CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bologna del 3/7/2020 che, nel ridurre la pena pecuniaria irrogata all'imputato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di tentata rapina impropria. 1.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata correlazione tra la condotta violenta e la sottrazione della res furtiva al fine di assicurarsi l'impunità, essendo carente il nesso di contestualità necessario per la configurazione del reato contestato (c.d. unitarietà dell'azione). In particolare, l'uso della violenza sarebbe stato volto a reagire all'ingiusta aggressione dell'addetto alla vigilanza (da qui l'invocata riqualificazione del fatto in tentato furto e lesioni, delitti non perseguibili per mancanza di querela). 1.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto quale rapina impropria consumata anziché tentata, che la Corte di merito aveva fondato sulla base di una ricostruzione del fatto non aderente alle risultanze processuali, avendo ritenuto che l'imputato avesse oltrepassato le casse del supermercato quando invece ne era stato controllato in prossimità, con la conseguenza che la p.o. non aveva ancora perduto la piena ed autonoma disponibilità materiale della cosa sottratta. 1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di rapina impropria. In particolare, la censura investe il giudizio di attendibilità della p.o. (il vigilantes che aveva fermato l'imputato), la sproporzione e la illegittimità della reazione che questa avrebbe tenuto al momento del controllo dell'imputato, la condotta aggressiva che avrebbe in quel contesto subito l'imputato ad opera dell'addetto alla vigilanza, nonostante il ricorrente non avesse oltrepassato le casse e tentato in alcun modo di darsi alla fuga o aggredire chicchessia. 1.4. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 8/10/2021, ritenendo i motivi manifestamente infondati, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati. 2.1. Quanto al primo motivo, risulta che l'imputato esercitò violenza contro l'addetto alla vigilanza allorché questi intervenne per controllarlo, chiedendogli se nascondesse qualcosa. La circostanza che, all'atto del controllo, il vigilante possa avere strappato i pantaloni all'imputato al fine di verificare se occultasse la refurtiva, per come risultava dal rigonfiamento del suo vestiario nelle parti basse della pancia e del fatto che l'imputato era noto come taccheggiatore (avendo nei giorni precedenti rubato altri generi alimentari), non sposta i termini della questione. Il controllo avvenne perché l'imputato si rifiutò di consegnare quanto furtivamente sottratto e, dunque, nell'atto di recuperare la refurtiva. Con la conseguenza che, essendo l'azione dal vigilantes univocamente diretta a tale scopo, la violenza in quel contesto esercitata dall'imputato - il quale prendeva per la cravatta la p.o. strattonandola e colpendola con dei pugni al volto - non solo non trova alcuna giustificazione in un'esigenza di personale difesa, ma non elide affatto quel nesso di immediatezza tra la sottrazione e l'obiettivo di assicurarsi tanto il possesso della merce che l'impunità (visto che nei giorni precedenti si era reso autore di analoga condotta illecita), per come anche avvalorato dalle modalità del fatto descritte dal giudice del merito, avendo il vigilante subito dall'imputato una vera e propria aggressione. 2.2. Quanto al secondo motivo, la circostanza che il controllo dell'imputato e che la violenza esercitata per assicurarsi l'impunità sia avvenuta in prossimità delle casse e non oltre non costituisce nelle sentenze di merito l'elemento fattuale su cui si fonda la ritenuta consumazione del reato di rapina impropria e l'esclusione dell'ipotesi tentata. Posto, infatti, che il requisito della sottrazione e quello dell'impossessamento non coincidono, poiché costituiscono due momenti logicamente distinti (il primo attiene alla sottrazione materiale della res, il secondo al momento in cui il reo acquisisce la piena ed autonoma disponibilità della cosa sottratta), la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imputato fosse entrato in pieno possesso della merce in ragione tanto dell'assenza di un monitoraggio della sua azione furtiva, quanto allorché alla cassa, benché richiesto, non ha mostrato ciò che aveva occultato. Tale ultimo rilievo, con cui il ricorrente omette di confrontarsi, risulta decisivo. Invero, non solo l'avente diritto non ha mantenuto costantemente il controllo sulla res in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé, ma l'imputato, negando di averla sottratta e rifiutando di restituirla, ne ha asseverato ulteriormente un'autonoma e piena disponibilità (in termini Sez. 2, n. 46412 del 2014, Rv. 261021, ove la riconducibilità del fatto all'ipotesi tentata poggia proprio sul rilievo che l'imputato all'atto del controllo consegnò la merce sottratta e successivamente adoperò violenza per darsi alla fuga al fine di assicurarsi l'impunità). 2.3. Quanto al terzo motivo, si tratta di una censura di merito volta a sollecitare una rilettura delle evenienze processuali preclusa in questa sede, a fronte di una motivazione congrua e scevra da vizi logici che ha dato conto degli elementi di fatto e delle prove sulla scorta delle quali si è pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (in particolare si è anche evidenziato come la versione resa dall'addetto alla vigilanza rinvenga punti di conferma negli esiti delle lesioni refertate, pienamente compatibili con le modalità aggressive dallo stesso subite e riferite, nonché, in parte, con quanto affermato dallo stesso imputato). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00. 5. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso il 26/10/2021. Il Consigliere este