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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47327/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 18/09/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di VERCELLI in data 21/09/2016, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BULLANO Simona, [OSCURATO:PERSONA] e CHINNI Andrea a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina impropria, riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante del danno di particolare tenuità, ritenute prevalenti sull'aggravante del numero delle persone ed esclusa la recidiva, e per il solo CHINNI anche l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., commesso a VERCELLI il 14/09/2014.

BULLANO e GIBIN propongono ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, sostenendo che all'atto del controllo nel supermercato teatro della rapina BULLANO era stata invitata ad aprire la propria borsa, e all'interno non era stata rintracciata alcuna refurtiva.

CHINNI deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, poiché il Collegio di appello gli avrebbe attribuito una condotta di violenza che non risulta da alcun atto processuale, mentre egli si sarebbe limitato a una condotta passiva di 'frapposizione' tra il vigilante e BULLANO I ricorsi sono tutti inammissibili, perché sono manifestamente infondati i motivo posti a base di essi.

Articolati in fatto, sono stati proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sul fatto che mai a BULLANO gli addetti del supermercato avessero controllato la borsa, e quindi mai quest'ultima sarebbe stata trovata priva di refurtiva, per la semplice circostanza che la donna si era data alla fuga con la propria borsa, al cui interno i vigilanti avevano visto che lei aveva collocato i beni sottratti dagli scaffali e non pagati, mentre i complici fermavano i controllori medesimi.

I ricorsi non si confronta con tale ricostruzione, non deduce in relazione a essa alcun elemento di illogicità e si limita a proporre una ricostruzione alternativa, inammissibile in questa sede.

Quanto in particolare a CHINNI, il Collegio di appello ha riassunto il fatto rimarcando che egli era stato visto entrare con gli altri due nell'esercizio commerciale, aveva letteralmente tenuto a BULLANO la borsa nella quale costei riversava la refurtiva e poi si era messo fra il vigilante e BULLANO per consentire a lei di allontanarsi col maltolto, con ciò cooperando all'evento.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L Imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 18/09/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di VERCELLI in data 21/09/2016, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BULLANO Simona, [OSCURATO:PERSONA] e CHINNI Andrea a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina impropria, riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante del danno di particolare tenuità, ritenute prevalenti sull'aggravante del numero delle persone ed esclusa la recidiva, e per il solo CHINNI anche l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., commesso a VERCELLI il 14/09/2014. BULLANO e GIBIN propongono ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, sostenendo che all'atto del controllo nel supermercato teatro della rapina BULLANO era stata invitata ad aprire la propria borsa, e all'interno non era stata rintracciata alcuna refurtiva. CHINNI deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, poiché il Collegio di appello gli avrebbe attribuito una condotta di violenza che non risulta da alcun atto processuale, mentre egli si sarebbe limitato a una condotta passiva di 'frapposizione' tra il vigilante e BULLANO I ricorsi sono tutti inammissibili, perché sono manifestamente infondati i motivo posti a base di essi. Articolati in fatto, sono stati proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sul fatto che mai a BULLANO gli addetti del supermercato avessero controllato la borsa, e quindi mai quest'ultima sarebbe stata trovata priva di refurtiva, per la semplice circostanza che la donna si era data alla fuga con la propria borsa, al cui interno i vigilanti avevano visto che lei aveva collocato i beni sottratti dagli scaffali e non pagati, mentre i complici fermavano i controllori medesimi. I ricorsi non si confronta con tale ricostruzione, non deduce in relazione a essa alcun elemento di illogicità e si limita a proporre una ricostruzione alternativa, inammissibile in questa sede. Quanto in particolare a CHINNI, il Collegio di appello ha riassunto il fatto rimarcando che egli era stato visto entrare con gli altri due nell'esercizio commerciale, aveva letteralmente tenuto a BULLANO la borsa nella quale costei riversava la refurtiva e poi si era messo fra il vigilante e BULLANO per consentire a lei di allontanarsi col maltolto, con ciò cooperando all'evento. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L Imp
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