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen..

Egli sostiene che il profitto del reato non fosse determinabile e che il giudice abbia errato nel ravvisarlo quanto meno nel valore dei tabacchi oggetto di appropriazione, essendogli preclusa una siffatta valutazione e dovendo, invece, QUEL dato risultare oggettivamente dalla contestazione.

2. Con una seconda doglianza, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 421, cod. proc. pen., e - seppur implicitamente - la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, perché, dopo l'anzidetta decisione sulla richiesta di rito alternativo, il giudice ha emesso tale decreto senza prima dare la parola alle parti per eventuali richieste e, comunque, per le conclusioni.

3. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto avverso provvedimenti entrambi non impugnabili, secondo quanto si ricava dal disposto dei primi due commi dell'art. 568, cod. proc. pen. (c.d.

"principio della tassatività dei mezzi d'impugnazione").

4. Avverso l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare non accolga la richiesta di applicazione di pena, il rimedio offerto dalla disciplina di rito è rappresentato dalla facoltà per l'interessato di riproporre la richiesta al giudice del dibattimento in limine litis, a norma dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen..

La disposizione, invero, contiene un riferimento testuale al "giudice per le indagini preliminari" ed all'ipotesi di "rigetto" della richiesta.

Ma la prima definizione deve intendersi riferita anche al giudice dell'udienza preliminare, consistendo quest'ultima in una mera articolazione funzionale inerente all'ufficio di giudice per le indagini preliminari.

Tanto si evince, del resto, non solo dalla disciplina dell'ordinamento giudiziario, che appunto assegna in via esclusiva ai giudici per le indagini preliminari le funzioni di giudice dell'udienza preliminare; ma, ancor prima, dalla struttura del codice di rito, che colloca il titolo contenente la disciplina di tale udienza nel medesimo libro dedicato alle indagini preliminari.

Quanto, poi, al riferimento testuale al solo rigetto della richiesta, non vi è alcuna giustificazione ragionevole di un'eventuale diversità di soluzione per l'ipotesi in cui detta istanza venga dichiarata inammissibile.

Diversamente opinando, infatti, la norma si esporrebbe a sicure censure di incostituzionalità, anche perché la decisione d'inammissibilità non sarebbe in alcun modo emendabile, non potendo comunque essere impugnata, dal momento che non c'è una norma che espressamente lo preveda, né si tratta di sentenza o di provvedimento sulla libertà personale.

5. Egualmente insuscettibile d'impugnazione è il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative agli eventuali vizi del procedimento (tra innumerevoli altre, Sez. 3, n. 33819 del 03/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281882; ma già, ad esempio, Sez. 1, n. 828 del 14/02/1994, Sartini, Rv. 196829).

6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN) il 2‘/11/19‘13 avverso la ordinanza del 27/01/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di peculato e di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione di pena da lui avanzata, avendo rilevato l'assenza della condizione di ammissibilità della previa restituzione del prezzo o del profitto del reato, a norma dell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen.. Egli sostiene che il profitto del reato non fosse determinabile e che il giudice abbia errato nel ravvisarlo quanto meno nel valore dei tabacchi oggetto di appropriazione, essendogli preclusa una siffatta valutazione e dovendo, invece, QUEL dato risultare oggettivamente dalla contestazione. 2. Con una seconda doglianza, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 421, cod. proc. pen., e - seppur implicitamente - la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, perché, dopo l'anzidetta decisione sulla richiesta di rito alternativo, il giudice ha emesso tale decreto senza prima dare la parola alle parti per eventuali richieste e, comunque, per le conclusioni. 3. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto avverso provvedimenti entrambi non impugnabili, secondo quanto si ricava dal disposto dei primi due commi dell'art. 568, cod. proc. pen. (c.d. "principio della tassatività dei mezzi d'impugnazione"). 4. Avverso l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare non accolga la richiesta di applicazione di pena, il rimedio offerto dalla disciplina di rito è rappresentato dalla facoltà per l'interessato di riproporre la richiesta al giudice del dibattimento in limine litis, a norma dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen.. La disposizione, invero, contiene un riferimento testuale al "giudice per le indagini preliminari" ed all'ipotesi di "rigetto" della richiesta. Ma la prima definizione deve intendersi riferita anche al giudice dell'udienza preliminare, consistendo quest'ultima in una mera articolazione funzionale inerente all'ufficio di giudice per le indagini preliminari. Tanto si evince, del resto, non solo dalla disciplina dell'ordinamento giudiziario, che appunto assegna in via esclusiva ai giudici per le indagini preliminari le funzioni di giudice dell'udienza preliminare; ma, ancor prima, dalla struttura del codice di rito, che colloca il titolo contenente la disciplina di tale udienza nel medesimo libro dedicato alle indagini preliminari. Quanto, poi, al riferimento testuale al solo rigetto della richiesta, non vi è alcuna giustificazione ragionevole di un'eventuale diversità di soluzione per l'ipotesi in cui detta istanza venga dichiarata inammissibile. Diversamente opinando, infatti, la norma si esporrebbe a sicure censure di incostituzionalità, anche perché la decisione d'inammissibilità non sarebbe in alcun modo emendabile, non potendo comunque essere impugnata, dal momento che non c'è una norma che espressamente lo preveda, né si tratta di sentenza o di provvedimento sulla libertà personale. 5. Egualmente insuscettibile d'impugnazione è il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative agli eventuali vizi del procedimento (tra innumerevoli altre, Sez. 3, n. 33819 del 03/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281882; ma già, ad esempio, Sez. 1, n. 828 del 14/02/1994, Sartini, Rv. 196829). 6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 10663/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris