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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44859/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, con ordinanza in data 04/11/2020, rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Siracusa che aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto avverso il provvedimento disciplinare del 3/12/2019.

Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ammissibilità dell'originario reclamo non essendo stata accertata la capacità naturale del condannato, sicché il procedimento era viziato, come dallo stesso denunciato.

Il ricorso è inammissibile perché ostinatamente deduce la questione della capacità del condannato che era però estranea alle doglianze sviluppate dal condannato con il reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento disciplinare nel quale aveva unicamente dedotto la violazione delle regole procedimentali.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] t,i DEPOSITATA tN CANCFt 1.muk - 37IC 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, con ordinanza in data 04/11/2020, rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Siracusa che aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto avverso il provvedimento disciplinare del 3/12/2019. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ammissibilità dell'originario reclamo non essendo stata accertata la capacità naturale del condannato, sicché il procedimento era viziato, come dallo stesso denunciato. Il ricorso è inammissibile perché ostinatamente deduce la questione della capacità del condannato che era però estranea alle doglianze sviluppate dal condannato con il reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento disciplinare nel quale aveva unicamente dedotto la violazione delle regole procedimentali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] t,i DEPOSITATA tN CANCFt 1.muk - 37IC 2021
Decreto Cassazione n. 44859/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris