CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 26372/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6703/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] ADIGE-BOLZANO n. 6/2017 depositata i l 02/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con atto di contestazione n. TBACOA301344/2013, notificato il 30 dicembre 2013, l'Agenzia delle entrate, a seguito di verifica condotta dalla Guardia di Finanza ed esitata in pvc dell’11 marzo 2013, contestava al Comune di Bolzano di non aver emesso autofatture relativamente ad importi, che assumeva assoggettati ad iva, corrisposti ad associazioni sportive negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. 2. Il Comune impugnava il suddetto atto e la CTP di Bolzano, con la sentenza n. 73/2016 depositata in data 10 maggio 2016, accoglieva il ricorso. 3. Proponeva appello l'Ufficio e la CTR, con la sentenza in epigrafe, respingeva il gravame. 3.1. Osservava la CTR: “È pacifico in causa che nell'atto di irrogazione [delle] sanzioni l'Agenzia delle entrate […] abbia calcolato le sanzioni in riferimento all'anno di competenza e non a quello di pagamento. Il ricalcolo delle stesse in sede di deduzione nel processo di primo grado […] deve considerarsi illegittimo. Nel merito l'Agenzia delle entrate sostiene che gli oneri a carico dei concessionari (apertura e chiusura degli impianti, pulizia ecc.) previsti nei singoli contratti, con i quali il Comune di Bolzano concedeva la gestione degli impianti sportivi […] ad associazioni sportive, costituiscano prestazioni di servizi e che il contributo corrisposto dal Comune rappresenti il relativo corrispettivo […]. Gli stessi contratti […] non contemplano una fornitura di servizi, ma prevedono degli oneri a carico delle associazioni strettamente correlati con la concessione degli impianti […]. Dalla documentazione fornita dal Comune si evince, inoltre, che si tratta di contributi corrisposti a fondo perduto. Mediante le concessioni il Comune di Bolzano si proponeva di garantire l'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi a fini scolastici, sportivi e sociali […]. Nel contratto con l’Associazione FC Bolzano […], per esempio, all'articolo 7 si precisa che sono a carico del Comune di Bolzano le spese per energia elettrica, acqua, acque reflue e riscaldamento, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria. Oltre a tali spese il Comune concorreva con un contributo in denaro alle ulteriori spese di gestione sostenute dalle associazioni […]. Dall'esame dei contratti e dei rapporti intercorsi con le associazioni sportive emerge chiaramente che il Comune di Bolzano nel concedere i contributi in questione non perseguiva alcun obiettivo imprenditoriale finalizzato al conseguimento di un reddito. Inoltre, poiché i contributi coprivano solo una parte delle spese sostenute dalle associazioni, non sussiste alcun nesso (difetto del sinallagma) tra concessione dei contributi e spese di gestione sostenute […]. Va escluso, pertanto, che gli oneri a carico delle associazioni sportive e i contributi corrisposti dal Comune di Bolzano costituiscano attività commerciale soggetta ad iva. L'assenza di un'attività commerciale fa venir meno anche l'obbligo del Comune all'autofatturazione”. 4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con due motivi, cui resiste il Comune di Bolzano con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione falsa applicazione degli artt. 2 e 3 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1992. 1.1. Emerge dagli atti che le associazioni sportive, a fronte delle prestazioni individuate nei contratti, percepiscono corrispettive somme di denaro, erogate solo in seguito all'effettivo adempimento; all'art. 7 dei contratti, è indicata l'erogazione di un contributo ai concessionari quale concorso nelle spese di gestione; alla luce del complesso delle clausole contrattuali, è stabilita, in caso di inadempienza, la decadenza dalla concessione; per l'utilizzo degli impianti, il Comune richiede un corrispettivo sottoposto ad iva; l'imponibilità ai fini dell'iva è stata prevista a partire dal 2010 per i contributi erogati nel 2009 e solo in relazione ad alcuni contratti rinnovati. “Emerge, perciò, in modo chiaro” – prosegue il motivo – “che l'erogazione del contributo per la gestione degli impianti sportivi sia in diretto rapporto sinallagmatico con la prestazione del concessionario, anche per gli a[nni] anteriori al 2000 e per tutte le tipologie contrattuali di gestione degli impianti sportivi considerate”. Conseguentemente, “il compenso ricevuto dal prestatore/cedente (il Comune) costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato, a fronte di precise e ben individuate prestazioni di servizio”. Si versa in ipotesi di attività commerciali, assoggettate ad iva, ai sensi degli artt. 2 e 3 d.P.R. n. 633 del 1972. Le concessioni di servizio rilasciate dal Comune di Bolzano sono peraltro inquadrabili nell'ambito dei contratti pubblici passivi ex art. 3 D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi e controversi. 2.1. Qualora la questione oggetto del precedente motivo dovesse essere ritenuta una questione di fatto, rileverebbe comunque l’omesso esame delle decisive circostanze già in esso enucleate. 3. Entrambi i motivi sono inammissibili e comunque manifestamente infondati. 3.1. Essi fanno riferimento a circostanze di fatto pretesamente pacifiche e non considerate dalla CTR, quali, in particolare, le clausole dei vari contratti e la previsione dell’assoggettamento ad iva dal 2010 per i contributi erogati dal 2009, senza nondimeno ossequiare l’onere di autosufficienza, mediante la riproduzione, quantomeno in parte, dei testi contrattuali: ragion per cui è impedito a questa Suprema Corte di apprezzare in radice la sostenuta “chiarezza” della sinallagmaticità delle prestazioni a carico del Comune di Bolzano e delle associazioni sportive. Sotto altro profilo, essi, a fronte, come subito si dirà, di un esauriente accertamento in fatto compiuto dalla CTR, aspirano ad una rilettura dei contratti in guisa da veder riconosciuta detta sinallagmaticità, così tuttavia deducendo (nei termini generici testé ricordati) una questione tipicamente di merito, la cui devoluzione è preclusa nel giudizio di cassazione, quale momento di controllo della mera legittimità degli atti impugnati. 3.2. Né, comunque, la sentenza impugnata incorre in alcuna delle denunciate censure. Essa muove dalla disamina del tenore letterale dei contratti, con specifico richiamo all’art. 7 di quello con l’associazione calcistica locale, riguardante l’erogazione di somme (dovendo quindi escludersi l’omesso esame denunciato con il secondo motivo); indi accerta (in relazione al primo motivo) sia che le associazioni non erano gravate da un’obbligazione di fornitura di servizi, ma soltanto dal rispetto di oneri dedotti in concessione al fine di assicurare la fruibilità dei servizi, sia che le somme corrisposte dal Comune alle associazioni costituivano meri contributi a fondo perduto, in effetti come tali finanche definiti dai contratti. In precipuo riferimento a questo secondo profilo, essa precisa, con completezza d’analisi e logicità espositiva, che le somme di cui si tratta effettivamente integravano “un contributo in denaro alle ulteriori spese di gestione sostenute dalle associazioni”: spese, dunque, di cui il Comune (già gravato di quelle ordinarie e straordinarie) si faceva solo ‘parzialmente’ carico, con conseguente esclusione in radice di alcun sinallagma. In altre parole, secondo la non censurata ricostruzione in fatto della CTR, il Comune manteneva la titolarità dei servizi pubblici sportivo-ricreativi, erogandoli con il coinvolgimento delle associazioni, al fine di consolidare il quale accordava loro contributi a fondo perduto a parziale copertura dei costi di gestione. In considerazione di siffatto accertamento, la CTR ha pedissequamente ossequiato la giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale, “in tema di IVA, l'erogazione di un contributo in denaro da parte dell'ente locale in favore di una associazione sportiva dilettantistica, quale gestore di un impianto sportivo di proprietà del primo, non è soggetto ad imposta qualora, alla luce della convenzione intervenuta tra le parti, non sia legato da nesso sinallagmatico con la prestazione dei servizi offerti all'utenza dall'associazione e costituisca una forma di sovvenzione gratuita, per contribuire alle spese gestionali dell'impianto sportivo, in linea con la natura pubblicistica della concessione in uso di un bene del patrimonio indisponibile comunale” (Sez. 6-5, n. 40622 del 17/12/2021, Rv. 663663-01”. 4. Il rigetto del ricorso comporta che l’Agenzia delle entrate sia condannata a rifondere al Comune le spese del grado, liquidate, secondo tariffa, come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia dele entrate a rifondere al Comune di Bolzano le spese del