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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 12882/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24838-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] separata supplemento pensione R.G.N.24838/2019 Cron.

Rep.

Ud.11/04/2024 CC avverso la sentenza n. 109/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/02/2019 R.G.N. 1470/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché il diritto al supplemento di pensione con decorrenza dal marzo 2016.

La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa Cividini avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso l’AGO.

Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico.

Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti della legge n. 335del 1995 e sostiene che l a Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso l’AGO.

Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del [OSCURATO:PERSONA] (FPLD), sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art.1, co.3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, in relazione all’art.2, co.26 della legge n.335 del 19 95 .

Il supplemento di pensione doveva avere decorrenza posticipata rispetto a quella riconosciuta, una volta stabilito che il diritto alla pensione decorreva dal marzo 2016, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda di computo.

Il primo motivo è fondato.

In analoghi precedent i , in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282del 1996 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, Cass.29839/23, Cass.29250/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 legge n.155 del 19 81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.

Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. 282del 19 96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta.Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 della legge n. 153 del 19 69: i l trattamento pensionistico “ ”.

Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.n. 10396del 2009), il computo di cui all’art. 3 del d.m. 282 del 19 96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass. n. 10396 del 20 09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 della leggen. 233 del 19 90 in relazione alla facoltà di computo.

Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 della legge n.153del 1969.

Il secondo motivo resta assorbito.

La sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 della legge n. 153 del 1969, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per i con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24838-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] separata supplemento pensione R.G.N.24838/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC avverso la sentenza n. 109/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/02/2019 R.G.N. 1470/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché il diritto al supplemento di pensione con decorrenza dal marzo 2016. La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa Cividini avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso l’AGO. Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti della legge n. 335del 1995 e sostiene che l a Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso l’AGO. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del [OSCURATO:PERSONA] (FPLD), sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art.1, co.3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, in relazione all’art.2, co.26 della legge n.335 del 19 95 . Il supplemento di pensione doveva avere decorrenza posticipata rispetto a quella riconosciuta, una volta stabilito che il diritto alla pensione decorreva dal marzo 2016, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda di computo. Il primo motivo è fondato. In analoghi precedent i , in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282del 1996 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, Cass.29839/23, Cass.29250/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 legge n.155 del 19 81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. 282del 19 96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta.Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 della legge n. 153 del 19 69: i l trattamento pensionistico “ ”. Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.n. 10396del 2009), il computo di cui all’art. 3 del d.m. 282 del 19 96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass. n. 10396 del 20 09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 della leggen. 233 del 19 90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 della legge n.153del 1969. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 della legge n. 153 del 1969, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per i con
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