CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 00897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10757/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3605/2022 depositata il 31/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10757/2023 Numero sezionale 38/2026 Numero di raccolta generale 897/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10757/2023 Numero sezionale 38/2026 Numero di raccolta generale 897/2026 Data pubblicazione 16/01/2026