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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06590/2023

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22333/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentan te pro tempore, sedente in con sede legale in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 28, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], assistita, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6; - controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA-ROMAGNA, n.235, depositata il 18 febbraio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. sosp [OSCURATO:PERSONA]:

1. L’Agenzia in data 28 agosto 2013 consegnava alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un p.v.c. per l’anno d’imposta 2010.

A seguito di atto di adesione del 2 dicembre 2014, l’importo accertato veniva rateizzato, ma la contribuente procedeva solo parzialmente al pagamento di quanto dovuto.

Iscritto a ruolo il debito, in data 26 dicembre 2016 veniva notificata la relativa cartella.

La società però, a far data dal 14 settembre 2017 risultava cancellata dal registro delle imprese, e quindi l’Agenzia, constato che l’azienda era stata ceduta a tale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data 10 novembre 2017 procedeva alla notifica alla stessa della cartella in qualità di cessionaria e responsabile ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento della cartella per difetto di motivazione della stessa e violazionedell’art. 14, d.lgs. n. 472/1997, ritenendosi insussistenti i presupposti affinché il cessionario dovesse rispondere del suddetto debito fiscale.

La CTP respingeva il ricorso mentre la CTR, adìta dalla contribuente con due motivi, pur respingendo il primo inerente il difetto di motivazione della cartella, accoglieva il secondo ritenendo insussistente il presupposto per la responsabilità del cessionario ai sensi dell’art. 14 d.lgs n. 472/1997.

3. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo.

La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, ed ha altresì spiegato ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

In data 4 maggio 2022, a seguito della proposta, la difesa della contribuente ha depositato apposita memoria con cui ha chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Con ordinanza n. 25044/22 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

In data 16 gennaio 2023, la controricorrente ha peraltro depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, d.lgs. n. 472/1997,e 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

A parere della stessa, infatti, i giudici d’appello avrebbero violato le indicate norme avendo ritenuto che la responsabilità del cessionario debba escludersi non solo allorché lo stesso chieda il certificato previsto dal comma 3 dell’art. 14 d.lgs. n. 472/1997, ma altresì ove tale richiesta non venga effettuata.

Infatti, in tal caso non troverebbe applicazione il secondo comma della disposizione, portante limitazione del debito a quanto risultante dagli atti dell’amministrazione finanziaria, quindi, nulla in caso di mancata risposta alla richiesta del certificato, in base all’effetto liberatorio previsto dalla disposizione del terzo comma, sibbene troverebbe applicazione il primo comma, e quindi la responsabilità limitata al triennio ivi previsto.

2. Con il motivo di ricorso incidentale la contribuente denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 12, d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 602 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Invero a parere della contribuente il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere congruamente motivata la cartella e non sarebbe stato allegato l’atto impositivo.

3. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023.

P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22333/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentan te pro tempore, sedente in con sede legale in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 28, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], assistita, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6; - controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA-ROMAGNA, n.235, depositata il 18 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. sosp [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia in data 28 agosto 2013 consegnava alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un p.v.c. per l’anno d’imposta 2010. A seguito di atto di adesione del 2 dicembre 2014, l’importo accertato veniva rateizzato, ma la contribuente procedeva solo parzialmente al pagamento di quanto dovuto. Iscritto a ruolo il debito, in data 26 dicembre 2016 veniva notificata la relativa cartella. La società però, a far data dal 14 settembre 2017 risultava cancellata dal registro delle imprese, e quindi l’Agenzia, constato che l’azienda era stata ceduta a tale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data 10 novembre 2017 procedeva alla notifica alla stessa della cartella in qualità di cessionaria e responsabile ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 2. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento della cartella per difetto di motivazione della stessa e violazionedell’art. 14, d.lgs. n. 472/1997, ritenendosi insussistenti i presupposti affinché il cessionario dovesse rispondere del suddetto debito fiscale. La CTP respingeva il ricorso mentre la CTR, adìta dalla contribuente con due motivi, pur respingendo il primo inerente il difetto di motivazione della cartella, accoglieva il secondo ritenendo insussistente il presupposto per la responsabilità del cessionario ai sensi dell’art. 14 d.lgs n. 472/1997. 3. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, ed ha altresì spiegato ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. In data 4 maggio 2022, a seguito della proposta, la difesa della contribuente ha depositato apposita memoria con cui ha chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Con ordinanza n. 25044/22 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza. In data 16 gennaio 2023, la controricorrente ha peraltro depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, d.lgs. n. 472/1997,e 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. A parere della stessa, infatti, i giudici d’appello avrebbero violato le indicate norme avendo ritenuto che la responsabilità del cessionario debba escludersi non solo allorché lo stesso chieda il certificato previsto dal comma 3 dell’art. 14 d.lgs. n. 472/1997, ma altresì ove tale richiesta non venga effettuata. Infatti, in tal caso non troverebbe applicazione il secondo comma della disposizione, portante limitazione del debito a quanto risultante dagli atti dell’amministrazione finanziaria, quindi, nulla in caso di mancata risposta alla richiesta del certificato, in base all’effetto liberatorio previsto dalla disposizione del terzo comma, sibbene troverebbe applicazione il primo comma, e quindi la responsabilità limitata al triennio ivi previsto. 2. Con il motivo di ricorso incidentale la contribuente denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 12, d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 602 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Invero a parere della contribuente il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere congruamente motivata la cartella e non sarebbe stato allegato l’atto impositivo. 3. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2
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