CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08184/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la difesa del ricorrente deduce i seguenti cinque motivi di ricorso: a) violazione di legge e vizi di motivazione per illegittimità della compiuta individuazione fotografica in relazione agli artt. 192 e 213 cod. proc. pen. in quanto l'album mostrato a chi doveva procedere alla individuazione portava l'intestazione "nomadi dediti a truffe" il che ha determinato un arbitrario restringimento dei soggetti scelti per la comparazione; b) violazione di legge e vizi di motivazione in quanto la dicitura sopra riportata ha influenzato la percezione e l'identificazione da parte del testimone; c) violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto come rapina in luogo di quello di truffa; d) violazione di legge e vizi di motivazione nella parte in cui non è stato riconosciuto all'imputato il cd. "concorso anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. e) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla individuazione della fattispecie di reato più grave anche con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso che contestano la correttezza delle modalità di effettuazione della individuazione fotografica sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti (oltretutto genericamente) in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (v. pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata) ed in particolare che: a) l'intestazione del fascicolo con la dicitura "nomadi dediti a truffe", non attenendo alle effigi fotografiche, ex sé non può avere influito sul riconoscimento dell'imputato; b) il teste [OSCURATO:PERSONA], amico della persona offesa, dopo avere descritto i due uomini, li aveva riconosciuti nelle foto dell'album fotografico esibitogli in udienza e aveva riconosciuto l'odierno ricorrente presente in udienza; che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contestano la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 628 cod. pen. nel delitto previsto dall'art. 640 cod. pen. e il mancato riconoscimento del concorso anomalo in capo all'imputato, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in quanto le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili nella J parte in cui evidenziano che: a) correttamente è stato ritenuto integrato il reato di rapina atteso che l'imputato, dopo essersi fraudolentemente fatto consegnare la busta con i soldi con la scusa di verificarne l'autenticità, si era immediatamente dato alla fuga; b) la reazione della persona offesa era senz'altro prevedibile da entrambi gli imputati, costituendo esperienza comune che la vittima di una rapina possa tentare di rientrare nel possesso di quanto sottrattole, cercando di fermare chi glielo ha portato via; c) poiché è risultato provato che entrambi gli imputati avevano deciso di fuggire con la macchina, parcheggiata in prossimità della persona offesa per consentire all'Hudorovic di salirvi rapidamente, la prosecuzione della corsa nonostante la reazione della vittima è condotta che era stata prevista e condivisa anche dall'odierno ricorrente; che, quanto al quinto motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello nel ritenere più grave il reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse» (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01) dato che in relazione alla rapina di cui al presente procedimento risulta contestata (e ritenuta) anche la circostanza aggravante delle più persone riunite aggravante non indicata nella rapina del 20 maggio 2016; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell