CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di furto pluriaggravato; - [OSCURATO:PERSONA] che i tre motivi di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché in riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, non sono deducibili in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.