CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01404/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 15605/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via E. Morosini; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttor i pro tempore , domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Campania sez. staccata Salerno n. 1588/9/2022, depositata il 9 febbraio 2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il4 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]