CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 agosto 1968
Cassazione n. 30315/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10 dicembre 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per rimessione della querela; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 388, comma quinto, e 388-bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso, deduce la sopravvenuta estinzione di entrambi i reati per rimessione della querela, contestualmente accettata, avvenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata e nelle more della decorrenza del termine per la presentazione del ricorso per cassazione. 2. Il ricorso è fondato. Va, innanzitutto, premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584). Ciò è quanto accaduto nel caso in esame/in cui la rimessione della querela e la sua accettazione sono intervenute nelle more del termine per la presentazione del ricorso per cassazione. 3. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta rinnessione della querela. In assenza di un diverso accordo tra le parti, le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta remissione della querela. Pone le spese processuali a carico dell'imputato. Così deciso il 4 luglio 2025 Il Consigliere estensore I